Trib. Gela, sentenza 13/11/2024, n. 255
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Testo completo
N. R.G. 1355/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, Vincenzo Accardo, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1355/2023 R.G.L., avente ad oggetto “indennità per ferie non godute”, promosso da
, con l'avv. D'arma Gaetano;
Parte_1
- ricorrente -
Contro
, con sede in Caccamo Via San Vito s.n.c. (P.IVA Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore;
P.IVA_1
- convenuta contumace -
********
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato il 5 dicembre 2023, parte attrice ha adito questo Tribunale, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “ritenere e dichiarare il diritto di
[...] di ricevere un'indennità sostitutiva per ferie non godute e percepire la somma di € Pt_1
4.245,00 e, per l'effetto, condannare la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di € 4.245,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, come per legge”.
A fondamento delle proprie pretese, la ricorrente ha rappresentato di aver lavorato alle dipendenze della convenuta a far data del 18 aprile 2016 con contratto a termine “part-time verticale” per 4 ore al giorno, che si è definitamente concluso il 30 giugno 2021;
di aver svolto la mansione dapprima di “psicologo”, successivamente di “responsabile” e, infine, di
“educatore”, presso la comunità “Il Cerchio Magico”, sita in Gela nella via Pitagora, con
inquadramento rispettivamente livello “E1”;
“D1”;
“D1” del C.C.N.L. “cooperative sociali”;
che, complessivamente, per la durata dell'intero rapporto di lavoro, ha goduto solo 10 ore di ferie nell'anno 2016, 10 ore nel 2018 e 36 ore nel 2021;
che, pertanto, ha promosso la presente azione giudiziale al fine di vedere riconosciute le relative indennità per ferie non godute, calcolate alla luce dell'art. 60 del CCNL applicabile.
Seppur ritualmente evocata in giudizio, la datrice di lavoro ha preferito non costituirsi.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale e la disposizione di CTU contabile.
L'udienza del 18 settembre 2024 è stata sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte. Quindi, a seguito del loro deposito, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Merito.
Ciò posto, il ricorso è fondato.
La domanda attorea, volta al riconoscimento delle spettanze residue per ferie non fruite al termine del rapporto lavorativo, come determinate in busta paga, è evidentemente fondata per tabulas e provata sulla base dell'addotta documentazione contrattuale e dei cedolini stipendiali del periodo (v. produzioni all. 2).
Difatti, alla luce delle acquisizioni documentali, non vi è dubbio che l'attrice stesse alle
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, Vincenzo Accardo, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1355/2023 R.G.L., avente ad oggetto “indennità per ferie non godute”, promosso da
, con l'avv. D'arma Gaetano;
Parte_1
- ricorrente -
Contro
, con sede in Caccamo Via San Vito s.n.c. (P.IVA Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore;
P.IVA_1
- convenuta contumace -
********
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato il 5 dicembre 2023, parte attrice ha adito questo Tribunale, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “ritenere e dichiarare il diritto di
[...] di ricevere un'indennità sostitutiva per ferie non godute e percepire la somma di € Pt_1
4.245,00 e, per l'effetto, condannare la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di € 4.245,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, come per legge”.
A fondamento delle proprie pretese, la ricorrente ha rappresentato di aver lavorato alle dipendenze della convenuta a far data del 18 aprile 2016 con contratto a termine “part-time verticale” per 4 ore al giorno, che si è definitamente concluso il 30 giugno 2021;
di aver svolto la mansione dapprima di “psicologo”, successivamente di “responsabile” e, infine, di
“educatore”, presso la comunità “Il Cerchio Magico”, sita in Gela nella via Pitagora, con
inquadramento rispettivamente livello “E1”;
“D1”;
“D1” del C.C.N.L. “cooperative sociali”;
che, complessivamente, per la durata dell'intero rapporto di lavoro, ha goduto solo 10 ore di ferie nell'anno 2016, 10 ore nel 2018 e 36 ore nel 2021;
che, pertanto, ha promosso la presente azione giudiziale al fine di vedere riconosciute le relative indennità per ferie non godute, calcolate alla luce dell'art. 60 del CCNL applicabile.
Seppur ritualmente evocata in giudizio, la datrice di lavoro ha preferito non costituirsi.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale e la disposizione di CTU contabile.
L'udienza del 18 settembre 2024 è stata sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte. Quindi, a seguito del loro deposito, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Merito.
Ciò posto, il ricorso è fondato.
La domanda attorea, volta al riconoscimento delle spettanze residue per ferie non fruite al termine del rapporto lavorativo, come determinate in busta paga, è evidentemente fondata per tabulas e provata sulla base dell'addotta documentazione contrattuale e dei cedolini stipendiali del periodo (v. produzioni all. 2).
Difatti, alla luce delle acquisizioni documentali, non vi è dubbio che l'attrice stesse alle
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