Trib. Pescara, sentenza 17/10/2024, n. 460

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Pescara, sentenza 17/10/2024, n. 460
Giurisdizione : Trib. Pescara
Numero : 460
Data del deposito : 17 ottobre 2024

Testo completo

N. 1835/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. C D F Presidente Relatore dott.ssa R V Giudice dott.ssa L T M Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1835/2024 V.G., promossa da:
, nata a [...] il Parte_1
07/02/1984, assistita e difesa dall'avv. MASTRANGELO DANIELLE
MARGUERITE
e
, nato a [...] il [...], assistito e difeso Controparte_1 dall'avv. DI R M
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
pagina 1 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30/08/2024, e Parte_1
esponevano che in data 31/08/2012 avevano contratto Controparte_1
matrimonio con rito concordatario, in SAN QUIRICO D'ORCIA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
05.07.2023, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;



P. Q. M

.

Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e , provvede come segue: Parte_1 Controparte_1
OMOLOGA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in SAN
QUIRICO D'ORCIA il 31/08/2012, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di SAN QUIRICO D'ORCIA, nell'anno 2012 atto numero 8 parte II, serie A, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
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1) i coniugi continueranno a vivere in domicili separati, ciascuno per proprio conto, nel mutuo rispetto, liberi di eleggere o modificare la propria residenza, domicilio o dimora;

2) nell'abitazione coniugale, situata in Pescara alla via Pizzoferrato 11, assegnata in sede separativa alla moglie, continuerà a vivere la sig.ra unitamente alle figliole Pt_1
che manterranno domicilio privilegiato presso la madre;

3) in relazione a tale abitazione, di proprietà di entrambi i coniugi al 50%, il sig.
nato a [...] il [...] (C.F.: ) si Controparte_1 CodiceFiscale_1
obbliga a cedere e a trasferire il diritto di proprietà pari ad un 1/2 del bene immobile, come più avanti contraddistinto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1376 cc, senza corrispettivo, alla sig.ra , nata a [...]-Vasby (Svezia) Parte_1
il 07.02.1984 (C.F.: ), che accetta tale impegno assumendosi CodiceFiscale_2
l'onere di gravarsi interamente del pagamento del mutuo residuo insistente su detto immobile, con atto di trasferimento da perfezionarsi dinanzi al Notaio scelto da entrambi i ricorrenti;
le parti rinunciano espressamente all'iscrizione di ipoteca legale.
Il bene immobile oggetto di trasferimento è il seguente:
- fabbricato sito in Pescara alla Via Pizzoferrato n. 11, contraddistinto nel NCEU del comune di Pescara al fgl. 12, part. 762, sub 19, z.c. 1, categoria A/3, classe 2, vani catastali 6,5, superficie catastale TOT 138 mq, Tot escluse aree scoperte mq 132, rendita catastale €. 704,96 (doc. 6). Le spese notarili saranno sostenute equamente dalle parti nella misura del 50% così come le eventuali spese connesse alla nuova regolamentazione del mutuo gravante sull'immobile, che verranno ugualmente divise al 50% tra i ricorrenti.
- La cessione dell'immobile sopra citato avverrà subito dopo il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio anche a seguito di acquiescenza e comunque non oltre 6 mesi da tale definitività.
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4) La sig.ra , si obbliga a versare in favore del sig.
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