Trib. Palmi, sentenza 07/06/2024, n. 54
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
R.G./V.G. n. 394/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dott. P V Presidente dott. M C Giudice dott.ssa E R Giudice onorario ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(c.f. , nato a [...] T il 20/11/1975), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. S M
e
(c.f. , nata a [...] T il 30/06/1984), CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. S T
- ricorrenti -
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14/05/2024 e Parte_1 CP_1 hanno chiesto in via congiunta che sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio.
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 30/06/2005 in G T
(trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 12, part II serie A anno 2005) e che dall'unione sono nati i figli (Cinquefrondi il 12/03/2006), Persona_1
(Polistena il 13/05/2010) e (Polistena il 2/04/2016), hanno riferito che Per_2 Per_3 con provvedimento del 15/07/2023 il Tribunale di Palmi ha dichiarato la separazione personale e che da allora la comunione materiale e spirituale non si è più ripristinata.
I coniugi hanno indicato le seguenti condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio:
1
a) I tre figli sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con elezione di domicilio e di residenza stabile presso la casa coniugale posta in Gioia
Tauro alla via XXV Luglio n. 61, di proprietà di entrambi i coniugi.
b) La casa familiare, sita in G T alla via XXV Luglio n. 61 è assegnata al sig. , il quale continuerà ad abitarvi con i figli sino alla Parte_1 completa emancipazione degli stessi. La Sig.ra preleverà i beni e gli CP_1 effetti personali allocati nella predetta abitazione non ancora in suo possesso.
c) I mobili, gli arredi e corredi ivi presenti rimarranno in dotazione alla casa coniugale a beneficio dei figli.
d) Di regola i figli vivranno con il padre il quale provvederà a tutte le loro esigenze.
e) In relazione ai weekend i figli minori trascorreranno un weekend con un genitore ed il successivo con l'altro alternandosi settimanalmente, salvo accordi diversi che i coniugi potranno intraprendere, di volta in volta, in relazione alle esigenze ed ai bisogni dei propri figli. Quando toccherà alla sig.ra quest'ultima preleverà figli minori il sabato pomeriggio CP_1 riportandoli a casa la domenica sera prima di cena.
f) il sig. si assume l'obbligo di corrispondere interamente Parte_1 le rate del mutuo stipulato in data 19.11.2015 (con cadenza 2036) da entrambi
i coniugi per l'importo di euro 60.000,00 con rate mensili costanti pari ad euro 323,82 per l'acquisto della casa coniugale, sita in Via XXV Luglio n.
61 a G T (RC), facendosi carico della quota della sig.ra CP_1
pari ad euro 166,41 euro, nonché di corrispondere interamente la rata
[...] del finanziamento acceso dallo stesso (pari a circa 15.000,00 euro con scadenza aprile 2033 con rate mensili costanti pari ad euro 300,00 circa) denaro utilizzato in parte per saldare le spese odontoiatriche della propria figlia e in parte per esigenze di carattere familiare, facendosi Persona_1 carico anche della quota gravante sulla Sig. per un importo CP_1 complessivo di euro 310,00 mensili circa.
g) le spese straordinarie, ed in particolare: spese mediche non mutuabili e per
l'acquisto di occhiali da vista, spese per l'acquisto dei libri scolastici, rette per attività sportive extrascolastiche (es. palestra,