Trib. Cosenza, sentenza 09/12/2024, n. 2224
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2665/2022 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Altomonte, C.da San Nicola n. Parte_1
9, presso lo Studio dell'Avv. Simone Scarpino che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
elettivamente domiciliato in , Via Vico III La Motta n. 5, presso lo studio CP_1
dell'Avv. Carmelo Pisarro, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dalla Dott.ssa Ida
Arabia - resistente
Oggetto: orario di lavoro straordinario;
differenze retributive.
Conclusioni di parte ricorrente: “… 1) accertare e dichiarare, per i motivi esposti in
narrativa, che il ricorrente, dal 16.12.2014 al 10.08.2015, ha effettuato lavoro
straordinario per complessive 342,6 ore e, per l'effetto, condannare l'Ente resistente, in
persona del suo l.r.p.t., al pagamento delle differenze retributive come da allegati ed
analitici conteggi, ovvero ad € 4.443,76 o nella maggiore o minore somma ritenuta di
giustizia;
2) Con il favore delle spese di lite, diritti ed onorari di causa, oltre I.V.A. se
1 dovuta, C.P.A. e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi in favore del
procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.…”.
Conclusioni di parte resistente: “… in via preliminare dichiarare nullo l'atto introduttivo
del presente giudizio, nel merito rigettare la domanda avanzata dal ricorrente, poiché
infondata per le motivazioni di cui in narrativa …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di essere dipendente del Comune di
con contratto a tempo pieno e indeterminato e mansioni di messo notificatore;
CP_1
che la responsabile del
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2665/2022 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Altomonte, C.da San Nicola n. Parte_1
9, presso lo Studio dell'Avv. Simone Scarpino che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
elettivamente domiciliato in , Via Vico III La Motta n. 5, presso lo studio CP_1
dell'Avv. Carmelo Pisarro, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dalla Dott.ssa Ida
Arabia - resistente
Oggetto: orario di lavoro straordinario;
differenze retributive.
Conclusioni di parte ricorrente: “… 1) accertare e dichiarare, per i motivi esposti in
narrativa, che il ricorrente, dal 16.12.2014 al 10.08.2015, ha effettuato lavoro
straordinario per complessive 342,6 ore e, per l'effetto, condannare l'Ente resistente, in
persona del suo l.r.p.t., al pagamento delle differenze retributive come da allegati ed
analitici conteggi, ovvero ad € 4.443,76 o nella maggiore o minore somma ritenuta di
giustizia;
2) Con il favore delle spese di lite, diritti ed onorari di causa, oltre I.V.A. se
1 dovuta, C.P.A. e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi in favore del
procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.…”.
Conclusioni di parte resistente: “… in via preliminare dichiarare nullo l'atto introduttivo
del presente giudizio, nel merito rigettare la domanda avanzata dal ricorrente, poiché
infondata per le motivazioni di cui in narrativa …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di essere dipendente del Comune di
con contratto a tempo pieno e indeterminato e mansioni di messo notificatore;
CP_1
che la responsabile del
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi