Trib. Milano, sentenza 08/08/2024, n. 7635
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Testo completo
N. R.G. 40838/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Guido Macripò, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 40838/2021, promossa con atto di citazione notificato in data 8.10.2021
DA
IF LI AN s.r.l. (C.F. 00886710037), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano Via privata C. Battisti
n. 2 presso l'avv. Antonino La Lumia, l'avv. Claudia Carnicino e l'avv. Pasquale Orrico, che la rappresentano e difendono per procura in calce all'atto di citazione,
ATTRICE
CONTRO
BANCO PM s.p.a. (C.F. 09722490969), in persona di un procuratore speciale, elettivamente domiciliato Milano Via dell'Annunciata n. 23/4 presso l'avv. Andrea
Barocci, che lo rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di risposta,
CONVENUTA
pagina 1 di 36
OGGETTO: contratti bancari.
L'attrice ha così concluso:
“IN VIA PRELIMINARE insistono affinché Codesto Giudice - previa revoca delle decisioni di rigetto emesse in data 16 marzo 2023 e 19 ottobre 2023 - voglia disporre: a) l'integrazione del quesito già formulata con istanza del 16 marzo 2023 e con note di trattazione scritta per l'udienza del 18 ottobre 2023, ribadendo tutte le richieste formulate sia in relazione ai rapporti di conto corrente n. 714, 715 e 155, sia in relazione al mutuo del 28 ottobre 2009 e al derivato
“interest rate swap” del 31 ottobre 2009;
b) ordine di esibizione nei confronti di BA PM ai sensi dell'art. 210 c.p.c. avente ad oggetto i documenti richiesti nelle comunicazioni ex art. 119 TUB agli atti del presente giudizio e mai consegnati.
- IN SUBORDINE, chiedono che vengano concessi i termini ex art. 190 c.p.c. e insistono per il rigetto di ogni conclusione, richiesta e istanza avversaria e per l'integrale accoglimento delle conclusioni formulate in atti e in particolare:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa e reietta ogni avversa difesa, eccezione e istanza così provvedere: in relazione ai rapporti di conto corrente n. 115, n. 714 e n. 715 (con relative linee di credito tempo per tempo accordate) intrattenuti tra il IO EL e BA PM (e in precedenza con altre CH dei cui obblighi e responsabilità risponde oggi BA PM):
a) accertare e dichiarare che, nel corso dei suddetti rapporti oggetto del presente giudizio, come indicato nella parte motiva del presente atto e specificamente nei trimestri riportati nella perizia tecnica redatta dal dott. Davide Rossetti, prodotta in atti e qui integralmente richiamata, sono stati illecitamente applicati ai danni della parte attrice: interessi usurari e, ratione temporis in violazione della legge n. 108 del 1996;
- interessi passivi ultralegali, non preventivamente pattuiti in modo chiaro e sufficientemente determinato e determinabile, e comunque illeciti, ingiustificati e illegittimi in violazione anche degli artt. 1283, 1284 c.c., 116, 117, 117 bis e 118 T.U.B. e delle norme in materia di trasparenza bancaria;
- commissioni (tra cui, la Commissione di istruttoria veloce e il Corrispettivo disponibilità creditizia), spese, costi non preventivamente pattuiti in modo chiaro e sufficientemente determinato e determinabile, e comunque illeciti, ingiustificati e illegittimi, anche in violazione degli artt. 1375 c.c.,
116, 117, 117 bis e 118 T.U.B. e delle norme in materia di trasparenza bancaria;
- valute bancarie “fittizie”, addebitando le operazioni passive per il cliente con data anticipata rispetto
a quella di effettuazione dell'operazione e accreditando le operazioni attive per il cliente con data posticipata rispetto a quella dell'effettiva esecuzione o disposizione dei fondi, così elevando l'importo degli interessi debitori e delle commissioni, con ciò lucrando sulle stesse valute a discapito della parte attrice, senza che il suddetto comportamento sia stato preventivamente pattuito per iscritto e in modo chiaro, determinato e determinabile e, comunque, anche in violazione degli artt. 1375 c.c., 116, 117,
