Trib. Firenze, sentenza 11/04/2024, n. 1213

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Firenze, sentenza 11/04/2024, n. 1213
Giurisdizione : Trib. Firenze
Numero : 1213
Data del deposito : 11 aprile 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 - Seconda sezione civile nella persona del giudice on. Liliana Anselmo, all'esito della scadenza dei termini assegnati ex art. 127 ter c.p.c. e ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., emette
S E N T E N Z A nella causa civile di 1° grado iscritta in data 24.01.2022 al N. R.G.C.A. 753/2022, promossa da
ON OM, rappresentato e difeso dall'avv. Rosanna PETTE'
-attore- contro
IG GU e NA RD, quali genitori esercenti la potestà parentale su RE IG, rappresentati e difesi dall'avv. Lorenzo FIDOLINI
-convenuti-
OGGETTO: lesione personale
Conclusioni
Per l'attore: NEL MERITO IN TESI accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa è avvenuto per fatto e colpa esclusiva dei Sig.ri IG ID e OM SA, quali esercenti la potestà genitoriale sulla minore RE IG, e per l'effetto condannarei convenuti in solido tra loro al pagamento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attore, così quantificati per un importo di € 33.616,00 oltre ad ulteriori euro 1.000,00 per i danni al motociclo ed euro 1.569,00 per spese mediche documentate per un totale di euro 36.185,00 dal quale andranno detratte euro 2.700,00
(danni non patrimoniali) ed euro 1.000,00, ricevute dal Sig. IC ON a titolo di acconto ovvero alla somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, ed oltre agli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro al saldo. IN VIA ISTRUTTORIA:Rinnova richiesta di CTU medico legale volta ad accertare i danni odontoiatrici tutti ed a quantificare il costo di un intervento di rispristino, nonché il nesso eziologico tra i suddetti danni ed il sinistro de quo.
Per i convenuti: IN TESI, accertato che l'evento oggetto di causa si è verificato per colpa paritetica e concorrente del conducente IC ON e del pedone RE IG, dichiarare congrue e satisfattive le somme inviate dalla compagnia di MO S.p.a. pari ad euro 1.450,00 per il risarcimento dei danni materiali, di cui euro 200,00 per le spese legali ed euro 3.000,00 per il ristoro delle lesioni subite e per l'effetto respingere ogni ulteriore pretesa perché infondata in fatto ed in diritto, vinte le spese;
IN IPOTESI, liquidare le somme che risulteranno di giustizia all'esito dell'istruttoria e al netto delle somme corrisposte ed offerte ante litem pari ad euro 1.450,00 per il risarcimento dei danni materiali, di cui € 200,00 per le spese legali ed € 3.000,00 per il ristoro delle lesioni subite, nei limiti del dovuto e del provato. Con compensazione quanto meno parziale delle spese di lite.

Concisa esposizione dei fatti
In atto di citazione il sig. ON OM espone:
--che in data 29 ottobre 2019 - ore 14,55 circa - in Firenze, Viale Giannotti, l'attore era alla guida del proprio motociclo Piaggio Beverly tg. EP50205 provenendo da lato
Piazza Bartali con direzione Gavinana, quando, all'altezza dell'intersezione con Via
Uguccione della Faggiola, notava un pedone che iniziava ad attraversare Viale Giannotti nonostante avesse luce semaforica rossa nella sua direzione, per cui iniziava la manovra di frenata;
ciò nonostante, andava ad impattare contro la minore RE IG;

--che egli cadeva a terra procurandosi lesioni personali per cui veniva trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Santa Maria Annunziata SOC per le cure del caso;
seguiva un periodo di malattia dalla quale residuavano dei P.P.;

--che interveniva la Polizia Municipale di Firenze per i rilievi del caso;

--che richiedeva i danni complessivamente subiti ai genitori della minore, ricevendo ante litem una somma dalla società MO S.p.a., quale Compagnia che assicurava i convenuti per la R.C.;

--che accettava la somma a titolo di acconto del maggior avere, per cui agisce in questa sede per ottenere l'integrale risarcimento.
Si costituivano ritualmente in giudizio i convenuti contestando fermamente la domanda attorea, sia in punto di an che di quantum debeatur, dando atto di aver corrisposto pro bono pacis e su base concorsuale (50%) l'importo di euro 3.000 (a titolo di danno non patrimoniale) ed euro 1450 per danno patrimoniale, di cui euro 200 per spese legali.
La causa è stata istruita con l'assunzione di prove testimoniali e con l'espletamento di CTU medico legale.
Sulle conclusioni come sopra riportate la causa viene oggi decisa, previa assegnazione di termini per il deposito di comparse conclusionali.
Motivi della decisione
La domanda viene accolta nei limiti e per le ragioni che seguono.
Occorre dare atto che ante causam ASSIMOCO S.p.a. (quale Compagnia di
Assicurazione per la Responsabilità Civile dei due convenuti) ha corrisposto all'attore
2
l'importo di euro 4.250,00 (euro 4.450,oo, detratti euro 200 per spese legali) sulla scorta di una ritenuta sua pari responsabilità (al 50%) nella verificazione del sinistro de quo.
Tale valutazione ha trovato riscontro nell'odierno processo all'esito dell'istruttoria espletata.
Occorre previamente considerare che in materia di responsabilità civile da sinistri stradali, stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all'art. 2054 primo comma c.c., ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito occorre in concreto provare la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente (v. ordinanza Cass. Sez. III^
13.7.2023 nr. 20137);
il conducente ha dunque l'onere di provare che il pedone ha tenuto una condotta anomala, violando le regole del Codice della Strada e ponendosi imprevedibilmente ed improvvisamente dinanzi alla traiettoria del veicolo (Cass.
16/6/2003 n. 9620;
Cass. 1176/2010 n. 14064;
Cass. 18/11/2014 n. 24472) e Cass.
18/11/2014 n. 24472).
La presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'art.
2054, comma 1, c.c.
, invero, non opera in contrasto con il principio della responsabilità per
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