Trib. Latina, sentenza 02/02/2024, n. 240
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LATINA in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Concetta Serino ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 1845 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 10.10.2023 e vertente
TRA
SU IM (C.F. [...]) e BI ND (C.F.
[...]), entrambi n.q. di legali rappresentanti p.t. della LL IM & OZ
LA s.n.c., (P.IVA 01600910598), rappresentati e difesi, in virtù di procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. Gianluca Rossi, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Terracina
(Lt), Via Roma n. 130
ATTORI
E
GOBID INTERNATIONAL AUCTION GROUP S.R.L. (C.F. 09441470961), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Andrea Agostini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Porto San
Giorgio (Fm), 63822, Via Giotto n.44,
CONVENUTA
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori indicati in epigrafe convenivano in giudizio, dinanzi l'intestato Tribunale, la BI IO Auction Group S.r.l. per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1) accertare la responsabilità della BI IO Auction Group s.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., quale custode giudiziale, nell'esecuzione iscritta innanzi il
Tribunale di Latina, R.G.E. N. 78/2020, per l'affondamento dell'imbarcazione denominata “Luna
Marinara” e per i successivi danni materiali alla stessa arrecati per condotta negligente, attuata in violazione degli artt. 65 e 67 c.p.c., ed artt. 1175, 1176, 1375, 1710 e 1768 c.c. ed in subordine ai sensi dell'art. 2043 c.c.;
2) condannare per l'effetto, la BI IO Auction Group s.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., al risarcimento di tutti i danni materiali subiti per la distruzione/affondamento della motonave “Luna Marinara”, nella misura che verrà determinata nel corso del giudizio, o in subordine in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.;
3) Con vittoria di spese
e compensi da distrarsi in favore dell'Avv. Gianluca Rossi, che si dichiara antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
A sostegno della domanda spiegata, gli attori deducevano la proprietà dell'imbarcazione motopesca
4GA 1235 denominata “LUNA MARINARA”, modello Iveco spa C13ENTM50, sottoposta ad esecuzione forzata nell'ambito della procedura esecutiva iscritta al R.G.E. N. 78/2020 presso il
Tribunale di Latina dal creditore procedente Petroli Per. Mar. s.r.l. per l'importo di € 14.984,31.
Allegavano che, nell'ambito della procedura esecutiva, con provvedimento del 15/09/2021, il GE aveva nominato la società convenuta, BI Int. Auction Group, quale commissario per la vendita e custode del bene pignorato;
che, in data 22/10/2021, la BI, a mezzo di un suo incaricato, aveva preso possesso della motonave, assumendo la piena custodia della stessa;
che, tuttavia, in data
25/10/2021, l'ufficio circondariale marittimo di Terracina, mediante comunicazione a mezzo pec, aveva informato gli attori dell'affondamento dell'imbarcazione, diffidando i soggetti interessati “a volersi attivare tempestivamente e senza indugio, al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza dell'unità, scongiurando altresì qualsiasi eventuale danno all'infrastruttura portuale che possa compromettere l'operatività di questo sorgitore, con conseguente nocumento del traffico marittimo, nonché arrecare potenziali pericoli per l'ambiente marino e la pubblica incolumità. Oltre quanto sopra, si diffidano, inoltre, le SS.LL., a voler alare quanto prima l'unità 4GA 1235, a cura di ditta autorizzata, e depositarla presso aree non demaniali...”;
che, con provvedimento del 30/10/2021, facendo seguito all'istanza della società custode, il GE aveva autorizzato l'alaggio dell'imbarcazione;
che tale alaggio, attuato nei giorni 11 e 12 novembre 2011, aveva avuto esisti disastrosi a causa della difformità di peso dell'imbarcazione, risultato maggiore di quello dichiarato nel Registro Navi Minori
e Galleggianti;
che, in particolare, il tentativo di alaggio del mezzo aveva avuto esito negativo e che
l'imbarcazione, nel corso della procedura, aveva riportato ingenti danni.
Rappresentavano gli attori che, in data 16/12/2021, il creditore procedente aveva negato il consenso alle ulteriori operazioni di alaggio e, successivamente, depositato istanza di rinuncia all'esecuzione.
Precisavano, quindi, che, in data 27/01/2022, il GE aveva dichiarato estinta la procedura, disponendo la restituzione dell'imbarcazione al debitore esecutato.
