Trib. Massa, sentenza 20/03/2024, n. 69
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Testo completo
Successivamente all'udienza del 20/03/2024, alle ore 12:12 compaiono i procuratori delle parti l'Avv. PETRONI PIERFRANCESCO per la parte ricorrente e la Dott.ssa FINI
FRANCESCA per la parte resistente. È pure presente il funzionario UPP Dott. che Persona_1 provvede all'assistenza del magistrato e all'odierna verbalizzazione.
IL GIUDICE
Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c. I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie.
Il giudice si ritira in camera di consiglio, previa richiesta delle parti di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura.
Il funzionario UPP termina l'attività di assistenza alle ore
12:15.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Erminia Agostini all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di Lavoro proc. n. 236/2022 promossa da: assistito dall'Avv. PETRONI PIERFRANCESCO Parte_1
1
CONTRO
Controparte_1
assistito dall'Avv. FINI FRANCESCA Controparte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente parte ricorrente, dipendente a tempo indeterminato del
[...]
, in qualità di ATA, immessa nei ruoli Controparte_2 dell'Amministrazione scolastica in data 1 settembre 2016, deducendo che aveva lavorato in ragione di molti contratti a tempo determinato su posti vacanti nell'organico di diritto o di fatto, lamentava che l'amministrazione non aveva riconosciuto la progressione di carriera col riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio per il periodo prestato con contratti a tempo determinato, con conseguente discriminazione rispetto agli assunti a tempo indeterminato.
Chiedeva quindi l'integrale e immediata valutazione del servizio preruolo ai fini della ricostruzione della carriera, rassegnando le seguenti conclusioni:
“-dichiarare il diritto della ricorrente al computo integrale di tutti gli anni di servizio pre-ruolo sin dalla data della sua conferma in ruolo;
dichiarare che, in conseguenza, alla ricorrente spetta il riconoscimento dell'intera sua anzianità di servizio sin dalla data della sua immissione in ruolo, con tutte le retribuzioni arretrate e con il trascinato contributivo e retributivo e così;
-condannare le Amministrazioni convenute a riconoscere alla ricorrente la sua anzianità di servizio, ad inquadrarla nel corretto gradone retributivo a far data dalla sua immissione in ruolo ed a corrisponderle le differenze retributive e contributive maturate per effetto del sottoinquadramento e sino alla sentenza per effetto dell' applicazione delle tabelle stipendiali allegate o di quelle più favorevoli che risultassero vigenti alla data della sentenza, con interessi e rivalutazione dal dì della debenza al saldo, con vittoria di spese ed onorari di lite da liquidarsi a favore del sottoscritto procuratore, antistatario”.
I – NORMATIVA NAZIONALE
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In base all'art. 526 del D.Lgs. n. 297/1994 al personale non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale di ruolo, senza alcun riconoscimento dell'anzianità di servizio.
Ai sensi dell'art. 79 CCNL 2006-2009 e dei successivi CCNL, invece, al personale di ruolo scolastico è attribuito un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali ed il passaggio tra una posizione stipendiale e l'altra può essere acquisito al termine dei periodi previsti dall'allegata
Tabella 2, sulla base dell'accertato utile assolvimento di tutti gli obblighi inerenti alla funzione e cioè in caso di servizio reso in difetto di applicazione di sanzioni disciplinari definitive implicanti la sospensione dal servizio.
A seguito della crisi economica e dei noti problemi occupazionali, le parti sociali hanno puntato a favorire la stabilizzazione, a detrimento degli automatismi stipendiali.
L'art. 9, comma 17 del D.L. n. 70/2011, convertito con modificazioni dalla legge 12-7-2011 n. 106, ha previsto la definizione, con decreto del
[...]
di concerto con il Ministro Controparte_3 dell'Economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo ed ATA per gli anni 2011-2013.
Per garantire la sostenibilità economica e finanziaria del piano e la conseguente immissione in ruolo del personale con il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto scuola stipulato il 4-08-2011 ai sensi dell'art. 9, comma 17, del D. L. 13 maggio 2011 n. 70, convertito con modificazioni nella legge n. 106 del 12 luglio
2011, è stata ritenuta necessaria una rimodulazione (“in peius”) delle posizioni stipendiali contrattualmente previste.
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In particolare l'art. 2, comma 1 ha previsto l'abolizione della fascia stipendiale "3-8 anni" (c.d. primo “gradone”).
Peraltro i commi 2 e 3 hanno introdotto una disciplina transitoria, a salvaguardia dell'anzianità pregressa dei dipendenti a tempo indeterminato già in servizio alla data del
1/9/2010, diversamente modulata a seconda che a quella data fosse o meno maturata la prima progressione (al compimento del terzo anno di servizio), prevedendosi quindi nel primo caso la conversione delle differenze perdute a causa dell'abolizione del primo “gradone” stipendiale in un assegno ad personam e nel secondo caso (permanenza nella fascia 0-2) il differimento del predetto assegno al compimento del tempo necessario a maturare la prima progressione.
In altri termini coloro che erano già stati assunti prima del cambiamento peggiorativo della progressione economica ed avevano già maturato la prima fascia o avevano la prospettiva di maturarla, hanno conservato l'una e l'altra sotto il profilo economico e non giuridico.
II – NORME DI RANGO SUPERIORE. OBBLIGO DI DISAPPLICAZIONE
DELLA NORMATIVA NAZIONALE
Peraltro, l'esclusione dei lavoratori a tempo determinato da alcuni istituti contrattuali è discriminatoria, vietata dalla direttiva 1999/70/CE clausola 4 accordo quadro che prevede:
“Principio di non discriminazione (clausola 4) – 1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive….”
Di tale direttiva è stata fatta applicazione nel decreto legislativo 368/2001. In particolare l'art. 6 (“Principio di non discriminazione) prevede la parità di condizioni di impiego: “Al prestatore di lavoro con contratto a tempo
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determinato spettano le ferie e la gratifica natalizia o la tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine”.
La differenziazione di trattamento economico tra docenti supplenti e di ruolo non pare giustificata né da differenze qualitative delle prestazioni rispetto a quelle effettuate dai dipendenti a tempo indeterminato, né dall'impossibilità di raggiungere obiettivi, assumere responsabilità e completare progetti, in considerazione del limitato orizzonte temporale del rapporto di lavoro.
La Corte Cost. nella pronuncia 146/2013 ha rilevato che “…la giurisprudenza comunitaria ha evidenziato in più di una occasione (Corte di giustizia, sentenza 13 settembre 2007,
[...]
nonché sentenza 15 aprile 2008, Impact) che la Persona_2 citata clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato – che stabilisce il principio di non discriminazione a favore del personale assunto a tempo determinato – è incondizionata e sufficientemente precisa, sicché può essere invocata dinanzi ad un giudice nazionale;
che, in base a detta clausola, «a parità di qualità e quantità della prestazione lavorativa, non si giustifica un trattamento economico differenziato a scapito del personale temporaneo….”.
Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, l'unico limite che giustifica un trattamento differenziato, e cioè la sussistenza di ragioni oggettive, non può essere ravvisato dalla mera circostanza che un impiego sia qualificato di ruolo in base all'ordinamento interno e presenti alcuni aspetti caratterizzanti il pubblico impiego (cfr. Corte di Giustizia
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II Sez. 13 settembre 2007 causa 307/05 punti da 26 Per_2
a 29;
Corte di Giustizia 22 dicembre 2010 cause riunite 444/09
e 456/09 e Torres). Per_3
La Corte di Giustizia ha definito la nozione di ragioni