Trib. Bari, sentenza 28/05/2024, n. 2515
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
R.G. 5089/2017.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- Saverio Umberto de Simone Presidente
- Cristina Fasano Componente
- Emanuele Pinto Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 5089/2017 R.G. e promosso da
OR SA ([...]), rappresentata e difesa da
Avv. Gaio Vitinio Casulli,
-parte attrice- contro
ND LI ([...]), già rappresentata e difesa da Avv. NI IS LA D'SI,
-parte convenuta deceduta in corso di causa- nonché contro
ND OM ([...]) e ND NO
([...]), rappresentati e difesi da Avv.ti Fabio
Mario Mazzoni, Chiara Cavallo e Raffaele De IC De
IC,
-altre parti convenute- nonché contro
FONDAZIONE WEWORLD ONLUS (97241280151), in persona del
l.r.p.t., rappresentata e difesa da Avv. Silvia Rancati,
-altra parte convenuta- nonché contro
MEDICI SENZA FRONTIERE ONLUS,
-altra parte convenuta contumace-
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 1 di 11
R.G. 5089/2017.
nonché
D'LE AN LI LL e D'LE DR, quali eredi di MO IL, rappresentati e difesi da Avv.ti
Dario Barnaba e Sergio Bondì,
-parti intervenute in prosecuzione-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. et 118 disp. att.
c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- CI TA ha adito questo Tribunale deducendo di essere vedova del defunto MO VI (Á: 29.08.1925 – Ω:
09.08.2015) e precisando che dal loro matrimonio non erano nati figli.
Ha dedotto che il de cuius ha devoluto per testamento la sua eredità nominando eredi i convenuti nipoti ex fratre MO
ZI e MO OM;
altresì ha disposto a titolo di legato in favore dei sigg. CI GI, CI AN RI,
CI CE, CI CE, CI GI e CI
EL – i quali hanno rinunciato con atto pubblico del
13.12.2016 - nonché in favore delle convenute Fondazione
WE LU e Medici Senza Frontiere LU. Ha precisato di essere stata anch'ella beneficiaria di un legato in sostituzione di legittima cui ha però rinunciato con il medesimo atto pubblico del 13.12.2016.
Ha dedotto che in vita il de cuius, con atti pubblici del
11.10.1985 e del 20.12.1990, ha donato la nuda proprietà di due diversi appartamenti in favore dei di lui germani MO
IC e MO IL.
Ha dichiarato che il patrimonio relitto si compone dei diritti pari alla metà di un appartamento in Bari e di quattro multiproprietà nonché dell'intero saldo di un conto corrente pari ad € 1.588,87.
Ha manifestato la volontà di conseguire la legittima.
Ha concluso domandando: la riduzione delle disposizioni testamentarie del defunto MO VI al fine di reintegrare la propria quota di legittima;
la riduzione delle donazioni
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 2 di 11
R.G. 5089/2017.
con la restituzione dei beni;
lo scioglimento della comunione.
Con vittoria di spese di lite (atto di citazione notificato il
20.03.2017).
I.2.- MO IL si è costituita in giudizio contestando le avverse prospettazioni.
Ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva nonché opposto la necessità della previa riduzione delle disposizioni testamentarie rispetto alle donazioni.
Ha lamentato di non aver potuto godere dell'abitazione di cui
è comproprietaria in quanto occupata in via esclusiva dall'attrice.
Ha concluso domandando: la dichiarazione di difetto di legittimazione passiva;
l'accertamento dell'imputabilità alla quota disponibile delle donazioni del 11.10.1985 e del
20.12.1990 (comparsa di costituzione e risposta depositata il
13.06.2017).
I.3.- MO OM e MO ZI si sono costituiti in giudizio contestando le avverse prospettazioni.
Hanno eccepito l'assenza di una condizione dell'azione di riduzione quale conseguenza dell'inefficacia della rinuncia al legato formulata dall'attrice che, invero, mantenendo senza altro titolo il godimento dell'immobile già casa familiare avrebbe accettato tacitamente il legato.
Hanno eccepito anche il carattere parziale della rinuncia al legato.
Hanno rilevato la mancata accettazione dell'eredità con beneficio di inventario.
Hanno lamentato che dal conto corrente del defunto sono stati effettuati indebiti prelievi di denaro sia prima che dopo
l'apertura della successione.
Hanno dedotto l'esistenza di una comunione sui beni relitti dell'eredità.
Hanno concluso domandando: la declaratoria di improcedibilità, inammissibilità o infondatezza dell'azione di riduzione;
rigettare la richiesta di restituzione dei beni donati;
procedere allo scioglimento della comunione tra i condividenti. Con vittoria di spese di lite (comparsa di costituzione e risposta depositata il 22.06.2017).
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 3 di 11
R.G. 5089/2017.
I.4.- La Fondazione WE LU si è costituita in giudizio contestando le avverse prospettazioni.
Ha eccepito l'inammissibilità dell'azione di riduzione per mancata accettazione dell'eredità con beneficio di inventario da parte dell'attrice.
Ha contestato la validità e l'efficacia della rinuncia al legato formulata dall'attrice per essere avvenuta oltre un anno e mezzo dopo l'apertura della successione e per aver
l'attrice manifestato tacitamente la volontà di conseguire il legato essendo rimasta ad abitare nell'immobile già casa familiare.
Ha sostenuto la validità e l'efficacia della disposizione in proprio favore precisando che il saldo del conto corrente legato ammonta piuttosto a circa € 40.000,00 per l'esistenza di titoli dal controvalore pari a circa € 20.000,00 nonché per
l'esistenza di prelievi indebiti di denaro fatti dall'attrice prima e dopo la morte del de cuius.
Ha concluso domandando: l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda di riduzione;
l'accertamento della effettiva misura del legato in proprio favore. Con vittoria di spese di lite (comparsa di costituzione e risposta depositata il
02.11.2017).
I.5.-