117 bis e 118 T.U.B. e delle norme in materia di trasparenza bancaria;
- interessi anatocistici capitalizzando periodicamente interessi passivi, commissioni e spese di vario tipo non preventivamente pattuiti in modo chiaro e sufficientemente determinato e determinabile, in assenza di qualsivoglia concreta e reale reciprocità tra Cliente e Banca, e comunque illeciti,
pagina 2 di 36 ingiustificati e illegittimi in violazione delle disposizioni in materia di trasparenza bancaria e degli artt. 1283, 1284, 1375 c.c., nonché della normativa citata nella parte motiva del presente atto;
b) accertare e dichiarare l'illegittimo e illecito ricorso al c.d. “ius variandi” per la variazione unilaterale delle condizioni praticate dalla Banca convenuta nel corso del rapporto bancario oggetto del presente giudizio, anche in violazione degli artt. 118 del D.Lgs. n. 385 del 1993 e 1375 c.c.;
c) accertare e dichiarare la nullità e/o l'invalidità e/o l'inefficacia, anche ai sensi degli artt. 1283, 1284, 1325, 1341, 1418, 1419 e 1815 c.c., 644 c.p., 116, 117, 117 bis e 118 del D.Lgs. n. 385 del 1993, delle relative condizioni illecite applicate dalla Banca convenuta nei suddetti rapporti oggetto del presente giudizio e/o delle clausole contrattuali eventualmente convenute e/o modificate unilateralmente dalla Banca nell'ambito dei rapporti medesimi, in relazione a tutte le pratiche illecite sopra indicate, comportanti l'applicazione di interessi superiori al “tasso-soglia” in violazione della legge n. 108 del 1996, interessi passivi ultralegali, valute bancarie “fittizie”, interessi anatocistici, commissioni e spese di vario tipo, come specificamente indicato - anche per i periodi interessati - nelle perizie tecniche di parte attrice prodotte in atti e qui integralmente richiamate;
d) ritenere e dichiarare che il tasso effettivo globale ai fini della rilevanza del superamento del “tasso- soglia” ai sensi della legge n. 108 del 1996 debba essere calcolato includendo anche le commissioni, i costi vari di tenuta del conto, gli effetti dell'anatocismo e quelli delle valute differenziate applicate da Banca a sfavore di parte attrice per le operazioni attive e passive;
e) accertare e dichiarare che, nei periodi di superamento del suddetto “tasso-soglia” da parte della convenuta non erano dovuti interessi di alcun genere da parte dell'attrice, da intendersi comprensivi di ogni costo sostenuto dal cliente per ottenere il finanziamento, e che, pertanto, la Banca non aveva diritto di addebitarli, né di percepirli, di tal che tutte le relative somme dovranno essere oggetto di rettifica contabile sui saldi dei rapporti e, qualora sussistenti i presupposti, dovranno essere integralmente restituite alla medesima attrice, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto fino all'effettivo soddisfo;
f) accertare e dichiarare che - stante il difetto di idonea e valida pattuizione tra le parti e comunque l'illiceità per tutti i motivi esposti nella parte motiva del presente atto, ivi compresa l'indeterminatezza e indeterminabilità, del tasso di interesse ultralegale e/o anatocistico, nonché dell'applicazione di molteplici commissioni, spese e costi vari, e delle relative, eventuali, clausole contrattuali, come indicato nelle perizie tecniche di parte attrice, prodotte in atti e qui integralmente richiamate - non erano, in ogni caso, dovuti interessi di alcun genere (e, in subordine, non erano dovuti tutti gli interessi addebitati in eccedenza dalla Banca convenuta, nell'ambito dei rapporti oggetto del presente giudizio, rispetto al tasso di legge tempo per tempo previsto), né comunque erano dovute tutte le suddette commissioni, spese e costi vari, ivi comprese le somme addebitate con il meccanismo delle valute fittizie, e che, pertanto, la Banca non aveva diritto di addebitarli, né di percepirli, di talché tutte le relative somme dovranno essere oggetto di rettifica contabile sui saldi dei rapporti e, qualora sussistenti i presupposti, dovranno essere integralmente restituite alla medesima attrice, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto fino all'effettivo soddisfo;
