Trib. Messina, sentenza 12/12/2024, n. 2403

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Messina, sentenza 12/12/2024, n. 2403
Giurisdizione : Trib. Messina
Numero : 2403
Data del deposito : 12 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga, ha pronunciato, in esito all'udienza dell'11 dicembre 2024 a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 5735/2023
TRA
, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Minissale, giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., dalla Dott.ssa
Giuseppa Antonietta Ioculano
RESISTENTE
OGGETTO: carta docente ex art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 8 novembre 2023, esponeva di essere una Parte_1
docente della scuola primaria che aveva prestato servizio alle dipendenze del CP_1
resistente in forza di una serie di contratti a tempo determinato stipulati negli anni scolastici
2018/2019, 2019/2020 e 2023/2024, attualmente in servizio presso l'I.C “Paino” di Messina, senza tuttavia poter beneficiare della c.d. Carta Elettronica del Docente, introdotta dalla Legge
n. 107/2015 finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali.
Rilevava che l'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 aveva istituito la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine
e grado di importo pari a € 500,00 annui per ciascun anno scolastico.


Richiamava la pronuncia n. 1842 del 16 marzo 2022 del Consiglio di Stato e l'orientamento della Corte di Giustizia dell'Unione Europea a sostegno della propria posizione.
Rappresentava di non avere usufruito della c.d. “Carta Elettronica del docente” a differenza del personale a tempo indeterminato ed eccepiva che tale esclusione era priva di qualsiasi giustificazione.
Chiedeva, pertanto, che venisse accertato e dichiarato il suo diritto a fruire del beneficio economico di euro 500,00 in ragione di ogni anno di servizio a tempo determinato prestato in favore del resistente, mediante l'utilizzo della Carta elettronica del docente istituita dall'art.
121, comma 1, legge 13 luglio 2015 n. 107, per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e che, per l'effetto, l' Amministrazione convenuta venisse condannata alla corresponsione, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2023/2024, dell'importo complessivo di € 1.500,00 oltre accessori come per legge, quale contributo alla formazione del personale docente anche a tempo determinato, ovvero liquidare la detta somma, o quella ritenuta equa, a titolo di risarcimento danni per la condotta pregiudizievole ascrivibile al
;
instava per le spese di lite da distrarre in favore del procuratore antistatario. CP_1
2.- Il , costituendosi in giudizio, eccepiva Controparte_1 preliminarmente la prescrizione quinquennale relativamente all'anno scolastico 2018/2019.
Nel merito, contestava la fondatezza del ricorso, tuttavia, tenuto conto dei principi enunciati dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 29961, del 27/10/2023, proponeva in via conciliativa a controparte di rinunciare all'azione intrapresa, a fronte dell'accredito sulla carta docente delle somme richieste per le annualità 2019/2020 e 2023/2024 con integrale compensazione delle spese di lite.
3.- In seguito alla proposta conciliativa, parte ricorrente nelle note depositate in data 18 settembre 2024, insisteva nelle conclusioni formulate.
4.- L'udienza dell'11 dicembre 2024 veniva sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa richiamando ex art.
118 disp. att. c.p.c. l'orientamento di questo Tribunale (v. sent. n. 2047/2023).
5.- Si premette che l'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_2
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali
e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 specifica che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro Controparte_3
dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”.
Il D.P.C.M. del 28 novembre 2016, sostitutivo del precedente D.P.C.M. 23 settembre 2015, nel dare attuazione a quanto stabilito dalle superiori disposizioni, ha statuito, all'art. 2, che “Il valore nominale di ciascuna Carta è pari all'importo di 500 euro annui. La Carta è realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali. L'applicazione richiede la registrazione dei beneficiari della Carta secondo le
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi