Trib. Pescara, sentenza 11/03/2024, n. 410

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Pescara, sentenza 11/03/2024, n. 410
Giurisdizione : Trib. Pescara
Numero : 410
Data del deposito : 11 marzo 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. C D F, ha pronunciato la seguente

SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1310/2021 r.g. e vertente
TRA
(C.F. . ), con il patrocinio dell'avv. MARCO FEBBO, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti,
PARTE ATTRICE
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROBERTO CP_1 C.F._2
BONGIANNI E dell'avv. GIUSEPPE DI SIMONE, come da procure in atti,
(C.F. ), in persona Controparte_2 P.IVA_1
del legale rappresentante pro-tempore, con il patrocinio degli avv.ti ROBERTA DEL SORDO e
ARMANDO GAMBINO, come da procure in atti,
PARTI CONVENUTE

OGGETTO: Regime Patrimoniale: della famiglia ex artt. 159 e ss. c.c.
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto opposizione all'esecuzione (presso terzi) nei confronti dell'ex coniuge Parte_1
citando la medesima (e l' , ma senza proporre domande nei confronti di tale ente) - CP_1 CP_2
dopo la fase innanzi al giudice dell'esecuzione, conclusasi con provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione - innanzi a questo Tribunale e chiedendo, per le ragioni che si stanno per esaminare, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) Accertare e dichiarare che il sig. ha diritto al rimborso da parte della sig.ra Parte_1 CP_1
, nella misura del 50% ovvero in quella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia, delle spese
[...] straordinarie effettuate per la frequenza dell'Università e del Master di Specializzazione all'estero del figlio nel periodo 2012-2017, per un ammontare totale pari ad € 200.000,00 (esborso Persona_1
totale effettuato dal sig. o per quella diversa somma, minore o maggiore, che sarà ritenuta di Pt_1 giustizia e, per l'effetto condannare la sig.ra al rimborso delle predette somme, se del CP_1
caso operando le dovute compensazioni sino alla concorrenza dell'importo azionato nella procedura di esecuzione mobiliare presso terzi rubricata al n. 103/2020 R.G.E. Tribunale di Pescara dalla sig.ra
. CP_1
2) In caso di assegnazione delle somme pignorate: condannare la convenuta sig.ra alla CP_1 restituzione in favore dell'attore delle somme versate dal terzo pignorato nonché al risarcimento dei danni, da valutarsi anche equitativamente, nei confronti del sig. in ragione Parte_1 dell'illegittimo prelievo forzoso di somme in danno del medesimo.”.
La convenuta si è costituita in giudizio con apposita comparsa nella quale ha così concluso:
Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Pescara adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, disporre il rigetto di ogni avversa domanda di parte attrice stante l'infondatezza di ogni avversa argomentazione, dichiarando l'inammissibilità e/o infondatezza e/o comunque illegittimità dell'eccezione di compensazione invocata e, in generale, di tutte le ulteriori avverse argomentazioni.
Con vittoria di spese competenze ed onorari del giudizio, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge da riconoscere al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. “.
Si è costituita in giudizio anche l' rimettendosi alla decisione del giudice e invocando la CP_2
compensazione delle spese di lite.
All'esito dell'istruttoria, in sede di udienza celebrata con le forme della trattazione scritta, le parti hanno ribadito le precedenti conclusioni. pagina 2 di 9
***
Le domande di parte attrice
L'attore, a sostegno delle proprie domande, ha dedotto in fatto quanto segue:
<
…il dopo aver vanamente sollecitato la sig.ra a contribuire a tali spese che, in Pt_1 CP_1
assenza di specifiche statuizioni al riguardo erano da intendersi attribuite in misura paritaria in capo ad entrambi i coniugi, si è determinato, nell'ottica di tutelare il preminente interesse alla formazione del figlio, che aveva mostrato interesse ed attitudine per la formazione universitaria e che oggi risulta felicemente avviato nel mondo lavorativo, a sobbarcarsi tutte le spese di retta universitaria, alloggio, vitto e quant'altro fosse necessario per mantenere il figlio agli studi nel periodo 2012-2017. Per_1
Complessivamente il facendo ricorso anche alla diaria giornaliera che al tempo la sua attività Pt_1
lavorativa alle dipendenze del gli permetteva, si è sobbarcato una spesa Organizzazione_1 complessiva pari a circa € 200.000;
il tutto nel totale disinteresse della sig.ra che ha CP_1 completamente omesso ogni contributo, ancorché minimo, per l'istruzione e formazione del figlio.