g) accertare e dichiarare - mediante espletamento di idonea consulenza tecnica d'ufficio e sulla base dell'intera documentazione relativa ai rapporti bancari oggetto del presente giudizio, ivi compresa quella che sarà depositata in corso di causa anche per i periodi successivi a quello attualmente analizzato - l'effettiva ed esatta consistenza economico-contabile dei rapporti di dare/avere tra le parti per i suddetti rapporti bancari, depurandolo dagli interessi superiori al “tasso-soglia” in violazione della legge n. 108 del 1996, dagli interessi passivi ultralegali, dalle valute bancarie “fittizie”, dagli interessi anatocistici e dalle commissioni e spese di vario tipo, secondo i criteri indicati nella parte motiva del presente atto e nelle perizie di parte attrice, prodotte in atti e qui integralmente richiamate;
h) accertare e dichiarare che la Banca è tenuta a rettificare i saldi dei rapporti oggetto del presente giudizio, con relative linee di credito, in favore dell'odierna attrice per un ammontare complessivo di € 77.947,10 (periodo esaminato dal 28 ottobre 2009 e 30 giugno 2020) - e fatte salve le ulteriori
pagina 3 di 36 rettifiche per i periodi non oggetto di perizia, anche successivi - o per quelle maggiori o minori somme che saranno determinate in esito all'espletanda consulenza tecnica d'ufficio;
per l'effetto, condannare la Banca convenuta a rettificare, con relative annotazioni, i saldi dei conti correnti n. 155, n. 715 e n.
714 per la somma appena indicata, nonché - sussistendone medio tempore i presupposti - a pagare e restituire, a titolo di indebito e/o comunque di danno patrimoniale, all'odierna attrice la predetta somma, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto a quello del pagamento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Guido Macripò, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 40838/2021, promossa con atto di citazione notificato in data 8.10.2021
DA
IF LI AN s.r.l. (C.F. 00886710037), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano Via privata C. Battisti
n. 2 presso l'avv. Antonino La Lumia, l'avv. Claudia Carnicino e l'avv. Pasquale Orrico, che la rappresentano e difendono per procura in calce all'atto di citazione,
ATTRICE
CONTRO
BANCO PM s.p.a. (C.F. 09722490969), in persona di un procuratore speciale, elettivamente domiciliato Milano Via dell'Annunciata n. 23/4 presso l'avv. Andrea
Barocci, che lo rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di risposta,
CONVENUTA
pagina 1 di 36
OGGETTO: contratti bancari.
L'attrice ha così concluso:
“IN VIA PRELIMINARE insistono affinché Codesto Giudice - previa revoca delle decisioni di rigetto emesse in data 16 marzo 2023 e 19 ottobre 2023 - voglia disporre: a) l'integrazione del quesito già formulata con istanza del 16 marzo 2023 e con note di trattazione scritta per l'udienza del 18 ottobre 2023, ribadendo tutte le richieste formulate sia in relazione ai rapporti di conto corrente n. 714, 715 e 155, sia in relazione al mutuo del 28 ottobre 2009 e al derivato
“interest rate swap” del 31 ottobre 2009;
b) ordine di esibizione nei confronti di BA PM ai sensi dell'art. 210 c.p.c. avente ad oggetto i documenti richiesti nelle comunicazioni ex art. 119 TUB agli atti del presente giudizio e mai consegnati.
