Trib. Modena, sentenza 29/11/2024, n. 619
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Presidente e Relatore
dott.ssa Susanna Zavaglia Giudice
dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 2935/2024 vg promosso dai coniugi:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
FONTANA ASSUNTA, con domicilio eletto presso lo studio del proprio difensore
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
FONTANA ASSUNTA, con domicilio eletto presso lo studio del proprio difensore
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
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- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata il 04/07/2024
dai coniugi predetti;
- Considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con
lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del
provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito
dall'art. 127 c.p.c.;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta
nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge e di
confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dall'udienza
presidenziale del 04/09/2023, tenutasi nella forma della trattazione scritta, in seno alla
procedura di separazione consensuale RG.N. 3809/2023, omologata con sentenza n.
1404/2023 del 06/09/2023;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi
possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa
dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e di non
avere nulla a pretendere l'uno dall'altro a titolo di contributo al mantenimento;
2) Nella ex casa coniugale, sita a Nonantola, Via Prati n. 23 – Lettera 14, interno 1, di
proprietà del IG. , continuerà ad abitarvi