III a Per permettere un riscontro analitico di seguito si indicano e si allegano le voci più rilevanti di spesa che il ricorrente ha effettuato per permettere al figlio di proseguire negli studi: a titolo di Per_1
Assicurazione Sanitaria per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 la complessiva somma di € 3.578,88, come da allegati (doc. 6: n. 8 ricevute di pagamento).
III b Le spese per la retta universitaria presso la ammonta a complessivi USD Org_2
97.782 pari a Euro 78.366,67, tralasciando i primi due semestri del 2012 dei quali, al momento non sono state reperite le distinte contabili (doc. 7: n. 9 ricevute di pagamento).
III c Le spese di affitto per il nel biennio 2013 –2014 ammontano a complessivi Euro Persona_1
3.304,06 (doc. 8: n. 13 ricevute di pagamento).
III d Le spese di affitto per il nell'anno 2015 ammontano a complessivi USD 5.879,85 Persona_1
pari a Euro 5.299,50 (doc. 9: n. 16 ricevute di pagamento).
III e Le spese di affitto per il nell'anno 2016 ammontano a complessivi USD 3.143,00 Persona_1
pari a Euro 2.839,46 (doc. 10: n. 10 ricevute di pagamento).
III f Le spese di affitto di casa durante il periodo (settembre 2016 settembre 2017), del master all di Londra ammontano a complessivi sterline £ 4.191,25 pari ad Euro 5.114,50, Org_3 cui va aggiunta la retta corrisposta per l'iscrizione, per complessive sterline £ 11.000,00 pari a Euro
13.423,09 (doc. 11: n. 12 ricevute di pagamento)
pagina 3 di 9 III g Il tutto ha comportato una spesa complessiva che va, per difetto, così riportata: Totale Spese assicurazione sanitaria Euro 3.578,88;
Retta universitaria USA Euro 78.366,67;
affitto casa USA (per anni) Euro 1.201,69;
Euro 3.304,06;
Euro 1.502,44;
Euro 5.299,50;
Euro 2.839,46;
spese di volo Euro

150,93;
affitto casa Londra Euro 5.114,50;
retta iscrizione Londra Euro Organizzazione_4

13.423,09;
di Torino (come da estratto conto n. 15347 II Organizzazione_5

trimestre 2013) acconto Euro 1.550;
il tutto per un totale pari ad Euro 116.781,22 .

III h A ciò si aggiungano i pagamenti per la iscrizione alla e per le rette dei due Org_2
semestri II/2012 E I/2013, allo stato non ancora reperiti, per l'ulteriore somma di circa Euro
24.661,92;
il saldo stage a (circa 3.500 probabilmente pagata con Organizzazione_6

