Trib. Potenza, sentenza 12/01/2025, n. 45

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Potenza, sentenza 12/01/2025, n. 45
Giurisdizione : Trib. Potenza
Numero : 45
Data del deposito : 12 gennaio 2025

Testo completo

N. 103/2016 R.G.A.C.

REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 103/2016 R.G.A.C.,
TRA
MM CC e TT IE UC, rappresentati e difesi, giusta procura in calce dell'atto di citazione, dall'Avv. Daniela BENEDETTO e dall'Avv. Fabio
BALDISSARA, nello studio dei quali sono elett.te dom.ti;

ATTORI
E
AN NI;

CONVENUTO contumace avente ad oggetto: Responsabilità del prestatore d'opera intellettuale
CONCLUSIONI
I verbali, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono
intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. MM CC e TT IE UC traevano in giudizio, innanzi al
Tribunale di Potenza, AN NI.
L'AN era stato il loro consulente fiscale: essi, tuttavia, avendo ricevuto comunicazioni e, poi, avvisi di accertamento dall'Agenzia delle Entrate, apprendevano che
l'AN non aveva ottemperato correttamente al proprio incarico, e si vedevano costretti
a versare all'Erario delle somme, risolvendo attraverso la definizione agevolata gli addebiti.
Chiedevano che il convenuto fosse condannato a rimborsare loro le somme versate all'Agenzia delle Entrate, con interessi e rivalutazione;
a risarcire il danno non patrimoniale, consistente nel patema di temersi esposti ad una sanzione penale, e nel disagio di doversi essere recati più volte presso l'Agenzia delle Entrate;
a restituire i compensi percepiti, con interessi e rivalutazione.
1


N. 103/2016 R.G.A.C.

2. Il convenuto, pur ritualmente chiamato in causa, non si costituiva e veniva dichiarato
contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La cospicua documentazione prodotta dagli attori, e le dichiarazioni rese dal convenuto, presentatosi a rendere l'interrogatorio formale, dimostrano la fondatezza della tesi che
l'AN, tra il 2009 ed il 2011, non abbia presentato le dichiarazioni fiscali, ed abbia tenuto irregolarmente la contabilità, sì da provocare l'emissione degli avvisi di accertamento.
I documenti occorrenti alla tutela della posizione degli odierni attori, innanzi all'Agenzia delle Entrate, erano solo in parte disponibili ai medesimi, i quali
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