Trib. Milano, sentenza 13/05/2024, n. 4997

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Milano, sentenza 13/05/2024, n. 4997
Giurisdizione : Trib. Milano
Numero : 4997
Data del deposito : 13 maggio 2024

Testo completo

N. R.G. 18017/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. NI S. Stefani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 18017/2018 promossa da:
FIDOR SPA FIDUCIARIA OREFICI (c. f. 02112190018), con il patrocinio dell'avv. FERRARI
ENRICO, domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
AN AR TO (c. f. [...]), con il patrocinio dell'avv. FERRARI
ENRICO, domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore
AN IC AR (c. f. [...]), con il patrocinio dell'avv. FERRARI
ENRICO, domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore
AN MA IC (c. f. [...]), con il patrocinio dell'avv. FERRARI
ENRICO, domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore
AN AN (c. f. [...]), con il patrocinio dell'avv. FERRARI
ENRICO, domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte attrice - nei confronti di:
BANK OF NEW YORK MELLON FUND SERVICES (IRELAND) DAC (c. f. ), con il patrocinio dell'avv. CATALANI VITO, domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
CA AL (c. f. [...]), con il patrocinio dell'avv. FRATE
ELISABETTA, domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore
pagina 1 di 10 CA IO AL ST (c. f. [...]), con il patrocinio dell'avv.
STANISCI VALERIO, domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore
RB TRADE SRL (c. f. 11619300152), con il patrocinio dell'avv. STANISCI VALERIO, domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
- parti convenute -
Conclusioni di parte attrice
Piaccia al Tribunale Illustrissimo, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e conclusione disattesa e reietta;
premesse le declaratorie tutte del caso e di legge;
respinte, per tutti i motivi di cui in atti, le eccezioni preliminari e pregiudiziali svolte dai convenuti;
dichiarate inammissibili le domande ed eccezioni nuove;
affermata la giurisdizione del giudice italiano
e la competenza del Tribunale di Milano;
condannare in solido tra loro i convenuti AL
CA, IO CA, RB TRADE S.R.L. e BNY MELLON FUND SERVICES
(IRELAND) DAC – anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e/o 2043 e/o 2050 c.c. – a risarcire agli attori Sig.ri AR TO AN, MA IC AN, IC AR
AN, AN AN e la società FIDOR S.P.A. – FIDUCIARIA OREFICI, anch'essi in solido tra loro, il danno riveniente dall'investimento per cui è causa, quantificato nella somma investita, pari ad € 25.000.000,00= (Euro venticinque milioni), oltre interessi e rivalutazione dalla data dell'investimento (4 dicembre 2008) alla data della notifica della citazione, e interessi nella misura di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c. dalla notifica della citazione in avanti;
in via istruttoria, in revoca dei provvedimenti del 12 giugno 2019 e del 9 marzo 2023, ammettersi tutte le prove (dirette e contrarie) dedotte dagli Attori nel presente giudizio e non ammesse (ivi incluse le prove dedotte dagli Attori con la propria memoria ex art. 183, 6° c., n. 2), c.p.c. depositata in data 6 settembre 2022), ritenendosi tali mezzi di prova essenziali ai fini del decidere;
il tutto con vittoria di spese (anche generali nella misura del 15%) e compensi, anche della fase di mediazione, oltre IVA e Cassa Previdenza Avvocati, nella misura di cui al DM 55/2014 e successive modificazioni.
Conclusioni di parte convenuta
BNY
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni domanda, eccezione e controdeduzione avversaria, così giudicare:
1) in via pregiudiziale: dichiarare il proprio difetto di giurisdizione su tutte le domande proposte dagli attori nei confronti di
BNY, separando la posizione processuale di BNY da quella degli altri convenuti;

2) sempre in via pregiudiziale, in subordine: dichiarare la propria incompetenza nei confronti di BNY a favore delle Corti irlandesi ed in particolare della High Court di Dublino in virtù della litispendenza sussistente tra il presente giudizio ed il
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Giudizio Irlandese ai sensi dell'art. 29 del Regolamento 1215/2012, separando la posizione processuale di BNY da quella degli altri convenuti;

3) sempre in via pregiudiziale, in via ulteriormente subordinata: dichiarare la propria incompetenza nei confronti di BNY a favore delle Corti irlandesi ed in particolare della High Court di Dublino in virtù della connessione esistente fra il presente giudizio ed il Giudizio
Irlandese ai sensi dell'art. 30 del Regolamento 1215/2012, separando la posizione processuale di BNY da quella degli altri convenuti o quantomeno sospendere ex art. 30 (1) del Regolamento 1215/2012 il presente procedimento in attesa che il Giudizio Irlandese sia definito;

4) sempre in via pregiudiziale, in via gradatamente subordinata: dichiarare il difetto di legittimazione attiva degli attori;

5) in via preliminare di merito: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione di responsabilità extracontrattuale proposta da parte attrice ex artt. 2935 e 2947 c.c.;

6) in via preliminare di merito, ove fossero rigettate le altre domande pregiudiziali e preliminari: accertare e dichiarare che l'atto di citazione avversario, in particolare in relazione alle operazioni riguardanti BNY, è nullo ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c., ed ordinare, occorrendo, l'integrazione della domanda.
Nel merito:
7) in via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi in cui non fossero accolte le eccezioni preliminari e pregiudiziali di cui ai punti che precedono: rigettare integralmente le domande avversarie perché infondate in fatto e in diritto, assolvendo nel miglior modo la convenuta BNY;

8) in via gradatamente subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, ridurre il preteso credito risarcitorio degli attori nella minor somma ritenuta di giustizia, anche visto l'art. 1227 c.c., tenuto comunque conto delle eventuali responsabilità anche degli altri convenuti, in modo da procedere ad una liquidazione pro quota del danno medesimo in ragione delle eventuali accertate responsabilità individuali.
9) In ogni caso: condannare gli attori a rifondere a BNY spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre al rimborso delle spese generali, IVA, CPA e accessori di legge.
Conclusioni di parte convenuta
ZI BE
l'adito Tribunale voglia così giudicare: in via pregiudiziale: accertare e dichiarare l'assoluta inesistenza, nell'atto di citazione dei requisiti essenziali del petitum e/o della causa petendi, nonché l'assoluta impossibilità di ricavare gli stessi dalla narrazione di controparte, e per l'effetto dichiarare la nullità dell'atto di citazione, con tutte le conseguenze di legge;
in via preliminare di merito: 1) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione proposta da
pagina 3 di 10
parte attrice ex art. 2947 c.c. e per l'effetto respingere le domande formalizzate da parte attorea nei confronti del Dott. ZI;
2) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del convenuto Dott. BE ZI e per l'effetto estrometterlo dal presente giudizio;
3) nella denegata ipotesi di mancato accoglimento di quanto sopra, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva degli attori RL NI VE, nato a [...] il [...],
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