Trib. Teramo, sentenza 08/11/2024, n. 1197
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Testo completo
N. 1375/2021 R.G.
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
1) Dr. A D G Presidente rel.
2) Dr. M M Giudice
3) Dr. L B Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di prima istanza iscritta al n° 1375/2021 R.G., promossa
DA
, rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, Parte_1
dall'avv. M P.
Ricorrente
CONTRO
1
, rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla Controparte_1
comparsa di costituzione, dall'avv. G S.
Resistente
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: divorzio - cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dai Procuratori delle parti in sostituzione dell'udienza del 24/04/2024, ex art. 127 ter c.p.c..
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03/05/2021, - premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario con in data 11/05/2008 nel Controparte_1
Comune di N, da cui erano nati i gemelli figli e (il Per_1 Per_2
21/09/2008) e (il 29/11/2013) e che, con decreto di questo Tribunale in Per_3
data 11/09/2017, era stata omologata la separazione dei coniugi - ha chiesto: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
confermare
l'affidamento esclusivo della prole in suo favore, stabilendo che il padre potesse frequentarli un sabato ogni 15 giorni dalle ore 14 alle ore 19, in presenza dei nonni paterni ovvero in sua presenza;
aumentare ad € ad 750, 00 l'assegno mensile dovuto dal padre per il mantenimento dei figli, in ragione di € 250,00 ciascuno, con spese straordinarie al 50% tra i coniugi, da regolare come da vigente Protocollo con il COA di Teramo in data 5/12/2018.
A fondamento della domanda, la ricorrente ha dedotto che:
- l'accordo di separazione conteneva la previsione dell'affidamento esclusivo della prole alla madre, con facoltà per il padre di vedere i figli tutti i sabati, dalle 14:00 alle 20:00, alla presenza dei nonni materni o della madre, sulla base del decreto del Tribunale per i Minorenni di L'Aquila e
2
l'obbligo del padre di versare mensilmente l'assegno di € 650 a titolo di mantenimento dei figli;
- il resistente aveva omesso di provvedere al pagamento del concordato mantenimento, sicchè aveva ottenuto il sequestro conservativo del TFR spettante all'obbligato nonché l'ordine giudiziale di versamento diretto dell'assegno mensile da parte del datore di lavoro del ;
CP_1
- a seguito del licenziamento, quest'ultimo continuava a non corrispondere il mantenimento per la prole;
- erano fallite le trattative per addivenire al divorzio congiunto, in quanto il resistente pretendeva di ridurre ad € 100 l'assegno di mantenimento per ciascun figlio, accampando il suo stato di disoccupazione, perdurante da oltre due anni, senza che lo stesso si fosse attivato per trovare un altro lavoro.
Nel costituirsi in giudizio, , pur non opponendosi alla domanda Controparte_1
di divorzio, ha contestato la prospettazione della ricorrente ed ha chiesto:
l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocazione prevalente presso la madre e facoltà di frequentarli liberamente, previo accordo con la stessa;
la riduzione ad € 100 dell'assegno mensile dovuto per il mantenimento di ciascun figlio, oltre rivalutazione monetaria ISTAT, con spese straordinarie al 50% tra
i genitori;
il riconoscimento dell'assegno divorzile di € 350,00.
In particolare, ha dedotto che :
- non sussistevano i presupposti per confermare l'affidamento esclusivo della prole alla madre, poiché “ le problematiche” personali sussistenti all'epoca della separazione erano state superate ed aveva recuperato un buon rapporto con i figli che, d'accordo con la ricorrente, teneva con sé, oltre che nei giorni stabiliti nell'accordo, anche durante il fine
3
settimana( alternativamente con la madre) dal venerdì alla domenica e durante i periodi festivi;
- la propria situazione economica era nettamente peggiorata rispetto all'epoca della separazione, essendo stato licenziato in data 28/1/2019 dall'azienda Cordivari S.r.l. , senza riuscire a trovare una nuova stabile occupazione;
- era privo, senza colpa, di adeguati mezzi di sostentamento, sicchè , a fronte del proprio stato di bisogno e della buona situazione reddituale della moglie ( insegnante con lo stipendio di circa 1.700,00 € mensili) aveva diritto all'assegno divorzile.
All'esito dell'udienza di comparizione in data 21/01/2022, il Presidente, dopo aver sentito le parti - le quali ribadivano di essere rimaste ininterrottamente separate e che non intendevano riconciliarsi – ha emesso i seguenti provvedimenti provvisori ai sensi dell'art. 4, comma 8, legge 1/12/1970 n. 898 e succ. modificazioni:
- conferma le disposizioni della separazione in atto in ordine al mantenimento ed affidamento della prole, in assenza di fatti idonei alla modifica richiesta;
- rigetta allo stato la richiesta di assegno divorzile avanzata dal resistente per essere il medesimo in grado di procurarsi adeguati redditi propri, tenuto conto della sua capacità e potenzialità lavorativa, correlate alla giovane età ed alle pregresse esperienze lavorative.
Passato il procedimento alla fase conteziosa, concessi i termini ex art. 183 c.p.c., ed espletata l'istruttoria con l'assunzione dell'interrogatorio formale del resistente
e della prova testimoniale, la causa, all'udienza del 24/04/2024 – svolta mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. – è stata rimessa alla deliberazione del Collegio con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e pertanto va accolta.
Ricorrono infatti le condizioni previste dalla legge per l'invocata pronuncia, dato che - innanzitutto - è abbondantemente maturato il termine di ininterrotta separazione dei coniugi dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nel procedimento di separazione (termine che la legge n. 55/2015, applicabile anche ai giudizi in corso, ha fissato in mesi dodici per le separazioni dichiarate con sentenza ed in mesi sei per quelle consensuali). Inoltre, è certa la mancanza di volontà dei coniugi di ricostituire
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
1) Dr. A D G Presidente rel.