- IN SUBORDINE, chiedono che vengano concessi i termini ex art. 190 c.p.c. e insistono per il rigetto di ogni conclusione, richiesta e istanza avversaria e per l'integrale accoglimento delle conclusioni formulate in atti e in particolare:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa e reietta ogni avversa difesa, eccezione e istanza così provvedere: in relazione ai rapporti di conto corrente n. 115, n. 714 e n. 715 (con relative linee di credito tempo per tempo accordate) intrattenuti tra il IO EL e BA PM (e in precedenza con altre CH dei cui obblighi e responsabilità risponde oggi BA PM):
a) accertare e dichiarare che, nel corso dei suddetti rapporti oggetto del presente giudizio, come indicato nella parte motiva del presente atto e specificamente nei trimestri riportati nella perizia tecnica redatta dal dott. Davide Rossetti, prodotta in atti e qui integralmente richiamata, sono stati illecitamente applicati ai danni della parte attrice: interessi usurari e, ratione temporis in violazione della legge n. 108 del 1996;
- interessi passivi ultralegali, non preventivamente pattuiti in modo chiaro e sufficientemente determinato e determinabile, e comunque illeciti, ingiustificati e illegittimi in violazione anche degli artt. 1283, 1284 c.c., 116, 117, 117 bis e 118 T.U.B. e delle norme in materia di trasparenza bancaria;
- commissioni (tra cui, la Commissione di istruttoria veloce e il Corrispettivo disponibilità creditizia), spese, costi non preventivamente pattuiti in modo chiaro e sufficientemente determinato e determinabile, e comunque illeciti, ingiustificati e illegittimi, anche in violazione degli artt. 1375 c.c.,
116, 117, 117 bis e 118 T.U.B. e delle norme in materia di trasparenza bancaria;
- valute bancarie “fittizie”, addebitando le operazioni passive per il cliente con data anticipata rispetto
a quella di effettuazione dell'operazione e accreditando le operazioni attive per il cliente con data posticipata rispetto a quella dell'effettiva esecuzione o disposizione dei fondi, così elevando l'importo degli interessi debitori e delle commissioni, con ciò lucrando sulle stesse valute a discapito della parte attrice, senza che il suddetto comportamento sia stato preventivamente pattuito per iscritto e in modo chiaro, determinato e determinabile e, comunque, anche in violazione degli artt. 1375 c.c., 116, 117,
117 bis e 118 T.U.B. e delle norme in materia di trasparenza bancaria;
- interessi anatocistici capitalizzando periodicamente interessi passivi, commissioni e spese di vario tipo non preventivamente pattuiti in modo chiaro e sufficientemente determinato e determinabile, in assenza di qualsivoglia concreta e reale reciprocità tra Cliente e Banca, e comunque illeciti,
pagina 2 di 36 ingiustificati e illegittimi in violazione delle disposizioni in materia di trasparenza bancaria e degli artt. 1283, 1284, 1375 c.c., nonché della normativa citata nella parte motiva del presente atto;
b) accertare e dichiarare l'illegittimo e illecito ricorso al c.d. “ius variandi” per la variazione unilaterale delle condizioni praticate dalla Banca convenuta nel corso del rapporto bancario oggetto del presente giudizio, anche in violazione degli artt. 118 del D.Lgs. n. 385 del 1993 e 1375 c.c.;
c) accertare e dichiarare la nullità e/o l'invalidità e/o l'inefficacia, anche ai sensi degli artt. 1283, 1284, 1325, 1341, 1418, 1419 e 1815 c.c., 644 c.p., 116, 117, 117 bis e 118 del D.Lgs. n. 385 del 1993, delle relative condizioni illecite applicate dalla Banca convenuta nei suddetti rapporti oggetto del presente giudizio e/o delle clausole contrattuali eventualmente convenute e/o modificate unilateralmente dalla Banca nell'ambito dei rapporti medesimi, in relazione a tutte le pratiche illecite sopra indicate, comportanti l'applicazione di interessi superiori al “tasso-soglia” in violazione della legge n. 108 del 1996, interessi passivi ultralegali, valute bancarie “fittizie”, interessi anatocistici, commissioni e spese di vario tipo, come specificamente indicato - anche per i periodi interessati - nelle perizie tecniche di parte attrice prodotte in atti e qui integralmente richiamate;
