Trib. Brescia, sentenza 06/12/2024, n. 5040
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Testo completo
N.R.G. 8183/2024
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Christian Colombo Presidente dott. Andrea Giovanni Melani Giudice dott. Andrea Gaboardi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 3.12.2024, nel procedimento iscritto al n.r.g. 8183/2024, promosso da: nato in [...] l'[...], c.f. Parte_1
, CUI 0640L5E;
C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Andrea FERRARI;
RICORRENTE contro
;
Controparte_1 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di ;
CP_1
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 19-ter d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150)
Rilevato in fatto
1. In data 11.5.2023, cittadino egiziano nato l'[...], ha Parte_1 presentato in via amministrativa istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, rigettata dalla Questura di con provvedimento in data 21.5.2024 (notificato all'istante in data CP_1
1.6.2024).
Il diniego oggetto di impugnazione – pronunciato sulla scorta del parere vincolante emesso il 29.4.2024 dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di – si CP_1 fonda sul fatto che dalla documentazione prodotta dall'istante non affiorerebbe né un suo compiuto radicamento sul territorio nazionale né una sua situazione di particolare vulnerabilità. In ogni caso, non sussisterebbero fondati motivi di ritenere che il suo allontanamento dal territorio nazionale possa comportare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, in quanto il ricorrente sarebbe privo di legami familiari o anche solo affettivi stabili in Italia, così come pure di fonti significative di reddito. La sua zona di provenienza non sarebbe, inoltre, interessata da indicazioni di non rimpatrio a
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livello internazionale
2. Avverso tale provvedimento è stato proposto in data 2.7.2024 ricorso tardivo.
La difesa ha dato atto della situazione personale e lavorativa del ricorrente sul territorio nazionale, sottolineando (e documentando) il percorso di integrazione lavorativa da lui avviato nel Paese di accoglienza (sono stati prodotti, in particolare: l'estratto conto previdenziale aggiornato al CP_2
6.6.2024;
il contratto di lavoro a tempo determinato stipulato per il periodo 13.6.2024-31.7.2024 con la con relativa comunicazione obbligatoria ;
modello UNILAV Controparte_3 Pt_2 relativo al
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