Trib. Verona, sentenza 11/02/2025, n. 315
TRIB Verona
Sentenza
11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Vaccari Presidente dott. Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice dott. Claudia Dal Martello Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6808/2022 avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GINI Parte_1 C.F._1
SARA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Verona, Piazza Pradaval, n. 12,
RICORRENTE/ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
GUARIENTI PAOLO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA DEI
MONTECCHI 8, VERONA,
CONVENUTO/RESISTENTE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
All'udienza del 03/10/2024 le parti hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI:
Per parte ricorrente:
pagina 1 di 9 “1) Pronunciare la separazione dei coniugi e uniti in Parte_1 CP_1
matrimonio il giorno 09.12.2002 in Kosovo, così come da certificato di matrimonio numero di serie M 00419769, registrato in Kosovo con numero 494;
2) disporre l'assegnazione della casa familiare sita a Isola della Scala (Vr) in via degli Emili,
n. 28 a favore della ricorrente;
3) disporre il collocamento della figlia con la madre presso la sua residenza;
Persona_1
4) disporre l'affido esclusivo della alla madre per le Persona_1 Parte_1
causali di cui in narrativa;
5) disporre che le visite padre - figlia siano disposte solo previo assenso e accordo espressi dalla madre della ragazza nell'interesse della minore e compatibilmente con i suoi impegni scolastici e/o extrascolastici.
6) disporre a carico del signor l'obbligo di corrispondere un contributo di Pt_1 mantenimento mensile complessivo per la figlia di € 500,00 o quella diversa somma ritenuta di giustizia, da versare alla signora mediante bonifico bancario Parte_1
continuativo ed in via anticipata entro il giorno 05 di ogni mese, oltre alla rivalutazione
ISTAT, con decorrenza dal mese di settembre 2022 oltre al 80% (ottanta per cento) delle spese per la prole come specificamente elencate nel Protocollo Famiglia siglato a Verona il
01.12.2020, alla sua sez. Terza, par. 2, lettera b), da rimborsare entro e non oltre una settimana dall'esibizione della relativa documentazione comprovante l'esborso. di seguito si riporta: … Omissis…
6) Disporre l'eventuale percepimento del 100% degli assegni per il nucleo famigliare in favore della signora con decorrenza da settembre 2022. Parte_2
7) Disporre a carico del signor n assegno di mantenimento mensile a favore della Pt_1
moglie di euro 400 o quella diversa somma ritenuta di giustizia, da versare alla signora mediante bonifico bancario continuativo ed in via anticipata entro il giorno Parte_1
05 di ogni mese, oltre alla rivalutazione ISTAT, con decorrenza dal mese di settembre 2022
IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre 15% per spese generali, IVA
e CPA come per legge, da liquidarsi ai sensi del D.M. 55/2014 e con l'ammissione in via definitiva della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato per la presente vertenza.
IN VIA ISTRUTTORIA: … omissis…”
Per il resistente/convenuto:
pagina 2 di 9 “1-Autorizzare i coniugi, i quali saranno liberi di stabilire la propria residenza dove lo riterranno più opportuno, a vivere separati, salvo l'obbligo di darsene reciproca comunicazione.
2-Assegnarsi la casa familiare, di Via degli Emili, n. 28 in Isola della Scala (VR) alla sig.ra he vi abiterà unitamente alla figlia. Pt_1
3. Affidarsi la figlia in modo condiviso ad entrambi i genitori che dovranno Persona_2
partecipare alle attività scolastiche, ludico ricreative e sportive e religiose della minore in pari misura.
4. Obbligarsi il sig. a corrispondere, a far data dalla domanda, alla sig.ra Pt_1 entro il 05 di ogni mese, la somma di € 300,00 per il mantenimento della figlia Pt_1
minore, da versarsi a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato alla sig.ra
Somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT. Pt_1
5-Stabilirsi al 50% l'obbligo del sig. di contribuire e/o rifondere alla sig.ra Pt_1
le spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie così come stabilite dal Pt_1
protocollo di diritto di famiglia in uso presso il Tribunale di Verona del 17.09.2020 che si da qui per integralmente riportato, con rimborso entro 7 giorni dall'esibizione delle pezze giustificative o dalla loro assunzione, a mezzo bonifico sul conto corrente intestato alla sig.ra
Pt_1
6- Stabilirsi il diritto-dovere del sig. di tenere con sé la figlia minore due Pt_1
pomeriggi alla settimana, indicativamente il martedì e giovedì (compatibilmente con i turni del lavoro) ed un fine settimana alternato da sabato mattina alla domenica sera, metà delle vacanze natalizie e pasquali alternando di anno in anno tra i genitori le festività, almeno due settimane anche non consecutive durante il periodo estivo.
7. Stabilirsi che gli assegni familiari siano beneficiati per intero dalla sig.ra Pt_1
8. Detrazioni per i figli nella misura del 50% per ciascun genitore.”
Per il Pubblico Ministero:
“Nulla si oppone”.
