Trib. Milano, sentenza 05/11/2024, n. 4882
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Testo completo
N. 7021 /2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa J M, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. Z F Parte_1
P, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Vallo della
Lucania alla via Andrea de Hippolytis n.15, come da procura in atti
- RICORRENTE -
contro
, l' Controparte_1 [...]
tutti Controparte_2 rappresentati e difesi dall'avv. F S e dall'avv. S R, elettivamente domiciliati in via Soderini n.24, come da procura in atti CP_2
-RESISTENTE -
OGGETTO: carta docente
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data
05/06/2024 ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
al fine di sentirlo condannare ad attribuirgli la carta Controparte_1
elettronica di cui all'art. 1, comma 121, della l. n. 107/15 dell'importo nominale di
€ 500,00 per l'anno scolastico 2022/2023.
Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario.
Il ricorrente, attualmente inserito nelle GRADUATORIE PROVINCIALI E DI
ISTITUTO DI SUPPLENZA AA.SS. 2024/25 E 2025/26 come da documentazione depositata in giudizio, ha dichiarato di aver svolto nell'a.s.
2022/2023 le mansioni di insegnante in virtù del contratto di lavoro a tempo determinato depositato in giudicio ( cfr doc.2) durante il quale non ha usufruito della c.d. carta docente, a suo dire, illegittimamente riservata ai soli docenti di ruolo.
La prospettazione difensiva della ricorrente, ricostruito il quadro normativo di riferimento, si basa sull'assunto che l'art. 1 della L.n.107/2017 nel limitare il beneficio della c.d. “ carta docente” al solo personale a tempo indeterminato si pone in contrasto con il principio eurocomunitario di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro del 18.03.1999 sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70, apparendo, altresì, contraria ai precetti costituzionali di cui agli artt. 3,35 e 97 Cost in quanto viola i principi di non discriminazione e di buon funzionamento della PA, nonché in contrasto con
l'obbligo di formazione del personale a tempo determinato previsto dagli artt. 29,
63 e 64 del CCNL “Contratto Scuola”.
Il ministero convenuto ritualmente costituitosi, ha eccepito la carenza di interesse del ricorrente sul presupposto che il contratto di docenza è scaduto già il
30.06.2023 e ciò determinerebbe il venir meno: conseguentemente, anche quell'obbligo formativo facente capo al docente. Ragion per cui, la stessa L. n.
107/2015, all'art. 3, co. 2, prevede che “la carta non è più fruibile all'atto della cessazione del servizio”.
Nel merito, ha contestato in fatto e in diritto le tesi attoree, chiedendone il rigetto, non ritenendo possibile alcuna interpretazione estensiva della normativa richiamata. Con vittoria delle spese di lite.
2
All'udienza del 08/10/2024 l'avvocato di parte ricorrente ha precisato che la domanda volta ad ottenere la carta docente è limitata all'annualità 2022/2023 rappresentando un mero refuso l'indicazione dell'annualità 2021/2022.
All'udienza del 05.11.2024 il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria, ha invitato parte ricorrente, non comparso il
convenuto, alla discussione della causa all'esito della quale ha CP_1
pronunciato sentenza.
*
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le seguenti motivazioni.
Nel merito, la cornice normativa di riferimento deve individuarsi nell'art. 1, comma 121, della l. 13 luglio 2015, n. 107, il quale così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche informato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea Controparte_3
magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero
a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla
Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il comma 124 stabilisce che “nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”.
3
Il D.P.C.M. 23 settembre 2015 rubricato “modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” ha così individuato i destinatari della suddetta Carta elettronica: “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”
(art.2). Il successivo comma 4 ribadisce che “la Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1”.
Il successivo D.P.C.M. del 28.11.2016 all'art 3, ha confermato che «la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari».
In tale contesto si inserisce altresì la nota prot. 15219 del 15.10.2015, il CP_4
cui punto n. 2 rubricato «Destinatari» dispone che «La Carta del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle
Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale compresi i docenti di periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari (art.2 DPCM)».
Dalla lettura di tali disposizioni, emerge l'evidente esclusione dei docenti con contratto a tempo determinato dal novero dei destinatari della Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente.
