Trib. Pescara, sentenza 27/08/2024, n. 338

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Pescara, sentenza 27/08/2024, n. 338
Giurisdizione : Trib. Pescara
Numero : 338
Data del deposito : 27 agosto 2024

Testo completo

N. 1416/2024 V.G.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. A M B Presidente Relatore dott. C D F Giudice dott.ssa C C Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1416/2024 v.g. promossa da:
, nato a SAN GIOVANNI ROTONDO (FG) il 29/06/1966, Parte_1
assistito e difeso dall'avv. R A
e
, nata a SAN GIOVANNI ROTONDO (FG) il 12/01/1969, Controparte_1
assistita e difesa dall'avv. A A
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/06/2024, e Parte_1 [...]
esponevano che in data 21/03/1996, avevano contratto matrimonio CP_1
con rito civile, in SAN GIOVANNI ROTONDO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data dell'11.07.2024 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per l'11.07.2024);



P. Q. M

.

Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
, provvede come segue: Pt_1 Controparte_1
O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate
e confermate:
pagina 2 di 7
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto ed in dipendenza hanno già trasferito la propria residenza in distinte abitazioni;

2) I coniugi si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti e conseguentemente dichiarano di rinunciare ad ogni contributo economico l'uno in favore dell'altro;

3) I coniugi nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali intercorsi in costanza di matrimonio hanno accertato l'esistenza di una posizione debitoria in capo al sig.
nei confronti della sig.ra per un importo individuato e Pt_1 CP_1 concordato pari ad €. 7.200,00;

4) Il sig. si è dichiarato disponibile alla rifusione di detta somma in favore Pt_1
della sig.ra attraverso versamenti mensili di pari importo per €. 200,00 CP_1
cadauno, che verranno versati a mezzo Bonifico Bancario sul C/C intestato alla
Sig.ra entro e non oltre il 28 di ogni mese con decorrenza dalla data di CP_1
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