In punto di diritto, allegavano la palese responsabilità della società convenuta per l'affondamento dell'imbarcazione e per i danni causati al mezzo nel tentativo di alaggio. A tal fine, imputavano al custode l'omessa adozione delle misure necessarie ad evitare l'evento e l'omesso controllo giornaliero della motonave, come suggerito dagli stessi attori in data 22/10/2021. Precisavano che, trattandosi d'imbarcazione “ferma” da quasi due anni, durante il periodo di custodia decorrente
dall'11/12/2019 (della notifica del pignoramento) e fino al 22/10/2021, in qualità di debitori e custodi, gli stessi avevano provveduto ad effettuare un controllo giornaliero della motonave, con accensione del motore al fine di ricaricare le batterie ed azionare, in caso di necessità, le pompe di sentina.
Proseguivano, quindi, affermando che se tale attività di custodia e manutenzione ordinaria fosse stata effettuata con piena osservanza degli obblighi di legge avrebbe determinato la conservazione del bene pignorato.
In punto di quantificazione dei danni lamentati, gli attori allegavano che il perito incaricato dal
Tribunale, nel corso della procedura esecutiva, aveva stimato il valore dell'imbarcazione in €
265.480,00 e, atteso il completo azzeramento del valore attuale del bene, invocavano l'obbligo della società convenuta al risarcimento dell'intero valore dell'imbarcazione così come stimato dal
Consulente.
Con comparsa di costituzione e risposta del 21/06/2022, si costituiva in giudizio la BI
IO Auction Group S.r.l., eccependo, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione ex art.164, co.4, c.p.c. per indeterminatezza del petitum e della causa petendi. Nel merito, la convenuta contestava il valore dell'imbarcazione ex adverso allegato, precisando che l'importo di € 265.480,00 doveva intendersi comprensivo del valore della licenza di pesca, che nulla aveva a che vedere con il valore dell'imbarcazione, il quale era stato stimato dal perito nominato nel corso della procedura esecutiva in soli € 26.160,00.
La BI IO escludeva, poi, che potesse esserle ascritta qualsivoglia responsabilità per la custodia dell'imbarcazione, rilevando come, al momento dell'affondamento, non si fosse ancora perfezionata la sostituzione del custode dal debitore esecutato al commissionario per la vendita, per non avere il primo consegnato al secondo i documenti di bordo necessari ex art.169 cod. nav.
Ad ogni modo, la convenuta imputava l'evento alla presenza di molteplici falle nello scafo del natante, difformità tenute nascoste dalla controparte e non precisate nel processo verbale di consegna del bene. Secondo le prospettazioni della convenuta, proprio la presenza di tali vizi aveva costretto gli attori alla frequente accensione del motore al fine di ricaricare le batterie e azionare le pompe di sentina, attività necessarie per evitare l'affondamento dell'imbarcazione.
In ogni caso, rappresentava che l'assenza di qualsivoglia rapporto privatistico con i titolari dei beni pignorati non avrebbe consentito di imputare alla stessa una responsabilità di tipo contrattuale, residuando, al più, una responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., con conseguente onere probatorio a carico della controparte.
Per tali motivi, la BI IO concludeva chiedendo il rigetto delle avverse pretese e la condanna degli attori alla refusione di tutte le spese del giudizio.
Alla concessione dei termini ex art. 183, co. VI, c.p.c. non seguiva alcuna ulteriore attività istruttoria, attesa l'irrilevanza dei capi di prova articolati dalle parti ai fini della decisione.
All'udienza del 28/03/2023, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza del 10/10/2023, trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In via preliminare, non merita accoglimento l'eccezione di nullità dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio in ragione della dedotta omissione o assoluta indeterminatezza del petitum e della causa petendi.
La nullità dell'atto introduttivo del giudizio ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p.c. sul presupposto dell'indeterminatezza del petitum e della causa petendi deve, infatti, essere pronunciata solo quando il petitum, inteso sotto il profilo formale come provvedimento giurisdizionale richiesto e sotto
l'aspetto sostanziale come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento, e la causa petendi, intesa come fondamento giuridico della domanda, risultino del tutto omessi ovvero assolutamente incerti, tanto da inficiare la necessaria determinatezza della domanda spiegata (cfr., Cass. civ., n. 4828 del
7.3.2006;
n. 7448 del 19.3.2001).
Ne consegue che tale nullità deve escludersi allorquando gli elementi predetti, anche laddove non chiaramente e perfettamente dedotti negli scritti di parte attrice, siano comunque individuabili avuto riguardo al contenuto sostanziale della domanda ed alle
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