Trib. Latina, sentenza 02/01/2025, n. 2
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
SEZIONE II CIVILE in persona del giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di grado d'appello iscritta al n. 3098/2018 del R.G.A.C. assunta in decisione all'udienza cartolare del 17 settembre 2024 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
TRA
-TRE ESSE ITALIA S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., Sig.ra OR DE, rappresentata e difesa dall'Avv. PANICCIA Ernesta, ed elettivamente domiciliata c/o la sede della Società in Supino (FR), Via Condotto Vecchio n. 50;
PARTE APPELLANTE
CONTRO
- LL UR rappresentato e difeso dall'Avv. DI GIROLAMO Roberto, e domiciliato nel di Lui Studio in Via N. Paganini n. 83;
PARTE APPELLATA – contumace
E NEI CONFRONTI DI
COMUNE DI PRIVERNO
CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso sentenza del giudice di pace.
CONCLUSIONI
Per l'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 17 settembre 2024 parte appellante depositava note di udienza in data 16 settembre 2024 da intendersi richiamate.
PREMESSO IN FATTO
TRE ESSE ITALIA S.R.L proponeva appello avverso la sentenza di primo grado
n.1197/2017 emessa dal Giudice di pace di Latina in data 17 novembre 2017 con la quale, dichiarando la contumacia dell'Ente opposto Comune di Priverno e considerando non provati i presupposti dell'ingiunzione fiscale, accoglieva la domanda ed annullava
l'ingiunzione fiscale n. 20140408399120241 del 29 dicembre 2014, emessa dalla Tre Esse
Italia Srl per conto del Comune di Priverno nei confronti del LL MA stante il mancato pagamento da parte di quest'ultimo di tre avvisi di accertamento COSAP.
L'appellante eccepiva la nullità della sentenza e domandava la rimessione del giudizio davanti al Giudice di primo grado stante il difetto di integrazione del contraddittorio nei suoi confronti e l'omessa notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, richiedeva inoltre di accertare e dichiarare la legittimità dell'ingiunzione fiscale impugnata in primo grado, sottolineava inoltre che in sede di giudizio di primo grado a LI MA era preclusa qualsiasi eccezione relativa alla pretesa azionata con
l'ingiunzione fiscale in ragione della regolare notifica e della mancata impugnazione degli avvisi di pagamento da parte di quest'ultimo e in ultimo, in caso di mancato accoglimento di quanto da lui eccepito, l'appellante richiedeva di ulteriormente argomentare in merito alla pretesa azionata, anche all'esito dell'acquisizione dei motivi di impugnazione svolti dal ricorrente in primo grado.
In sede di giudizio di primo grado il LI MA con ricorso in opposizione ad ingiunzione fiscale del 5 febbraio 2015 chiedeva l'annullamento previa sospensiva degli atti di accertamento e della contestuale erogazione dell'ingiunzione fiscale del 29 dicembre
2014 resa dalla Treesse Italia Srl quale atto consequenziale alla notifica degli atti di