Trib. Roma, sentenza 11/10/2024, n. 10109
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Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE IV LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Cesare Russo, in funzione di giudice del lavoro, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a
nella controversia iscritta al n. 20859/2023 R.G.
TRA
RC TT, CI LL, IA IP, DI IA, CZ AG, IN RI, LO NA RIROSARIA e NO AR, rappresentati e difesi dall'avv. Domenico Naso per procura allegata al ricorso telematico,
- ricorrente -
E
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato,
- resistente -
OGGETTO: trattenuta mensile su indennità di sede estera. CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi atti difensivi e nelle note scritte di udienza.
FATTO
1. Con ricorso depositato in forma telematica in data 21 giugno 2023 i ricorrenti in epigrafe hanno convenuto in giudizio il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in persona del Ministro pro- tempore, e premesso di essere tutti dipendenti del Ministero dell'istruzione e del merito, attualmente in servizio all'estero a seguito di procedura di mobilità professionale e collocati fuori ruolo presso il M.A.E.C.I., ai sensi e per gli
effetti del C.C.N.L. Scuola e del decreto legislativo n. 64/2017, presso le varie sedi di servizio indicate nei rispettivi decreti di nomina, hanno contestato la legittimità della trattenuta del cd. “Conglobamento” operata sulle somme loro corrisposte a titolo di assegno di sede, per un importo mensile pari a € 46,52;
per l'effetto, hanno chiesto al Tribunale, previo accertamento dell'illegittimità dell'operato dell'amministrazione, di pronunciare condanna alla restituzione delle somme illegittimamente trattenute, nei limiti della prescrizione quinquennale, oltre accessori di legge.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio il Ministero resistente, contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto.
La controversia è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta. Autorizzato il deposito di note conclusionali e disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti difensivi e nelle note di udienza la controversia è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Così ricostruito l'iter processuale, giova premettere che non sono in contestazione i fatti di causa, specificamente il collocamento fuori ruolo dei ricorrenti ex art. 20 del d. lgs. n. 64/2017, per un periodo di sei anni scolastici in base all'art. 21 del medesimo decreto, quali appartenenti al personale a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione e del merito, che, in seguito al superamento di prove di selezione, essendo in posizione utile nelle relative graduatorie, è stato all'uopo nominato dal M.A.E.C.I. e sta prestando servizio all'estero presso le sedi facenti parte del sistema della formazione italiana nel Mondo. Unico ricorrente che si trova in posizione diversa da quella degli altri è la docente di scuola secondaria di II grado GL CI, inviata in sede estera per nove anni prima della riforma introdotta con il d. lgs. n. 64/2017, in base alle previgenti disposizioni, specificamente “ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 640 e 642 del D.lgs. 297/94 e dell'art. 2, comma 4 novies, della Legge di conversione 10/11” (cfr. decreto di nomina). Anche a questa ricorrente, tuttavia si applicano le disposizioni della sezione II sul trattamento economico e, specificamente, gli artt. 28 e 29 del d. lgs. n. 64/2017 a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, come espressamente stabilito dall'art. 37, comma 4, dello stesso d. lgs. n. 64/2017, sicché ai fini del presente giudizio la sua posizione è analoga a quella degli altri ricorrenti. Parimenti, non è controverso che sull'assegno di sede corrisposto ai ricorrenti venga effettuata una trattenuta mensile di € 46,52, in applicazione del disposto contenuto nell'art. 1, comma 37, della legge n. 549/1995, da esso
2
detraendo una quota parte dell'indennità integrativa speciale percepita.
Posto che il ricorso concerne esclusivamente la trattenuta effettuata sull'assegno di sede, indicata nei cedolini stipendiali sotto la voce
“conglobamento”, i ricorrenti hanno sottolineato la circostanza che il trattamento stipendiale dei dipendenti dell'amministrazione scolastica resta regolato dalla relativa contrattazione di settore, la quale da tempo ha inglobato nella voce stipendio l'indennità integrativa speciale agli stessi attribuita: sicché quest'ultima non costituisce più una autonoma voce stipendiale, né riveste natura indennitaria e, in quanto assorbita nello stipendio tabellare, ha solo ed esclusivamente funzione retributiva, mentre l'assegno di sede ha natura indennitaria e non retributiva, in quanto accordato al personale in servizio all'estero al fine di fronteggiare gli oneri derivanti dal servizio stesso, trattandosi così di una indennità determinata in considerazione del costo della vita e delle sue variazioni, con particolare riferimento agli alloggi e ai servizi, sulla base delle ricerche statistiche che di volta in volta vengono aggiornate.
3. Sulla vicenda controversa questo Tribunale si è già pronunciato, con sentenza del 22 luglio 2024 - prodotta dal Ministero resistente in allegato alle note di udienza -, recante ampie motivazioni che si ribadiscono in questa sede e che vale la pena riprodurre per esteso, con qualche ulteriore specificazione. Giova, tuttavia, fin da subito sottolineare che solo per mero ed evidente refuso l'indennità integrativa speciale (i.i.s.) è stata indicata con l'acronimo i.s.s. nel paragrafo 5 della sentenza sopra richiamata, risultando chiaramente il riferimento corretto al predetto emolumento, anche perché si tratterebbe, in caso di contrario, di un riferimento a qualcosa di estraneo al contesto di riferimento e all'oggetto di controversia. Questa, in particolare, con la precisazione che ove è scritto i.s.s. deve intendersi i.i.s (indennità integrativa speciale), è la motivazione adottata in merito alla questione controversa e al rigetto delle domande attoree:
“La differenza della natura dell'indennità integrativa speciale dall'assegno di sede e, specificamente, la natura pienamente retributiva della prima, non è minimamente revocata in dubbio dall'amministrazione resistente, la quale ha fondato la legittimità della trattenuta alla stregua
Il dott. Cesare Russo, in funzione di giudice del lavoro, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a
nella controversia iscritta al n. 20859/2023 R.G.