d) ritenere e dichiarare che il tasso effettivo globale ai fini della rilevanza del superamento del “tasso- soglia” ai sensi della legge n. 108 del 1996 debba essere calcolato includendo anche le commissioni, i costi vari di tenuta del conto, gli effetti dell'anatocismo e quelli delle valute differenziate applicate da Banca a sfavore di parte attrice per le operazioni attive e passive;
e) accertare e dichiarare che, nei periodi di superamento del suddetto “tasso-soglia” da parte della convenuta non erano dovuti interessi di alcun genere da parte dell'attrice, da intendersi comprensivi di ogni costo sostenuto dal cliente per ottenere il finanziamento, e che, pertanto, la Banca non aveva diritto di addebitarli, né di percepirli, di tal che tutte le relative somme dovranno essere oggetto di rettifica contabile sui saldi dei rapporti e, qualora sussistenti i presupposti, dovranno essere integralmente restituite alla medesima attrice, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto fino all'effettivo soddisfo;
f) accertare e dichiarare che - stante il difetto di idonea e valida pattuizione tra le parti e comunque l'illiceità per tutti i motivi esposti nella parte motiva del presente atto, ivi compresa l'indeterminatezza e indeterminabilità, del tasso di interesse ultralegale e/o anatocistico, nonché dell'applicazione di molteplici commissioni, spese e costi vari, e delle relative, eventuali, clausole contrattuali, come indicato nelle perizie tecniche di parte attrice, prodotte in atti e qui integralmente richiamate - non erano, in ogni caso, dovuti interessi di alcun genere (e, in subordine, non erano dovuti tutti gli interessi addebitati in eccedenza dalla Banca convenuta, nell'ambito dei rapporti oggetto del presente giudizio, rispetto al tasso di legge tempo per tempo previsto), né comunque erano dovute tutte le suddette commissioni, spese e costi vari, ivi comprese le somme addebitate con il meccanismo delle valute fittizie, e che, pertanto, la Banca non aveva diritto di addebitarli, né di percepirli, di talché tutte le relative somme dovranno essere oggetto di rettifica contabile sui saldi dei rapporti e, qualora sussistenti i presupposti, dovranno essere integralmente restituite alla medesima attrice, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto fino all'effettivo soddisfo;
g) accertare e dichiarare - mediante espletamento di idonea consulenza tecnica d'ufficio e sulla base dell'intera documentazione relativa ai rapporti bancari oggetto del presente giudizio, ivi compresa quella che sarà depositata in corso di causa anche per i periodi successivi a quello attualmente analizzato - l'effettiva ed esatta consistenza economico-contabile dei rapporti di dare/avere tra le parti per i suddetti rapporti bancari, depurandolo dagli interessi superiori al “tasso-soglia” in violazione della legge n. 108 del 1996, dagli interessi passivi ultralegali, dalle valute bancarie “fittizie”, dagli interessi anatocistici e dalle commissioni e spese di vario tipo, secondo i criteri indicati nella parte motiva del presente atto e nelle perizie di parte attrice, prodotte in atti e qui integralmente richiamate;
h) accertare e dichiarare che la Banca è tenuta a rettificare i saldi dei rapporti oggetto del presente giudizio, con relative linee di credito, in favore dell'odierna attrice per un ammontare complessivo di € 77.947,10 (periodo esaminato dal 28 ottobre 2009 e 30 giugno 2020) - e fatte salve le ulteriori
pagina 3 di 36 rettifiche per i periodi non oggetto di perizia, anche successivi - o per quelle maggiori o minori somme che saranno determinate in esito all'espletanda consulenza tecnica d'ufficio;
per l'effetto, condannare la Banca convenuta a rettificare, con relative annotazioni, i saldi dei conti correnti n. 155, n. 715 e n.
714 per la somma appena indicata, nonché - sussistendone medio tempore i presupposti - a pagare e restituire, a titolo di indebito e/o comunque di danno patrimoniale, all'odierna attrice la predetta somma, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto a quello del pagamento
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