2) Dr. M M Giudice
3) Dr. L B Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di prima istanza iscritta al n° 1375/2021 R.G., promossa
DA
, rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, Parte_1
dall'avv. M P.
Ricorrente
CONTRO
1
, rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla Controparte_1
comparsa di costituzione, dall'avv. G S.
Resistente
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: divorzio - cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dai Procuratori delle parti in sostituzione dell'udienza del 24/04/2024, ex art. 127 ter c.p.c..
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03/05/2021, - premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario con in data 11/05/2008 nel Controparte_1
Comune di N, da cui erano nati i gemelli figli e (il Per_1 Per_2
21/09/2008) e (il 29/11/2013) e che, con decreto di questo Tribunale in Per_3
data 11/09/2017, era stata omologata la separazione dei coniugi - ha chiesto: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
confermare
l'affidamento esclusivo della prole in suo favore, stabilendo che il padre potesse frequentarli un sabato ogni 15 giorni dalle ore 14 alle ore 19, in presenza dei nonni paterni ovvero in sua presenza;
aumentare ad € ad 750, 00 l'assegno mensile dovuto dal padre per il mantenimento dei figli, in ragione di € 250,00 ciascuno, con spese straordinarie al 50% tra i coniugi, da regolare come da vigente Protocollo con il COA di Teramo in data 5/12/2018.
A fondamento della domanda, la ricorrente ha dedotto che:
- l'accordo di separazione conteneva la previsione dell'affidamento esclusivo della prole alla madre, con facoltà per il padre di vedere i figli tutti i sabati, dalle 14:00 alle 20:00, alla presenza dei nonni materni o della madre, sulla base del decreto del Tribunale per i Minorenni di L'Aquila e
2
l'obbligo del padre di versare mensilmente l'assegno di € 650 a titolo di mantenimento dei figli;
- il resistente aveva omesso di provvedere al pagamento del concordato mantenimento, sicchè aveva ottenuto il sequestro conservativo del TFR spettante all'obbligato nonché l'ordine giudiziale di versamento diretto dell'assegno mensile da parte del datore di lavoro del ;
CP_1
- a seguito del licenziamento, quest'ultimo continuava a non corrispondere il mantenimento per la prole;
- erano fallite le trattative per addivenire al divorzio congiunto, in quanto il resistente pretendeva di ridurre ad € 100 l'assegno di mantenimento per ciascun figlio, accampando il suo stato di disoccupazione, perdurante da oltre due anni, senza che lo stesso si fosse attivato per trovare un altro lavoro.
Nel costituirsi in giudizio, , pur non opponendosi alla domanda Controparte_1
di divorzio, ha contestato la prospettazione della ricorrente ed ha chiesto:
l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocazione prevalente presso la madre e facoltà di frequentarli liberamente, previo accordo con la stessa;
la riduzione ad € 100 dell'assegno mensile dovuto per il mantenimento di ciascun figlio, oltre rivalutazione monetaria ISTAT, con spese straordinarie al 50% tra
i genitori;
il riconoscimento dell'assegno divorzile di € 350,00.
In particolare, ha dedotto che :
- non sussistevano i presupposti per confermare l'affidamento esclusivo della prole alla madre, poiché “ le problematiche” personali sussistenti all'epoca della separazione erano state superate ed aveva recuperato un buon rapporto con i figli che, d'accordo con la ricorrente, teneva con sé, oltre che nei giorni stabiliti nell'accordo, anche durante il fine
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settimana( alternativamente con la madre) dal venerdì alla domenica e durante i periodi festivi;
- la propria situazione economica era nettamente peggiorata rispetto all'epoca della separazione, essendo stato licenziato in data 28/1/2019 dall'azienda Cordivari S.r.l. , senza riuscire a trovare una nuova stabile occupazione;
- era privo, senza colpa, di adeguati mezzi di sostentamento, sicchè , a fronte del proprio stato di bisogno e della buona situazione reddituale della moglie ( insegnante con lo stipendio di circa 1.700,00 € mensili) aveva diritto all'assegno divorzile.
All'esito dell'udienza di comparizione in data 21/01/2022, il Presidente, dopo aver sentito le parti - le quali ribadivano di essere rimaste ininterrottamente separate e che non intendevano riconciliarsi – ha emesso i seguenti provvedimenti provvisori ai sensi dell'art. 4, comma 8, legge 1/12/1970 n. 898 e succ. modificazioni:
- conferma le disposizioni della separazione in atto in ordine al mantenimento ed affidamento della prole, in assenza di fatti idonei alla modifica richiesta;
- rigetta allo stato la richiesta di assegno divorzile avanzata dal resistente per essere il medesimo in grado di procurarsi adeguati redditi propri, tenuto conto della sua capacità e potenzialità lavorativa, correlate alla giovane età ed alle pregresse esperienze lavorative.
Passato il procedimento alla fase conteziosa, concessi i termini ex art. 183 c.p.c., ed espletata l'istruttoria con l'assunzione dell'interrogatorio formale del resistente
e della prova testimoniale, la causa, all'udienza del 24/04/2024 – svolta mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. – è stata rimessa alla deliberazione del Collegio con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e pertanto va accolta.
Ricorrono infatti le condizioni previste dalla legge per l'invocata pronuncia, dato che - innanzitutto - è abbondantemente maturato il termine di ininterrotta separazione dei coniugi dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nel procedimento di separazione (termine che la legge n. 55/2015, applicabile anche ai giudizi in corso, ha fissato in mesi dodici per le separazioni dichiarate con sentenza ed in mesi sei per quelle consensuali). Inoltre, è certa la mancanza di volontà dei coniugi di ricostituire
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