Motivi della decisione
Con sentenza non definitiva n. 1005/2023, pubblicata il 23/05/2023 e passata
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Vaccari Presidente dott. Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice dott. Claudia Dal Martello Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6808/2022 avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GINI Parte_1 C.F._1
SARA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Verona, Piazza Pradaval, n. 12,
RICORRENTE/ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
GUARIENTI PAOLO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA DEI
MONTECCHI 8, VERONA,
CONVENUTO/RESISTENTE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
All'udienza del 03/10/2024 le parti hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI:
Per parte ricorrente:
pagina 1 di 9 “1) Pronunciare la separazione dei coniugi e uniti in Parte_1 CP_1
matrimonio il giorno 09.12.2002 in Kosovo, così come da certificato di matrimonio numero di serie M 00419769, registrato in Kosovo con numero 494;
2) disporre l'assegnazione della casa familiare sita a Isola della Scala (Vr) in via degli Emili,
n. 28 a favore della ricorrente;
3) disporre il collocamento della figlia con la madre presso la sua residenza;
Persona_1
4) disporre l'affido esclusivo della alla madre per le Persona_1 Parte_1
causali di cui in narrativa;
5) disporre che le visite padre - figlia siano disposte solo previo assenso e accordo espressi dalla madre della ragazza nell'interesse della minore e compatibilmente con i suoi impegni scolastici e/o extrascolastici.
6) disporre a carico del signor l'obbligo di corrispondere un contributo di Pt_1 mantenimento mensile complessivo per la figlia di € 500,00 o quella diversa somma ritenuta di giustizia, da versare alla signora mediante bonifico bancario Parte_1
continuativo ed in via anticipata entro il giorno 05 di ogni mese, oltre alla rivalutazione
ISTAT, con decorrenza dal mese di settembre 2022 oltre al 80% (ottanta per cento) delle spese per la prole come specificamente elencate nel Protocollo Famiglia siglato a Verona il
01.12.2020, alla sua sez. Terza, par. 2, lettera b), da rimborsare entro e non oltre una settimana dall'esibizione della relativa documentazione comprovante l'esborso. di seguito si riporta: … Omissis…
6) Disporre l'eventuale percepimento del 100% degli assegni per il nucleo famigliare in favore della signora con decorrenza da settembre 2022. Parte_2
7) Disporre a carico del signor n assegno di mantenimento mensile a favore della Pt_1
moglie di euro 400 o quella diversa somma ritenuta di giustizia, da versare alla signora mediante bonifico bancario continuativo ed in via anticipata entro il giorno Parte_1
05 di ogni mese, oltre alla rivalutazione ISTAT, con decorrenza dal mese di settembre 2022
IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre 15% per spese generali, IVA
e CPA come per legge, da liquidarsi ai sensi del D.M. 55/2014 e con l'ammissione in via definitiva della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato per la presente vertenza.
IN VIA ISTRUTTORIA: … omissis…”
Per il resistente/convenuto:
pagina 2 di 9 “1-Autorizzare i coniugi, i quali saranno liberi di stabilire la propria residenza dove lo riterranno più opportuno, a vivere separati, salvo l'obbligo di darsene reciproca comunicazione.
2-Assegnarsi la casa familiare, di Via degli Emili, n. 28 in Isola della Scala (VR) alla sig.ra he vi abiterà unitamente alla figlia. Pt_1
3. Affidarsi la figlia in modo condiviso ad entrambi i genitori che dovranno Persona_2
partecipare alle attività scolastiche, ludico ricreative e sportive e religiose della minore in pari misura.
4. Obbligarsi il sig. a corrispondere, a far data dalla domanda, alla sig.ra Pt_1 entro il 05 di ogni mese, la somma di € 300,00 per il mantenimento della figlia Pt_1
minore, da versarsi a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato alla sig.ra
Somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT. Pt_1
5-Stabilirsi al 50% l'obbligo del sig. di contribuire e/o rifondere alla sig.ra Pt_1
le spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie così come stabilite dal Pt_1
protocollo di diritto di famiglia in uso presso il Tribunale di Verona del 17.09.2020 che si da qui per integralmente riportato, con rimborso entro 7 giorni dall'esibizione delle pezze giustificative o dalla loro assunzione, a mezzo bonifico sul conto corrente intestato alla sig.ra
Pt_1
6- Stabilirsi il diritto-dovere del sig. di tenere con sé la figlia minore due Pt_1
pomeriggi alla settimana, indicativamente il martedì e giovedì (compatibilmente con i turni del lavoro) ed un fine settimana alternato da sabato mattina alla domenica sera, metà delle vacanze natalizie e pasquali alternando di anno in anno tra i genitori le festività, almeno due settimane anche non consecutive durante il periodo estivo.
7. Stabilirsi che gli assegni familiari siano beneficiati per intero dalla sig.ra Pt_1
8. Detrazioni per i figli nella misura del 50% per ciascun genitore.”
Per il Pubblico Ministero:
“Nulla si oppone”.
Motivi della decisione
Con sentenza non definitiva n. 1005/2023, pubblicata il 23/05/2023 e passata
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