carta di credito), le spese di vitto e le altre spese varie del periodo Universitario dal 2012 al 2017
(estratti conto e allegati), per un totale che supera abbondantemente Euro 200.000,00. CP_3 Org_7
IV Ciò doverosamente premesso, si osserva che, come si può facilmente evincere dal tenore letterale del provvedimento che ha sancito la separazione personale dei coniugi, “…il sig. si impegna a Pt_1
sostenere le spese mediche straordinarie (dentistiche comprese) nonché quelle relative alla scuola privata la cui scelta sarà ad insindacabile giudizio della moglie, oltre ai libri di testo….” Da tale previsione è stata però -opportunamente- interlineata la inclusione tra le spese interamente addossabili al delle spese sportive e degli studi universitari compresi;
ciò presumibilmente Pt_1 anche in considerazione degli importi dell'assegno di mantenimento posto all'epoca in capo al Pt_1 pari ad € 1.500,00 per la sig.ra ed altri € 1.500,00 per il figlio .
>;
CP_1 Per_1
ha, quindi, sostenuto in diritto che, non essendo stata pattuita in sede di giudizio di separazione personale dei coniugi alcuna ripartizione preventiva tra i medesimi per le spese degli studi universitari, le stesse debbano gravare in misura paritaria in capo ad entrambi i genitori, trattandosi di spese straordinarie sostenute nel preminente interesse del figlio, che non avrebbero necessità di essere concordate tra i genitori.
La convenuta ha (in sintesi) replicato che:
1) gli accordi di separazione avevano sempre previsto come le spese di istruzione del figlio Per_1
fossero poste a carico esclusivo del in quanto unico soggetto in grado di sostenerle, Pt_1
attesa la notevole differenza di concreta capacità reddituale delle parti, atteso che il Pt_1
aveva svolto per anni il proprio servizio quale dipendente del Organizzazione_8
presso sedi straniere, prestando servizio di volta in volta a New York, Kabul, Miami, San
Salvador, percependo indennità, proprio negli anni coincidenti con quelli degli studi universitari pagina 4 di 9
del figlio , oscillanti da un minimo di € 10.000,00 fino a raggiungere il tetto degli € Per_1
20.000,00 mensili, mentre la non aveva mai svolto nel corso degli anni e sin dalla data CP_1
di costituzione del nucleo familiare con il alcuna attività lavorativa, essendosi dedicata Pt_1
agli interessi esclusivi della famiglia;
.
2) proprio su questo presupposto e su questa eccezionale disponibilità economica dell'odierno attore si erano basate le scelte del in relazione al percorso di studi del figlio , che Pt_1 Per_1
non erano state concordate con la la quale non avrebbe potuto mai condividere scelte CP_1
di studi straordinariamente onerosi nei termini così come indicati e affrontati dal perché Pt_1
mai sarebbe stata in grado di sostenerle;

3) Non a caso nel corso degli anni mai alcuna richiesta di restituzione di somme sostenute per gli studi del figlio era pervenuta alla essendo pacifico l'onere posto nella misura del 100% CP_1
a carico dell'odierno opponente;
ed anzi già nel 2015 il aveva proposto opposizione ad Pt_1
una esecuzione promossa dalla sempre a causa del mancato pagamento dell'assegno CP_1
di mantenimento, e nulla aveva eccepito circa l'asserito obbligo esistente in capo alla CP_1
alla corresponsione delle spese di istruzione del figlio ;
Per_1
4) Erano irrilevanti le sopravvenute capacità patrimoniali della a seguito del decesso della CP_1 madre e dell'intervenuta successione nella titolarità dei beni di quest'ultima, trattandosi peraltro di beni dallo scarso valore e modesta redditualità economica, e, in ogni caso, di circostanze intervenute solo dopo il 2018, dunque successive al completamento del percorso di studi del figlio degli ex coniugi;

5) L'assunto dell'attore sulla ripetibilità del 50% delle spese solo perché sostenute nell'interesse del figlio non sarebbe condivisibile, perché la scelta unilaterale del aveva riguardato Pt_1
spese di eccezionale entità, insostenibili per la convenuta, e concernenti un percorso universitario che il figlio avrebbe ben potuto seguire in Italia con costi decisamente inferiori.
Le domande formulate dal sono assolutamente infondate, dovendosi condividere pienamente Pt_1
l'assunto della convenuta e la tesi già esposta dal giudice dell'esecuzione nel provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione, il quale, dopo aver premesso che le spese relative all'istruzione come quelle in esame vanno qualificate come straordinarie – così come d'altronde ritenuto da entrambe le parti - , in quanto imprevedibili e di rilevante entità (cfr. tra le altre Cass.
Civile 19532/2023, 379/2021), perché concernenti percorsi di studio all'estero ed elevatissime (circa € pagina 5 di 9
200.000 in 6 anni), e che nella omologa della separazione personale, avvenuta innanzi al Tribunale di
Roma, le spese straordinarie per studi universitari risultano espressamente escluse da quelle che il si impegnava a sostenere in via esclusiva (in tal senso dovendosi intendere la interlineatura Pt_1
della relativa voce), ha rilevato l'assenza di prova di un preventivo accordo tra i genitori in ordine alle anzidette spese, ha ritenuto ragionevole che la fosse comunque a conoscenza delle stesse, ma CP_1
ha evidenziato quale dato decisivo per affermare che l'onere delle spese universitarie dovesse imputarsi totalitariamente all'opponente la situazione economica delle parti nel periodo di tali spese (tra il 2012 e il 2017), in quanto uno dei criteri fissati dall' art. 337-ter cc è quello delle risorse economiche nella disponibilità di ciascuno dei genitori e l'opponente, all'epoca nella quale il figlio frequentava università estera, godeva di un trattamento retributivo considerevole (superiore ai diecimila euro mensili, circostanza pacifica), nel mentre, nel dicembre 2018, epoca del divorzio, nella stessa sentenza si dà atto che l'opposta godeva della mera aspettativa ereditaria, sicchè le sue condizioni reddituali, durante il periodo degli studi del figlio, non erano tali da far fronte alle ingenti spese del caso, così come quantificate dallo stesso ex coniuge (tanto da legittimarla a vedersi corrispondere dal marito l'assegno di mantenimento).
In effetti anche l'istruttoria espletata nella presente fase conferma la valutazione del giudice dell'esecuzione.
Ed invero il figlio delle parti, escusso quale testimone all'udienza del 25.2.2022, ha reso le seguenti dichiarazioni sulle domande di seguito riportate in neretto:
c) “Vero che il sig. ha sempre confermato e comunicato al figlio di voler Parte_1 Per_1
sostenere, personalmente, gli oneri degli studi universitari e post-universitari del figlio stesso”;

