Trib. Civitavecchia, sentenza 03/01/2025, n. 1

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Civitavecchia, sentenza 03/01/2025, n. 1
Giurisdizione : Trib. Civitavecchia
Numero : 1
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 419/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CIVITAVECCHIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Maria Emanuela Ragusa ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 419/2022 promossa da:
IU LA TA (C.F. [...]) rappresentato e difeso dall'Avv. DI MEO
MARIO
RICORRENTE
Contro
ZO RL (C.F.15092491008), rappresentato e difeso dall'Avv. BERNARDINI BETTI
VALERIO
RESISTENTE

CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 447 bis cpc, depositato nel gennaio 2022 e ritualmente notificato il 18.5.2022, La
TA PE, locatore in virtù di contratto 13.5.1998 dell'immobile ad uso commerciale, svolgente
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attività di ristorazione, sito in Fiumicino, Viale Traiano nr. 145/147, inizialmente locato a CIGNO
BIANCO s.a.s. con canone attuale di Euro 2.500,00 mensili, deduceva che nel corso del tempo vi
erano stati diversi subentri nel godimento mediante la cessione dell'azienda e con essa nel contratto di
locazione, prima alla NUOVA ANCORA s.r.l., poi all'ANTICO MOLO s.r.l. amministrata da
NC CA , che poi mutava in ANTICO MOLO s.a.s di NC CA & C., posta
successivamente in liquidazione, che trasferiva di fatto la conduzione dell'immobile ad ZO
srls dal mese di maggio 2019, alla quale ultima attribuiva la morosità nel pagamento del canone per
un importo di Euro 38.800,00.
PE La TA lamentava che l'immobile condotto in locazione da ZZ, aveva corrisposto il
canone da maggio 2019 ma che successivamente lo aveva ridotto fino ad interromperlo completamente
a decorrere dal novembre 2021, contraendo un debito di Euro 38.800,00;
concludeva in via principale per l'accertamento della cessione del contratto di locazione e per la condanna della conduttrice a corrisponderle l'importo fino ad allora di maturato Euro 38.000,00;
chiedeva poi la risoluzione del
contratto di locazione e la condanna di ZZ al rilascio del bene.
In via subordinata il ricorrente chiedeva di accertare l'occupazione sine titulo da parte di ZZ srls
con obbligo di riconsegnargli l'immobile e di pagargli l'indennità di occupazione di importo pari al
canone convenuto.
Si è costituita la ZZ srls che, contestando le asserzioni di parte ricorrente riconosceva l'avvenuta
cessione alla stessa del contratto di locazione dal 10.4.2019;
inoltre si richiamava ai precedenti
intestatari delle cessioni del contratto di cui ST srls unipersonale che intendeva chiamare in garanzia
per essere da quest'ultima manlevata da eventuali condanne di pagamento.
La società resistente eccepiva inoltre l'improcedibilità della domanda per omessa mediazione e
formulava domanda riconvenzionale con la quale, deducendo la nullità del canone “a scaletta”
rivendicava la compensazione dei maggiori importi pagati dalle precedenti conduzioni con le somme
da lei dovute.
Rigettata la richiesta di chiamata in causa della cedente ST srls la causa, senza necessità di
istruttoria, è giunta in decisione.
La domanda proposta da PE La porta è fondata e va accolta.
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E' la stessa ZZ ad aver confermato di essere stata giustamente evocata in giudizio in qualità di
conduttrice per essere l'ultima cessionaria delle plurime cessioni realizzate dalle varie società che si
sono succedute nel corso del rapporto.
Dal mese di aprile dell'anno 2019, il contratto di locazione che La TA ha azionato con il presente
procedimento è
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