Trib. Reggio Calabria, sentenza 09/01/2025, n. 19

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Reggio Calabria, sentenza 09/01/2025, n. 19
Giurisdizione : Trib. Reggio Calabria
Numero : 19
Data del deposito : 9 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Anna Bianco, lette le note di trattazione scritta disposte in luogo dell'udienza del 20 novembre 2024 ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 2237/2022 la seguente
S E N T E N Z A

tra IT CE AN, rappresentato e difeso dagli avv.ti Angiolino Palermo e Angela De Tommasi, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, alla via degli Arconti n. 16, giusta procura in atti;

-ricorrente-

contro

A.R.P.A.CAL. Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria
, in persona del legale rappresentate p.t.
-resistente contumace-
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 14 maggio 2022 il ricorrente in epigrafe, dipendente dell'ente resistente, agiva al fine di ottenere la corresponsione della indennità di pronta disponibilità nonché delle somme a titolo di lavoro straordinario in disponibilità. Nello specifico, esponeva quanto segue:
- di essere stato assunto dall'A.R.P.A.CAL. presso il settore chimico del Dipartimento provinciale di Reggio Calabria, in data 01.03.2007, con contratto a tempo indeterminato come collaboratore tecnico professionale, categoria D livello D, CCNL comparto sanità pubblica;

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- di aver sempre osservato turni di lavoro in pronta disponibilità (c.d. reperibilità) nonché di aver svolto svariate ore di lavoro effettivo nell'ambito del turno di pronta disponibilità, imputate a lavoro straordinario;

- che tali turni di pronta disponibilità venivano osservati in base alle specifiche e personali autorizzazioni mensili che riceveva dal Capo del Dipartimento provinciale, oltre che in forza di un piano generale, predisposto all'inizio di ogni anno da ciascun Dipartimento Provinciale di Arpacal, volto ad affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica ed ai profili professionali necessari per l'erogazione delle prestazioni nei servizi e presidi individuati;

- che, per l'espletamento della pronta disponibilità, l'Amministrazione gli aveva corrisposto -fino a tutto il 2007- il relativo compenso previsto dalla legge e dai CCNL;

- di aver svolto, in relazione al periodo da gennaio 2008 ad ottobre 2009, autorizzato e comandato con disposizione del Direttore Responsabile del Dipartimento di Reggio Calabria, 220 turni di pronta disponibilità, ciascuno della durata di 12 ore, oltre che 16 ore diurne e 4 notturne di servizio straordinario e che per tali periodi Arpacal non gli aveva corrisposto l'indennità dovuta;

- che successivamente, con determinazione prot. 643 del 15.10.2009, avente ad oggetto la “sospensione temporanea servizio di pronta disponibilità”, il Direttore del Dipartimento Provinciale di Reggio Calabria, aveva disposto, “in attesa di riformulare il piano di pronta disponibilità a livello regionale” di “sospendere temporaneamente l'istituto indicato in oggetto a far data dal prossimo 1° novembre 2009”;

- di aver introdotto, con istanza ex artt. 65-66 del D.lgs. 30.03.2001 n. 165, il tentativo obbligatorio di conciliazione ed in seguito depositato ricorso al Tribunale di Reggio Calabria per ottenere la condanna della datrice di lavoro al pagamento dell'indennità prevista per i turni in pronta disponibilità svolti negli anni 2008 e 2009;

- che la causa, riunita a quella di alcuni colleghi, si concludeva con sentenza (n. 853/2017) di rigetto poiché la domanda tesa ad ottenere il pagamento del corrispettivo a titolo di arricchimento senza giusta causa veniva giudicata tardivamente introdotta e, quindi, rigettata in quanto integrante “mutatio libelli”;

- che parimenti il giudizio di appello si concludeva con sentenza (n. 704/2019) di parziale accoglimento della domanda contrattuale, ossia solo nei confronti degli altri dipendenti, ma non nei confronti del ricorrente in quanto non rivestiva “la qualifica necessaria per far parte delle categorie di dipendenti cui all'art. 7 attribuisce la possibilità di svolgere servizio in pronta disponibilità”, mentre rispetto alla
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domanda ex art. 2041 c.c. la Corte ne affermava l'inammissibilità in quanto non introdotta nei tempi di legge. Tanto premesso, evidenziava come l'Arpacal avrebbe autorizzato ed ordinato lo svolgimento dei turni in pronta disponibilità, travalicando i limiti imposti dalla disciplina vigente di legge e contrattuale (come la categoria di appartenenza necessaria al fine dello svolgimento della reperibilità), con conseguente ingiustificato arricchimento dell'amministrazione che si sarebbe avvantaggiata dei turni di pronta disponibilità effettuati dal signor PI, senza alcun esborso economico. Concludeva, dunque, chiedendo al Tribunale: “in via principale accertare e dichiarare lo svolgimento da parte del signori PI, nel
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