ADR cap c): confermo. Era lui che mi disse che si sarebbe occupato della spesa per la mia università e per i master. Mia madre non poteva permettersi di mandarmi perchè non lavorava e non avendo reddito mentre mio padre – lavorando all'estero – poteva permettersi di mantenermi
1)Vero che il sig. ha sostenuto in via esclusiva le spese relative al corso Parte_1 universitario, comprese le spese relative alle rate della retta universitaria, all'affitto della casa e/o dell'alloggio, al vitto, alla Assicurazione Sanitaria, alle spese di viaggio tra l'Italia e l' Org_9 all'abbigliamento e comunque ogni altra spesa necessaria e/o riconducibile alla frequenza del figlio presso la nello Stato dell'Indiana (Stati Uniti d'America) nel Per_1 Org_2
periodo 2012-2016, come da documentazione che le viene mostrata quali produzioni di parte attrice da doc. 6a) a doc. 11p). pagina 6 di 9 ADR cap 1: confermo come ho già detto
2) Vero che il sig. ha sostenuto in via esclusiva le spese relative al Parte_1 [...]
, comprese le spese relative alle rate della retta universitaria, all'affitto della casa Org_10
e/ o dell'alloggio, al vitto, alla Assicurazione Sanitaria, alle spese di viaggio tra l'Italia e
l'Inghilterra, all'abbigliamento e comunque ogni altra spesa necessaria e/o riconducibile alla frequenza del figlio in Inghilterra, presso l' , nel periodo 2016- Per_1 Organizzazione_11
2017 come da documentazione che le viene mostrata quali produzioni di parte attrice da doc. 6a)
a doc. 11p).
ADR cap 2: io per il Master in Inghilterra ho contribuito anche io e ho ripagato la retta universitaria a mio padre ovvero la somma dell'intero corso. Ho ritirato dei miei risparmi ovvero dei buoni a mio nomi per un ammontare di Euro 6.800,00 circa che ho messo sul mio conto inglese e – poi – negli ultimi due/tre anni ho restituito la rimanente - parte circa 4.700,00 sterline – a mio padre come da sua indicazione. Per il resto ci ha pensato mio padre come da accordi. Non posso riconoscere gli estratti conto di mio padre relativi a sette anni fa
3) Vero che il sig. appena appreso della decisione del figlio di Parte_1 Per_1 intraprendere la carriera universitaria, e cioè nel corso dei primi mesi dell'anno 2012, sia successivamente durante la frequenza universitaria del figlio presso la Per_1 Org_12
nello Stato dell'Indiana (Stati Uniti d'America), nel periodo 2012-2016, ha più volte sollecitato la sig.ra a contribuire alle spese necessarie per il mantenimento del figlio agli studi. CP_1
ADR cap 3: la richiesta avanzata col presente procedimento è la prima che mio padre fa mia madre per riavere i soldi relativi alla mia università, per quel che io so
7) Vero che la sig.ra , in particolare nel periodo 2012-2017, ha omesso ogni CP_1 contributo, per l'istruzione, la formazione ed il mantenimento del figlio . Per_1
ADR cap 7: a parte ogni volta che tornavo a casa da lei, mio padre era colui che aveva preso
l'impegno di mantenermi allo studio. Ogni volta che tornavo a dicembre o in estate io restavo da mia madre ed era lei che provvedeva alle mie necessità.
A ciò va aggiunto che non risultano dagli atti di causa né richieste del alla di Pt_1 CP_1
condivisione delle scelte relative al percorso di studi del figlio, né, prima del presente giudizio, di rimborso del 50% delle relative spese sostenute;
ed anzi, come dimostrato dalla convenuta (doc.4),
l'odierno attore nel giudizio di opposizione all'esecuzione 4392/2015 del Tribunale di Roma, concernente altra esecuzione promossa nei suoi confronti dalla a causa del mancato CP_1 pagina 7 di 9
pagamento dell'assegno di mantenimento, nulla aveva eccepito circa l'asserito obbligo esistente in capo alla alla corresponsione delle spese di istruzione del figlio . CP_1 Per_1
