Trib. Monza, sentenza 08/01/2025, n. 13

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Monza, sentenza 08/01/2025, n. 13
Giurisdizione : Trib. Monza
Numero : 13
Data del deposito : 8 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 862 /2023
TRIBUNALE di MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA R.G. n862 /2023 tra
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
ATTORE
E
( ) Controparte_1 P.IVA_1
) Controparte_2 P.IVA_2
CONVENUTO

Oggi, 8.1.2025, innanzi alla dott. Simona Improta, sono comparsi per parte ricorrente l'avv. VILLA LAURA in sost. avv. ZINZI PAOLO;
nessuno per i resistenti. L'avv. Villa chiede che la causa sia decisa, precisando che è stato prodotto l'ultimo contratto relativo alla supplenza del ricorrente per l'annualità in corso.
Il giudice dopo essersi ritirato in Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 429, comma primo,
c.p.c.
dandone lettura in udienza.
Il Giudice
dott. Simona Improta
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
La dott.ssa Simona Improta, in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al N. 862/2023 di R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Bongarzone Parte_1 C.F._1
Antonio Rosario e Zinzi Paolo, e domicilio eletto come in Indirizzo Telematico,
-ricorrente-
contro
) con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano e domicilio eletto in Milano via Grigna 13
) Controparte_2 P.IVA_2 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano e domicilio eletto in Milano via Grigna 13
-resistenti-
Motivi della decisione

Con ricorso depositato in data 08/05/2023, esponeva quanto segue: Parte_1
parte ricorrente ha prestato servizio con contratti a tempo determinato alle dipendenze del svolgendo mansioni identiche a quelle espletate dal Controparte_3 personale di ruolo e con i medesimi obblighi formativi, come da prospetto riassuntivo che segue:
- a.s. 2019/20220 contratto dal 30/09/2019 al 30/06/2020 per n. 12 ore settimanali presso l'I.C.
“San Fruttuoso” di CP_2
- a.s. 2020/2021contratto dal 06/10/2020 al 30/06/2021 per n. 18 ore settimanali presso l'I.C.
“Leonardo Da Vinci” di Limbiate
2 - a.s. 2021/2022 contratto dal 06/09/2021al 31/08/2022 per n. 18 ore settimanali presso l'I.C.
“Giovanni XXIII” di Besana in Brianza Il ricorrente ha convenuto innanzi a questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, il
, lamentando che, ciò nonostante, l'Amministrazione Controparte_1 convenuta, agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, non gli aveva accordato per detti anni scolastici la somma annua di euro 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. Carta elettronica del docente), prevista dall'art. 1, comma 121, della l. 107/2015 per i soli docenti di ruolo delle scuole statali.
Richiamati gli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 che, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato e la clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70, che vieta qualsiasi discriminazione nelle condizioni di impiego tra lavoratori a termine e di ruolo, ivi compreso nell'ambito formativo, il ricorrente ha chiesto di accertare il suo diritto a usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015 anche per dette annualità scolastiche di docenza a tempo determinato e di condannare l'amministrazione all'accredito sulla stessa dell'importo di euro 1.500,00, quale contributo da destinare alla formazione professionale, con vittoria delle spese, da distrarsi in favore del procuratore ex art. 93 c.p.c.
Il si è costituito con memoria difensiva depositata in Controparte_1 data 07/11/2024 contestando la fondatezza di tutte le domande azionate. Per le ragioni di seguito esposte, il ricorso è meritevole di accoglimento. La pretesa economica del ricorrente trova fondamento nell'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, a mente del quale “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico”. In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della legge il D.P.C.M. 32313 del 23 settembre 2015 ha
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