Trib. Latina, sentenza 14/01/2025, n. 78

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Latina, sentenza 14/01/2025, n. 78
Giurisdizione : Trib. Latina
Numero : 78
Data del deposito : 14 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 1570/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1570/2023
All'udienza del 14 gennaio 2025, innanzi al Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.;

- Per Acqualatina Spa, l'avv. Cevrain Giampiero ha depositato le note sostitutive di udienza in data 7.1.2025 e le memorie conclusive autorizzate in data 27.12.2024;

Il Giudice
Letti gli atti del procedimento e le note sostitutive di udienza depositate dalle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato ex art.
281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1570/2023 promossa da:
ACQUALATINA S.P.A. (c.f. 02111020596), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giampiero Cevrain ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Latina, Via V. Monti n. 35, giusta procura in calce all'atto di citazione;

ATTRICE
Contro
EC TA, (c.f. [...]);

CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: somministrazione.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, Acqualatina s.p.a. conveniva in giudizio EC RI, affinché, in accoglimento della domanda e disattesa ogni contraria deduzione ed eccezione, venisse accertata e dichiarata l'esistenza e la certezza del credito azionato, e per l'effetto condannata al pagamento della complessiva somma di € 7.417,23, oltre interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dal dì del dovuto sino a quello dell'effettivo soddisfo.
Deduceva l'attrice, infatti, che EC RI era intestataria del contratto di somministrazione relativo al Servizio Idrico Integrato gestito da Acqualatina S.p.a. sull'utenza n. 2003/8340 (cod. anagrafico 861458, cod. autolettura n. 42958468), sita in Terracina, via E. Bolognini n. 2, con tipologia d'uso “domestico” e che la stessa, a fronte del mancato pagamento di diverse fatture per
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un importo di € 7.417,23, era stata diffidata a regolarizzare la propria posizione debitoria anche tramite l'invio di messa in mora a mezzo raccomandata A/R (Posta Raccomandata Smart) n.
20148422728-7 del 14.06.2022, restituita per compiuta giacenza il 21.07.2022 e di numerosi solleciti rimasti inevasi.
Pertanto, la parte attrice così concludeva: "Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria ogni istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in accoglimento della domanda, accertata e dichiarata
l'esistenza e la certezza del credito, condannare EC RI al pagamento in favore dell'attrice
Acqualatina S.p.a. della complessiva somma di €. 7.417,23, dovuta per la causale di cui in premessa, oltre interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dal di del dovuto sino a quello dell'effettivo soddisfo. O la diversa somma accertata nel corso del giudizio. Con vittoria di spese
e competenze professionali di lite.”
La convenuta EC RI, pur regolarmente evocata, non si costituiva in giudizio.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita mediante espletamento di prova orale, dopodiché veniva rinviata per discussione orale e decisione, ex art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 14.1.2025.
Ciò premesso, la domanda è fondata e merita di trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
In punto di diritto, occorre richiamare l'orientamento giurisprudenziale che ha trovato cristallizzazione in un noto intervento delle sezioni unite della Suprema Corte (Cass. civ.,
SS.UU., 30 ottobre 2001, n. 13533) che ha risolto un contrasto in materia di inadempimento di obbligazioni e relativo onere probatorio (si vedano, a favore dell'orientamento poi ripreso dalle
Sezioni Unite, Cassazione civile, sez. III, 23 maggio 2001, n. 7027;
Cassazione civile, sez. I, 15 ottobre 1999, n. 11629;
Cassazione civile, sez. II, 5 dicembre 1994, n. 10446). Così, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento - salvo che si tratti di obbligazioni negative- deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della
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