*
Ebbene, la questione è stata ampiamente dibattuta da questo Tribunale e avuto riguardo alla questione oggetto dell'odierno contendere, in un giudizio analogo, questo Giudice ha già avuto modo di osservare quanto segue:
“Giova, al riguardo, richiamare la pronuncia della Corte di Giustizia Europea che, con ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022 resa
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa J M, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. Z F Parte_1
P, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Vallo della
Lucania alla via Andrea de Hippolytis n.15, come da procura in atti
- RICORRENTE -
contro
, l' Controparte_1 [...]
tutti Controparte_2 rappresentati e difesi dall'avv. F S e dall'avv. S R, elettivamente domiciliati in via Soderini n.24, come da procura in atti CP_2
-RESISTENTE -
OGGETTO: carta docente
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data
05/06/2024 ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
al fine di sentirlo condannare ad attribuirgli la carta Controparte_1
elettronica di cui all'art. 1, comma 121, della l. n. 107/15 dell'importo nominale di
€ 500,00 per l'anno scolastico 2022/2023.
Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario.
Il ricorrente, attualmente inserito nelle GRADUATORIE PROVINCIALI E DI
ISTITUTO DI SUPPLENZA AA.SS. 2024/25 E 2025/26 come da documentazione depositata in giudizio, ha dichiarato di aver svolto nell'a.s.
2022/2023 le mansioni di insegnante in virtù del contratto di lavoro a tempo determinato depositato in giudicio ( cfr doc.2) durante il quale non ha usufruito della c.d. carta docente, a suo dire, illegittimamente riservata ai soli docenti di ruolo.
La prospettazione difensiva della ricorrente, ricostruito il quadro normativo di riferimento, si basa sull'assunto che l'art. 1 della L.n.107/2017 nel limitare il beneficio della c.d. “ carta docente” al solo personale a tempo indeterminato si pone in contrasto con il principio eurocomunitario di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro del 18.03.1999 sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70, apparendo, altresì, contraria ai precetti costituzionali di cui agli artt. 3,35 e 97 Cost in quanto viola i principi di non discriminazione e di buon funzionamento della PA, nonché in contrasto con
l'obbligo di formazione del personale a tempo determinato previsto dagli artt. 29,
63 e 64 del CCNL “Contratto Scuola”.
Il ministero convenuto ritualmente costituitosi, ha eccepito la carenza di interesse del ricorrente sul presupposto che il contratto di docenza è scaduto già il
30.06.2023 e ciò determinerebbe il venir meno: conseguentemente, anche quell'obbligo formativo facente capo al docente. Ragion per cui, la stessa L. n.
107/2015, all'art. 3, co. 2, prevede che “la carta non è più fruibile all'atto della cessazione del servizio”.
Nel merito, ha contestato in fatto e in diritto le tesi attoree, chiedendone il rigetto, non ritenendo possibile alcuna interpretazione estensiva della normativa richiamata. Con vittoria delle spese di lite.
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All'udienza del 08/10/2024 l'avvocato di parte ricorrente ha precisato che la domanda volta ad ottenere la carta docente è limitata all'annualità 2022/2023 rappresentando un mero refuso l'indicazione dell'annualità 2021/2022.
All'udienza del 05.11.2024 il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria, ha invitato parte ricorrente, non comparso il
convenuto, alla discussione della causa all'esito della quale ha CP_1
pronunciato sentenza.
*
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le seguenti motivazioni.
Nel merito, la cornice normativa di riferimento deve individuarsi nell'art. 1, comma 121, della l. 13 luglio 2015, n. 107, il quale così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche informato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea Controparte_3
magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero
a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla
Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il comma 124 stabilisce che “nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”.
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Il D.P.C.M. 23 settembre 2015 rubricato “modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” ha così individuato i destinatari della suddetta Carta elettronica: “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”
(art.2). Il successivo comma 4 ribadisce che “la Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1”.
Il successivo D.P.C.M. del 28.11.2016 all'art 3, ha confermato che «la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari».
In tale contesto si inserisce altresì la nota prot. 15219 del 15.10.2015, il CP_4
cui punto n. 2 rubricato «Destinatari» dispone che «La Carta del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle
Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale compresi i docenti di periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari (art.2 DPCM)».
Dalla lettura di tali disposizioni, emerge l'evidente esclusione dei docenti con contratto a tempo determinato dal novero dei destinatari della Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente.
*
Ebbene, la questione è stata ampiamente dibattuta da questo Tribunale e avuto riguardo alla questione oggetto dell'odierno contendere, in un giudizio analogo, questo Giudice ha già avuto modo di osservare quanto segue:
“Giova, al riguardo, richiamare la pronuncia della Corte di Giustizia Europea che, con ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022 resa
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