E, dunque, non vi è dubbio che la scelta di un costoso percorso universitario del figlio Per_1
all'estero non è stata affatto concordata tra i genitori, ma decisa dal unitamente al figlio, in Pt_1
quanto nel relativo periodo solo il padre era in grado di garantire ad un percorso del genere. Per_1
Si è trattato certamente di scelta pienamente conforme all'interesse del figlio, ma l'insostenibilità della relativa spesa per la nel momento in cui è stata decisa e affrontata, rende infondata la pretesa CP_1
di rimborso del 50% da parte del Pt_1
In proposito la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “ In tema di spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l'altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, qualora si tratti di spese sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi e riguardanti esigenze destinate a ripetersi con regolarità, ancorché non predeterminabili nel loro ammontare (come ad es. le spese scolastiche, spese mediche ordinarie), riguardando il preventivo accordo solo quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita della prole;
tuttavia, anche per queste ultime, la mancanza della preventiva informazione ed assenso non determina automaticamente il venir meno del diritto del genitore che le ha sostenute, alla ripetizione della quota di spettanza dell'altro, dovendo il giudice valutarne la rispondenza all'interesse preminente del minore e al tenore di vita familiare
“ (Cass. Civile 14564/2023, 2467/2016).
Nel caso di specie, a parte che non si tratta di spesa sostenuta dal genitore collocatario di figlio minore ma relativa al figlio maggiorenne da parte del genitore non convivente con il medesimo, la compatibilità della scelta con il tenore di vita familiare va intesa nel senso sopraindicato, cioè con riferimento alla capacità economica del genitore da cui si pretende la partecipazione al 50% della spesa straordinaria;
ed è evidente che la tra il 2012 e 2017 non era assolutamente in grado di CP_1
sostenere una spesa di oltre 16.000 euro annui (€ 200.000 : 6 anni = € 33.333 per anno : 2 = €
16.666,5), potendo contare, come emerge dall'accordo di separazione (doc.1 parte attrice), solo sull'assegno di separazione di € 1.500,00 mensili e su un canone mensile di locazione di € 222,00 - importi da ridurre perché soggetti a imposta sui redditi delle persone fisiche -, mentre l'assegno di mantenimento per il figlio veniva già versato dal padre direttamente al medesimo (come dedotto nell'atto di citazione dal al punto 3), potendo cioè godere di una disponibilità economica Pt_1
mensile che sarebbe stata totalmente erosa alle spese per gli studi di all'estero. E d'altronde Per_1 pagina 8 di 9
quella della scelta del percorso universitario negli USA e nel Regno Unito non era l'unica possibile, in quanto detto figlio ben avrebbe potuto frequentare un'università italiana, con costi minimi rispetto a quelli affrontati dal il quale ha, quindi, operato una scelta conforme all'interesse del figlio (e da Pt_1
apprezzare), solo in quanto poteva da solo sostenerla economicamente, ma che non può ora pretendere di addebitarne parzialmente il costo alla CP_1
Le domande attoree vanno, quindi, respinte.
Le spese di lite
Ai sensi dell'art.91 c.p.c. le spese di lite seguono la soccombenza;
la liquidazione va effettuata secondo
i parametri medi di cui al DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, per causa di valore di €
100.00,00, per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale, con aumento di circa il 20% per la manifesta fondatezza delle difese di parte convenuta.
Tra parte attrice e l' va, invece, dichiarata la compensazione delle spese. CP_2
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