Trib. Napoli, sentenza 11/06/2024, n. 6008

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 11/06/2024, n. 6008
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 6008
Data del deposito : 11 giugno 2024

Testo completo


TRIBUNALE DI NAPOLI
II sezione Civile
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano

Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli, II sezione Civile, dott. ssa IA Carolina De Falco ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel RGN. 6180 nell'anno 2021 avente ad oggetto: risarcimento danni contratto di servizio di utilizzo carta di credito
TRA
Il Fallimento LA SOVRANA s.r.l. (Tribunale di Napoli n. 15/2017) CF 04028891218, in persona del suo curatore, dott. Raffaele Tuccillo, con studio in Napoli alla via Arangio Ruiz n. 69, giusta autorizzazione del G.D. dott. Fucito del 22.02.2021, rappresentato e difeso dall'avv. Francesca
Baldini (C.F. [...]), in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato in calce alla citazione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli alla via Santa Lucia n.110
ATTRICE
E
NEXI PAYMENTS S.P.A. (nuova denominazione sociale di CartaSi S.p.A., in forza di atto del notaio dott. P. Marchetti di Milano del 15.11.2017), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano, corso Sempione n. 55, iscritta al Registro delle imprese di Milano, P. IVA
04107060966, Gruppo NCrio ICBPI n. 5000.5 (capogruppo: Istituto Centrale delle Banche
Popolari Italiane S.p.A.), REA Milano 1725898, qui rappresentata e difesa, per procura generale alle liti per atto del notaio dott. Giuseppe Tedone di Laveno Mombello del 27.1.2012 rep. n. 46184, racc.
n. 19168 (doc. 1), dall'avvocato Matteo RO del Foro di Milano (C.F. [...]–
PEC: matteo.rossi@milano.pecavvocati.it) e, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avvocato
Antonietta Sepe (C.F. [...]– PEC: antonietta.sepe@pecavvocatinola.it) del Foro di Nola, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in Nola, alla via Variante 7/bis n. 250
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 06.02.24, tenutasi con la modalità della trattazione scritta, le parti nelle note autorizzate, concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi iniziali e successive integrazioni. Il
1
GU assegnava la causa in decisione con termini di giorni 60+20 per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica decorrenti dalla comunicazione dell'ordinanza di assunzione della causa in decisione.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, il Fallimento La Sovrana s.r.l., in persona del suo curatore pro tempore, dott. Raffaele Tuccillo, conveniva in giudizio la NEXI
Payments S.p.A. a titolo di responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale per aver omesso di adempiere agli obblighi sanciti dagli artt. 18 e ss. del D.lgs. 231/2007 e del Provvedimento della
NC d'Italia del 3.04.2013 e così non aver impedito per anni alla sig.ra IA RO, priva di alcun potere di rappresentanza e/o di rapporto di dipendenza con la Società fallita, l'indebito utilizzo della carta di credito aziendale n. 5586861043933650 ( con limite di utilizzo mensile di € 20.000,00) e ciò, anche dopo la morte dell'amministratore effettivo della società ( NT IT, 18.03.15) e
l'estinzione ex art. 1396 di ogni eventuale delega (ove esistente), con l'aggravante di aver persino provveduto al suo rinnovo nel febbraio del 2016, con un danno alle casse sociali ed alla massa dei creditori del fallimento pari, fra il 19.01.2013 ed il 3.12.2016, a complessivi € 194.811,15, per aver consentito transazioni indebite e non riconducibili in alcun modo all'oggetto sociale.
Chiedeva, pertanto, in primis a carico della convenuta la condanna della convenuta all'ostensione di tutta la documentazione contrattuale e contabile relativa all'operatività della predetta carta di credito come già vanamente richiesta in sede stragiudiziale e, nel merito, condannarsi la Nexi Payments s.r.l. al risarcimento dei danni contrattuali e/o extracontrattuali nella misura indicata e corrispondente agli ammanchi di somme utilizzate indebitamente da soggetto non autorizzato.
