Trib. Taranto, sentenza 11/02/2025, n. 319
Sentenza
11 febbraio 2025
Sentenza
11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio Attanasio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n.1950/20 di R.G. avente ad oggetto “inadempimento
contrattuale e risarcimento danni”
tra
SOCIETA' IMMOBILIARE SC S.A.S. DI CO SC & C.
(rappresentata e difesa dagli avv.ti CO IA e Pier Luigi Pellegrino, come da mandato in calce all'atto riassuntivo)
ATTRICE
e
GREENERGY S.R.L. (già EE Impianti s.r.l.)
(rappresentata e difesa dall'avv. Michele Liotino, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione)
CONVENUTA
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All'udienza del 22.10.24 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei loro atti difensivi.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio trae origine dalla domanda risarcitoria radicata presso il Tribunale di Foggia dalla Società
AR IA s.a.s. per far accertare l'inadempimento della EE Impianti s.r.l. (che ha poi cambiato denominazione sociale in EE s.r.l.) agli obblighi assunti con il contratto d'appalto stipulato il 29.5.2013, avente ad oggetto la progettazione e la fornitura di un impianto fotovoltaico atto a beneficiare delle tariffe incentivanti ex D.M. 5.7.12 (c.d. “V Conto Energia”), e quindi condannare la società
inadempiente al ristoro del pregiudizio patrimoniale sofferto per la mancata fruizione del beneficio di legge, nella misura del danno emergente, pari agli incentivi da restituire al SE, e del lucro cessante, legato alla perdita futura del beneficio stesso.
L'adito Giudice, accogliendo l'eccezione preliminare della convenuta, con ordinanza dell'1.8.20 ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore di questo Tribunale, dinanzi al quale la causa è
stata ritualmente riassunta.
La AR IA, a sostegno della domanda, ha osservato che: le intese negoziali prevedevano un duplice incarico alla EE, a) progettuale e di consulenza tecnico-amministrativa, con raccolta delle autorizzazioni e predisposizione dei documenti relativi alla costruzione, connessione in rete ed erogazione delle tariffe incentivanti per l'energia prodotta dall'impianto, e b) realizzativo, con l'obbligo di installare componenti originali, conformi agli standard progettuali e normativi, e ad utilizzare solo moduli aventi certificazione europea;
il Gestore dei Servizi Eneregetici, all'esito della verifica svolta sull'impianto, aveva rilevato, sotto diversi profili, la non conformità dei pannelli fotovoltaici ai requisiti ed alle prescrizioni imposte dalla normativa di settore e, pertanto, con provvedimento del 18.9.18 aveva disposto la decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti ed il recupero delle somme versate a tale titolo;
le irregolarità riscontrate erano imputabili all'appaltatrice, tenuta quindi a risarcire i danni cagionati, da quantificare mediante consulenza tecnica.
La EE ha chiesto il rigetto delle avverse pretese, negando ogni addebito;
ha dedotto di aver progettato e realizzato l'impianto a regola d'arte, utilizzando componenti e materiali indicati in contratto;
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segnatamente, di aver installato moduli dotati delle certificazioni europee utili al riconoscimento delle tariffe incentivanti e delle relative maggiorazioni;
di non essere comunque tenuta alla speciale garanzia ex art.1667 c.c., dato il decorso dei termini di decadenza e prescrizione, e di non aver pure garantito l'ottenimento delle tariffe incentivanti, che il SE aveva negato con provvedimento meritevole di censura,
in parte superato dalla successiva determinazione del 8.5.20, con cui l'Ente gestore aveva riconosciuto l'incentivo decurtandolo però del 10%; in subordine, ha contestato il quantum della pretesa risarcitoria, da rapportare solo alla quota di incentivo non concessa dal SE.
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Le domande attrici sono fondate.
L'inadempimento della EE
I) La AR IA ha commissionato alla EE Impianti la progettazione e la realizzazione, con posa in opera sul proprio capannone industriale, di un impianto di generazione fotovoltaica di potenza pari a circa 99 kW finalizzato a beneficiare delle tariffe incentivanti per l'energia ex D.M. 5.7.2012 (come specifica, in premessa, il contratto).
Tra le obbligazioni strumentali, l'appaltatrice era tenuta a predisporre e presentare tutti i documenti tecnici e le dichiarazioni prescritte dalla legge per la costruzione ed il funzionamento dell'impianto nonché per l'erogazione delle tariffe incentivanti (clausola sub art.2.2) ed a fornire ed installare componenti originali,
nuovi di fabbrica e conformi all'elaborazione progettuale ed agli standard tecnico-normativi, utilizzando solo moduli aventi certificazione europea (art.3.2).
Le prescrizioni sono connesse funzionalmente ai requisiti ed alle certificazioni richieste dal D.M. 5.7.2012
(c.d. Quinto Conto Energia, emesso in attuazione dell'art.25 D.lgs