TRA
RC TT, CI LL, IA IP, DI IA, CZ AG, IN RI, LO NA RIROSARIA e NO AR, rappresentati e difesi dall'avv. Domenico Naso per procura allegata al ricorso telematico,
- ricorrente -
E
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato,
- resistente -
OGGETTO: trattenuta mensile su indennità di sede estera. CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi atti difensivi e nelle note scritte di udienza.
FATTO
1. Con ricorso depositato in forma telematica in data 21 giugno 2023 i ricorrenti in epigrafe hanno convenuto in giudizio il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in persona del Ministro pro- tempore, e premesso di essere tutti dipendenti del Ministero dell'istruzione e del merito, attualmente in servizio all'estero a seguito di procedura di mobilità professionale e collocati fuori ruolo presso il M.A.E.C.I., ai sensi e per gli
effetti del C.C.N.L. Scuola e del decreto legislativo n. 64/2017, presso le varie sedi di servizio indicate nei rispettivi decreti di nomina, hanno contestato la legittimità della trattenuta del cd. “Conglobamento” operata sulle somme loro corrisposte a titolo di assegno di sede, per un importo mensile pari a € 46,52;
per l'effetto, hanno chiesto al Tribunale, previo accertamento dell'illegittimità dell'operato dell'amministrazione, di pronunciare condanna alla restituzione delle somme illegittimamente trattenute, nei limiti della prescrizione quinquennale, oltre accessori di legge.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio il Ministero resistente, contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto.
La controversia è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta. Autorizzato il deposito di note conclusionali e disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti difensivi e nelle note di udienza la controversia è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Così ricostruito l'iter processuale, giova premettere che non sono in contestazione i fatti di causa, specificamente il collocamento fuori ruolo dei ricorrenti ex art. 20 del d. lgs. n. 64/2017, per un periodo di sei anni scolastici in base all'art. 21 del medesimo decreto, quali appartenenti al personale a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione e del merito, che, in seguito al superamento di prove di selezione, essendo in posizione utile nelle relative graduatorie, è stato all'uopo nominato dal M.A.E.C.I. e sta prestando servizio all'estero presso le sedi facenti parte del sistema della formazione italiana nel Mondo. Unico ricorrente che si trova in posizione diversa da quella degli altri è la docente di scuola secondaria di II grado GL CI, inviata in sede estera per nove anni prima della riforma introdotta con il d. lgs. n. 64/2017, in base alle previgenti disposizioni, specificamente “ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 640 e 642 del D.lgs. 297/94 e dell'art. 2, comma 4 novies, della Legge di conversione 10/11” (cfr. decreto di nomina). Anche a questa ricorrente, tuttavia si applicano le disposizioni della sezione II sul trattamento economico e, specificamente, gli artt. 28 e 29 del d. lgs. n. 64/2017 a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, come espressamente stabilito dall'art. 37, comma 4, dello stesso d. lgs. n. 64/2017, sicché ai fini del presente giudizio la sua posizione è analoga a quella degli altri ricorrenti. Parimenti, non è controverso che sull'assegno di sede corrisposto ai ricorrenti venga effettuata una trattenuta mensile di € 46,52, in applicazione del disposto contenuto nell'art. 1, comma 37, della legge n. 549/1995, da esso
2
detraendo una quota parte dell'indennità integrativa speciale percepita.
Posto che il ricorso concerne esclusivamente la trattenuta effettuata sull'assegno di sede, indicata nei cedolini stipendiali sotto la voce
“conglobamento”, i ricorrenti hanno sottolineato la circostanza che il trattamento stipendiale dei dipendenti dell'amministrazione scolastica resta regolato dalla relativa contrattazione di settore, la quale da tempo ha inglobato nella voce stipendio l'indennità integrativa speciale agli stessi attribuita: sicché quest'ultima non costituisce più una autonoma voce stipendiale, né riveste natura indennitaria e, in quanto assorbita nello stipendio tabellare, ha solo ed esclusivamente funzione retributiva, mentre l'assegno di sede ha natura indennitaria e non retributiva, in quanto accordato al personale in servizio all'estero al fine di fronteggiare gli oneri derivanti dal servizio stesso, trattandosi così di una indennità determinata in considerazione del costo della vita e delle sue variazioni, con particolare riferimento agli alloggi e ai servizi, sulla base delle ricerche statistiche che di volta in volta vengono aggiornate.
3. Sulla vicenda controversa questo Tribunale si è già pronunciato, con sentenza del 22 luglio 2024 - prodotta dal Ministero resistente in allegato alle note di udienza -, recante ampie motivazioni che si ribadiscono in questa sede e che vale la pena riprodurre per esteso, con qualche ulteriore specificazione. Giova, tuttavia, fin da subito sottolineare che solo per mero ed evidente refuso l'indennità integrativa speciale (i.i.s.) è stata indicata con l'acronimo i.s.s. nel paragrafo 5 della sentenza sopra richiamata, risultando chiaramente il riferimento corretto al predetto emolumento, anche perché si tratterebbe, in caso di contrario, di un riferimento a qualcosa di estraneo al contesto di riferimento e all'oggetto di controversia. Questa, in particolare, con la precisazione che ove è scritto i.s.s. deve intendersi i.i.s (indennità integrativa speciale), è la motivazione adottata in merito alla questione controversa e al rigetto delle domande attoree:
“La differenza della natura dell'indennità integrativa speciale dall'assegno di sede e, specificamente, la natura pienamente retributiva della prima, non è minimamente revocata in dubbio dall'amministrazione resistente, la quale ha fondato la legittimità della trattenuta alla stregua
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