Trib. Catania, sentenza 08/11/2024, n. 5282
TRIB Catania
Sentenza
8 novembre 2024
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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dal Tribunale di Catania, presieduto dal dott. Massimo Escher, con la dott.ssa Lidia Greco come giudice estensore. Le parti, con un ricorso congiunto, hanno richiesto lo scioglimento del matrimonio contratto nel 1993, dichiarando di non avere prole e di aver già regolato i rapporti patrimoniali. Hanno chiesto di vivere separati con reciproco rispetto e di rinunciare a qualsiasi forma di assistenza economica, essendo entrambe economicamente autosufficienti. Il giudice ha accolto la domanda di scioglimento, evidenziando che il periodo di separazione legale era stato rispettato e che non vi erano elementi ostativi all'accoglimento della richiesta, né contrarietà all'ordine pubblico. La sentenza ha confermato le condizioni concordate dalle parti, ritenendo che non vi fossero profili di illegittimità. Infine, il giudice ha disposto che nulla fosse dovuto per le spese legali, data la natura congiunta della domanda.
Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott. Massimo Escher Presidente dott.ssa Maria Acagnino Giudice
dott.ssa Lidia Greco Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di scioglimento del matrimonio a domanda congiunta iscritto al n. 594/2024
R.G.V.G., proposto da:
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
;
C.F._1
e da
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato TESTAJ GIUSEPPE, giusta procura in atti;
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso congiunto depositato il 07.02.2024, e Parte_1 Parte_2
, premettendo di avere contratto matrimonio in Catania (CT) il 30.01.1993 e che dalla
[...]
loro unione non è nata prole, hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio (da riqualificarsi in domanda di scioglimento del matrimonio,
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott. Massimo Escher Presidente dott.ssa Maria Acagnino Giudice
dott.ssa Lidia Greco Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di scioglimento del matrimonio a domanda congiunta iscritto al n. 594/2024
R.G.V.G., proposto da:
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
;
C.F._1
e da
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato TESTAJ GIUSEPPE, giusta procura in atti;
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso congiunto depositato il 07.02.2024, e Parte_1 Parte_2
, premettendo di avere contratto matrimonio in Catania (CT) il 30.01.1993 e che dalla
[...]
loro unione non è nata prole, hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio (da riqualificarsi in domanda di scioglimento del matrimonio,
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