Trib. Torino, sentenza 19/11/2024, n. 5804
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 16440/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente rel. dott. Isabella Messina Giudice dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16440/2023 promossa da:
(in atto integrale di matrimonio Parte_1 Parte_2
), (C.F. ) elettivamente domiciliato in Torino, Via Luigi Cibrario n.
[...] C.F._1
62, presso lo studio dell'avv. SANSALONE DOMENICO EUGENIO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE contro
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in Torino, Via Susa CP_1 C.F._2
n. 31, presso lo studio degli avv.ti BERTOLI GERMANA e LIPRANDI VALERIOMARIA che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
CONVENUTA
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“In via principale: - Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Torino il 04.09.1988 con la signora (atto n. 00935, Uff 2, parte 2, serie A, anno 1988);
- CP_1
Accertato e dichiarato che la signora , già a far data dal mese di giugno 2018, CP_1 percepiva reddito da lavoro dipendente e che quindi la stessa non aveva più diritto alla percezione dell'assegno di mantenimento, revocare da tale data il contributo previsto a carico del sig. Pt_1 così come stabilito dalle condizioni omologate dal Tribunale di Torino (Decreto n.
[...]
14620/2015 del 17.07.2015 nel procedimento. RG 6378/2015). Riservata in separata sede la ripetizione di tutte le somme accertate come non dovute. In ogni caso stabilire che alla sig.ra CP_1
non è più dovuta alcuna somma a titolo di contributo al mantenimento essendo la medesima
[...] economicamente autosufficiente. In subordine: - Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Torino il 04.09.1988 con la signora (atto n. 00935, Uff 2, CP_1 parte 2, serie A, anno 1988);
- Accertato e dichiarato che la signora già dal mese di CP_1 giugno 2018 percepiva reddito da lavoro dipendente, revocare a partire da tale data, nella misura del 70% o nella somma ritenuta di giustizia, il contributo al mantenimento in favore della predetta così come stabilito dalle condizioni omologate dal Tribunale di Torino (Decreto n. 14620/2015 del
17.07.2015 nel proc. RG 6378/2015) e sino alla data del deposito del ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- Revocare in ogni caso a far data dal deposito del ricorso ogni contributo al mantenimento della signora essendo già da inizio 2023 economicamente CP_1 autosufficiente prendendo atto altresì della rinuncia ragionevolmente operata da controparte. Riservata in separata sede la ripetizione di tutte le somme accertate come non dovute. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
Per parte convenuta:
“Voglia Codesto Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria e diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione, in via preliminare nel merito - dichiarare inammissibile la domanda di revoca totale o parziale del contributo al mantenimento posto a favore della sig.ra e a carico del sig. CP_1 Pt_1 con decorrenza dal giugno 2018 o, comunque, da una data antecedente a quella del deposito del ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio da parte del ricorrente e, come tale, rigettarla;
nel merito dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sigg.ri
e a Torino il 04/09/1988 e trascritto presso i Registri dello Stato CP_1 CP_2
Civile del Comune di Torino, atto n. 935, parte II, Serie A, Anno 1988;
- ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Torino di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza a margine dei registri di Stato Civile e ad ogni altra incombenza conseguente alla pronunzia;
- con vittoria di spese, competenze, onorari e oneri di legge”.
Per il Pubblico Ministero: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente rel. dott. Isabella Messina Giudice dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16440/2023 promossa da:
(in atto integrale di matrimonio Parte_1 Parte_2
), (C.F. ) elettivamente domiciliato in Torino, Via Luigi Cibrario n.
[...] C.F._1
62, presso lo studio dell'avv. SANSALONE DOMENICO EUGENIO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE contro
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in Torino, Via Susa CP_1 C.F._2
n. 31, presso lo studio degli avv.ti BERTOLI GERMANA e LIPRANDI VALERIOMARIA che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
CONVENUTA
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“In via principale: - Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Torino il 04.09.1988 con la signora (atto n. 00935, Uff 2, parte 2, serie A, anno 1988);
- CP_1
Accertato e dichiarato che la signora , già a far data dal mese di giugno 2018, CP_1 percepiva reddito da lavoro dipendente e che quindi la stessa non aveva più diritto alla percezione dell'assegno di mantenimento, revocare da tale data il contributo previsto a carico del sig. Pt_1 così come stabilito dalle condizioni omologate dal Tribunale di Torino (Decreto n.
[...]
14620/2015 del 17.07.2015 nel procedimento. RG 6378/2015). Riservata in separata sede la ripetizione di tutte le somme accertate come non dovute. In ogni caso stabilire che alla sig.ra CP_1
non è più dovuta alcuna somma a titolo di contributo al mantenimento essendo la medesima
[...] economicamente autosufficiente. In subordine: - Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Torino il 04.09.1988 con la signora (atto n. 00935, Uff 2, CP_1 parte 2, serie A, anno 1988);
- Accertato e dichiarato che la signora già dal mese di CP_1 giugno 2018 percepiva reddito da lavoro dipendente, revocare a partire da tale data, nella misura del 70% o nella somma ritenuta di giustizia, il contributo al mantenimento in favore della predetta così come stabilito dalle condizioni omologate dal Tribunale di Torino (Decreto n. 14620/2015 del
17.07.2015 nel proc. RG 6378/2015) e sino alla data del deposito del ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- Revocare in ogni caso a far data dal deposito del ricorso ogni contributo al mantenimento della signora essendo già da inizio 2023 economicamente CP_1 autosufficiente prendendo atto altresì della rinuncia ragionevolmente operata da controparte. Riservata in separata sede la ripetizione di tutte le somme accertate come non dovute. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
Per parte convenuta:
“Voglia Codesto Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria e diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione, in via preliminare nel merito - dichiarare inammissibile la domanda di revoca totale o parziale del contributo al mantenimento posto a favore della sig.ra e a carico del sig. CP_1 Pt_1 con decorrenza dal giugno 2018 o, comunque, da una data antecedente a quella del deposito del ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio da parte del ricorrente e, come tale, rigettarla;
nel merito dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sigg.ri
e a Torino il 04/09/1988 e trascritto presso i Registri dello Stato CP_1 CP_2
Civile del Comune di Torino, atto n. 935, parte II, Serie A, Anno 1988;
- ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Torino di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza a margine dei registri di Stato Civile e ad ogni altra incombenza conseguente alla pronunzia;
- con vittoria di spese, competenze, onorari e oneri di legge”.
Per il Pubblico Ministero: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi