Trib. Venezia, sentenza 02/01/2025, n. 12
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Venezia, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Tobia Aceto, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al R.G. n. 10040/2024, promossa da: C.R. IMMOBIL S.R.L. (C.F.: 09383451003), rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Di Dionisio (C.F.: [...]),
-attrice opponente- contro AD UR DI DR ME (C.F.: 04390250274), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paolo Vianello (C.F.: [...]) e Renato Alberini (C.F.: LBRRNT57E01L 736O),
-convenuta opposta- avverso il decreto ingiuntivo n. 752/2024, emesso dal Tribunale di Venezia il
30/03/2024 e pubblicato il 02/04/2024 (r.g. n. 5433/2024). CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice opponente:
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, in via preliminare dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Venezia e, previa revoca del decreto opposto, rimettere il giudizio dinnanzi al Tribunale di Velletri dove dovrà essere riassunto;
nel merito, verificata l'illegittimità della pretesa creditoria azionata, revocare il decreto ingiuntivo n. 752/2024 del 02/04/2024 con ogni ulteriore conseguenza di legge. Con vittoria nelle spese di lite.
Per parte convenuta opposta:
In via preliminare: voglia il Tribunale adito concedere la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo n.752/2024, emesso in data 02.04.24 dal Tribunale di Venezia, essendo
l'opposizione svolta non fondata prova scritta, né di pronta soluzione. Nel merito: voglia il
Tribunale adito, per le causali di cui in premessa, rigettare le domande tutte svolte da CR IL, in quanto infondate e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n.752/2024, emesso in data 02.04.24 dal Tribunale di Venezia. Con vittoria di competenze e spese. In via istruttoria: (omissis).
RAGIONI DELLA DECISIONE
IN FATTO.
La ditta AD AU di AD RU, con sede in Lido di Venezia
(VE), Lungomare Marconi n. 87, ha agito in via monitoria innanzi al
Tribunale di Venezia, chiedendo che fosse ingiunto alla società C.R.
IL s.r.l. il pagamento, in proprio favore, della somma di €
29.719,50, oltre interessi e spese della procedura, per aver svolto, su incarico di questa, giusta contratto di subappalto dell'08/08/2022, lavori presso il cantiere “Hotel Helvetia”, sito in Lido di Venezia (VE),
Gran Viale S.M. Elisabetta n. 4, a fronte dei quali sono state emesse le fatture n. 57 del 09/10/2023, per € 2.871,48, n. 58 del 09/10/2023, per
€ 9.908,13 e n. 59 del 09/10/2023, per € 16.939,89, rimaste insolute.
Il Tribunale di Venezia, in accoglimento del ricorso, ha emesso in data 30/03/2024, il decreto ingiuntivo n. 752/2024, pubblicato il
02/04/2024.
La società C.R. IL s.r.l., con atto di citazione del 22/05/2024 ha quindi spiegato opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, eccependo l'incompetenza territoriale del giudice adito e contestando gravi inadempienze, nell'esecuzione dei lavori, di cui si sarebbe resa responsabile la subappaltatrice, la quale, inoltre, avrebbe emesso la fattura n. 57 del 09/10/2023 per i medesimi lavori per cui aveva precedentemente già emesso la fattura n. 21 del 20/04/2023. Quanto alle restanti fatture nn. 58 e 59 del 2023, l'opponente ha contestato che queste riporterebbero lavori relativi a due stati di avanzamento mai redatti e approvati dalla committente.
La ditta AD AU di AD RU si è costituita in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto.
La prima udienza, tenutasi in data 28/11/2024 – all'esito del
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