Si costituiva tempestivamente la convenuta eccependo l'improcedibilità per il mancato esperimento del procedimento di menzione, la sussistenza di pregiudizialità con altri giudizi pendenti verso altri soggetti ( amministratore di fatto, banca presso cui aveva acceso il conto corrente di appoggio della carta) che avrebbe giustificato la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c, il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto l'utilizzo illegittimo della carta di credito sarebbe stato, piuttosto, imputabile, nell'ordine: 1) agli esercenti che di volta in volta avrebbero accettato la carta presentata dalla RO, seppur effettivamente a lei intestata;
2) alla sig.ra RO per aver continuato ad utilizzare sine titulo la carta di credito de quo;
3) alla sig.ra IT NT (deceduta) per non aver bloccato la carta;
4) ai professionisti de La Sovrana S.r.l. che non avrebbero esaminato gli estratti conto nella redazione dei bilanci ;
5) allo stesso Fallimento, perché la società in bonis avrebbe deliberatamente omesso di comunicare il venir meno dei poteri di rappresentanza in capo alla RO ed il venir meno del suo diritto alla titolarità della carta aziendale.
2
Deduceva, inoltre, di non essere venuta meno ad alcun obbligo di controllo cui era assoggettabile per il rispetto della normativa antiriciclaggio in considerazione della tipologia di società e in assenza di comunicazione di eventi che avrebbero dovuto allertarla e con comunicazione a carico della medesima.
Piuttosto era stata la società in bonis a non comunicare, in violazione degli obblighi posti a carico dell'utilizzatore dal d.lgs. 11/2010, né il cambio di amministratore nel 2012 né il decesso di quello in carica, tutte informazioni non desumibili dalla visura camerali se solo si osservava che all'attualità essa indicava ancora quale amministratrice la NT, invece deceduta nel 2015.
In subordine, essendo possibile contestare le sole operazioni (comunque non sospette) antecedenti di
13 mesi, avendo la NC bloccato la carta nel febbraio 2017, le operazioni contestate da restituire potevano limitarsi all'importo di € 71.941,03
Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande attoree con vittoria delle spese di lite.
Inutilmente esperito il tentativo di mediazione, le parti venivano ammesse sul loro richiesta al deposito delle note ex art. 183 VI co. c.p.c., all'esito del quale il GU ritenuta la causa matura per la decisione, veniva rinviata all'udienza del 13.06.23 per la precisazione delle conclusioni.
Precisate le conclusioni ed assegnata la causa in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi finali, con ordinanza del 05.10.23 il GU, ritenuto di modificare
l'ordinanza istruttoria emessa in corso di causa, accoglieva l'istanza ex art. 210 c.p.c. avanzata dalla parte attrice avente ad oggetto il contratto di emissione della carta di credito oggetto di giudizio e la documentazione afferente le verifiche antiriciclaggio effettuate dalla convenuta ed invitava parte attrice ad edurre il Giudice dell'andamento degli altri giudizi iniziati dal fallimento e finalizzati al recupero di somme connesso all'utilizzo del predetto dispositivo di pagamento.
La Nexi s.p.a., deducendo di non aver rinvenuto il contratto, effettuava solo un deposito parziale relativo alle verifiche effettuate ed all'esito il GU, all'udienza del 06.02.24, assumeva nuovamente la causa in decisione – previa verbalizzazione delle conclusioni reciproche delle parti con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
La domanda non è fondata e come tale non merita accoglimento.
Intanto, non risultano sussistere nel caso di specie né il presupposto soggettivo della sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (identità soggettiva delle parti: cfr. Cass. civ. n. 20491/2018) né quello oggettivo (pregiudizialità in senso tecnico-giuridico).
In particolare sotto quest'ultimo profilo, va rammentato che “La sospensione necessaria del giudizio, ex art. 295 c.p.c., ha lo scopo di evitare il conflitto di giudicati, sicché può trovare applicazione solo quando in altro giudizio debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale in senso tecnico-giuridico, non anche qualora oggetto dell'altra controversia sia una questione
3 pregiudiziale
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