Trib. Napoli, sentenza 08/03/2024, n. 1211
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Testo completo
R.G. 7904/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7904/2022 R.G. LAVORO
TRA
CH LA n. a NAPOLI (NA) il 19/02/1970 rappresentato e difeso dall'avv. MANDATO FABRIZIO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. BOBBIO ALFREDO
RESISTENTE
E
EQUITALIA GIUSTIZIA S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. MORGILLO GABRIELLA
RESISTENTE
E
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI NAPOLI
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione avverso cartella di pagamento
CONCLUSIONI: come in atti.
1
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 11/06/2022 l'epigrafato ricorrente ha dedotto di aver ricevuto il 24.5.2022 la notifica a mezzo pec della cartella di pagamento n.
07120210029866204000 dell'importo complessivo di € 2.750,60 a titolo di “Atti giudiziari anno 2018”;
la nullità della notifica dell'atto impugnato;
l'infondatezza della pretesa per aver svolto dal 27.4.2016 al 3.11.2016 il tirocinio come GOT sulla base dell'art. 8 della circolare n. 793 del 19.1.2016 e della delibera del 13.1.2016 del CSM;
che il d.lgs. 116/2017 non ha portata retroattiva;
l'eventuale restituzione solo dell'importo netto ricevuto;
la lesione dell'affidamento.
Egli ha quindi agito in giudizio chiedendo, previa sospensione, di annullare l'atto impugnato con vittoria di spese di lite.
Si è costituiti in giudizio tutti i resistenti chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
L'istanza di sospensione è stata rigettata in sede di emissione del decreto di fissazione.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il presente giudizio costituisce opposizione avverso una cartella di pagamento ove risulta cristallizzata la pretesa restitutoria degli enti resistenti in ragione della non debenza dell'indennizzo corrisposto a parte ricorrente durante il periodo di tirocinio quale GOT.
Anche se le parti resistenti hanno formulato diverse eccezioni preliminari, è possibile definire la presente controversia utilizzando il criterio della c.d. ragione più liquida.
Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. 17214/2016), infatti, “il principio della
"ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111
Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (in tal senso fra le più recenti Cass.
12.11.2015 n. 23160;
Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936;
Cass. 28.5.2014 n. 12002)”. La
Suprema Corte (Cass. Sez. un. 9936/2014), inoltre, ha evidenziato come tale principio possa trovare applicazione anche in presenza di questioni pregiudiziali.
2
Parte ricorrente, infatti, propone motivi di opposizione sia di tipo formale (nullità della notifica) sia di tipo sostanziale (spettanza degli importi corrisposti;
eventuale restituzione solo dell'importo netto;
lesione dell'affidamento).
Il dato normativo di riferimento, per quanto riguarda la notifica a mezzo pec, è l'art.
26 co. 2 D.P.R. 602/1973 secondo cui “la notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n.
68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo