Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 114

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 114
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 114
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- Dott.ssa Francesca Cosentino Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 11011 del 2024 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi, vertente TRA
- ( ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Laura Vellone, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
- ( ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Annafranca Coppola, giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma;
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: separazione e divorzio giudiziale.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate dalle parti in data 12.12.2024.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ritualmente notificato, unitamente al decreto di fissazione d'udienza, il sig.
adiva questo Tribunale esponendo che: aveva contratto matrimonio Parte_1 con rito concordatario con la signora in data 18.07.1998 nel Comune di CP_1
Nerola (RM) (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Nerola atto n.8, parte II, Seria A, anno 1998), dal quale era nato il figlio (03.09.1999);
a Per_1 causa di incompatibilità di carattere e di vedute divergenti circa la conduzione familiare risalenti nel tempo, il matrimonio era entrato in crisi, divenendo intollerabile la prosecuzione della convivenza;
la comunione materiale e spirituale era venuta meno già nel 2016, acuendosi durante il periodo pandemico;
ulteriore elemento scatenante era stata la delicata situazione del figlio ;
per l'effetto, egli si era allontanato dalla Per_1 casa familiare nel mese di aprile 2023 andando a vivere assieme alla propria madre in un immobile di proprietà della sorella.
Tanto premesso, parte ricorrente, chiedeva la separazione con addebito alla moglie, l'assegnazione della casa familiare alla moglie, ove quest'ultima avrebbe vissuto unitamente al figlio , maggiorenne ma non economicamente autonomo;
si Per_1 dichiarava disponibile ad un contributo per il mantenimento del figlio di € 400 mensili
e chiedeva dichiararsi che ciascun coniuge avrebbe provveduto autonomamente al proprio mantenimento.
Con comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale, , aderendo CP_1 alla domanda di separazione e divorzio formulata dal marito, chiedeva il rigetto delle domande attoree nonché, di contro, che la separazione fosse addebitata al marito a causa delle condotte poste in essere da quest'ultimo in spregio ai doveri di assistenza familiare;
chiedeva inoltre l'assegnazione della casa familiare, ove avrebbe vissuto unitamente a
, un contributo per il mantenimento del figlio di € 600 mensili, oltre all'80% Per_1 delle spese straordinarie, nonché un assegno per il proprio mantenimento di € 400 mensili.
All'udienza del 10.12.2024 comparivano le parti e i loro procuratori i quali, dopo ampia discussione, formulavano proposte conciliative:
- in via meramente transattiva, il sig. sarebbe disponibile a riconoscere le Parte_1 seguenti somme: € 400 per il figlio , oltre al 50% delle spese straordinarie;
Per_1 200 per la moglie;
€ 200 forfettizzando le spese per utenze, condominio e assicurazione auto;

- in via meramente transattiva la signora si dichiara disponibile ad accettare le CP_1 seguenti condizioni: € 400 per il figlio , oltre al 50% delle spese straordinarie;
Per_1
€ 200 per la moglie;
€ 300 forfettizzando le spese per utenze, condominio e assicurazione auto. Al termine dell'udienza, vagliate le proposte formulate, la signora si dichiarava CP_1 disponibile ad accettare la proposta formulata da parte ricorrente.
A questo punto il Giudice Delegato, letti gli atti e sentite le parti, autorizzava i coniugi a vivere separati, e, preso atto dell'accordo di massima raggiunto dalle parti, ai sensi dell'art. 473 bis.51 cpc, concedeva termine di due giorni per la formalizzazione dell'accordo, riservando all'esito la causa al Collegio per la decisione. In data 12.12.2024 entrambe le parti depositavano note scritte: parte ricorrente chiedeva fossero accolte le condizioni rassegnate all'udienza del 10.12.2024, su cui si era raggiunta un'intesa di massima, mentre parte resistente, rivedeva la iniziale posizione rispetto all'udienza e si riportava alle conclusioni rassegnate nei propri atti.
Il Tribunale è chiamato a pronunciarsi in merito allo status separativo, nonché alle ulteriori domande e segnatamente quelle riguardanti l'addebito della separazione, richiesta da entrambe le parti, nonché le ulteriori domande afferenti all'assegno di mantenimento richiesto dalla moglie, il contributo per il mantenimento del figlio
, maggiorenne non autonomo, e,
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