Trib. Reggio Calabria, sentenza 27/02/2024, n. 268
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Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati: dott. G C - Presidente dott. F C - Giudice dott.ssa M M - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n.2733 R.G.A.C. dell'anno 2019 riservata in decisione all'udienza del 3.10.2023 , vertente
TRA
nata il 28.2.1978 a REGGIO DI CALABRIA (RC) Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. M F R , giusta procura in calce al ricorso introduttivo, presso il cui studio in Reggio Calabria alla via VIA CAVOUR, 1
REGGIO CALABRIA ha eletto domicilio.
-ricorrente-
( C.F. ) nato a Mangalore in INDIA il Parte_2 C.F._1
13/11/1977 , rappresentato e difeso dall'avv. G I presso il cui studio alla via G.Galilei n.4, ha eletto domicilio, giusta procura in atti;
-resistente nata il 10.2.2000 a Reggio Calabria CP_1
-interveniente non costituita
NONCHE'
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO
CALABRIA
-interveniente-
Conclusioni delle parti
All'udienza del 3.10.2023 le parti hanno precisato le conclusioni, rinunciando ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. chiedendo la decisione della causa.
L'ufficio del P.M. in data 9.12.2021 “vistava” il ricorso, senza formulare conclusioni.
IN FATTO ED IN DIRITTO
La presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c.
Con ricorso depositato il 23/07/2019 , chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di volere riconoscere a favore delle figlie della coppia e un CP_1 Per_1 contributo mensile al mantenimento delle stesse a carico del padre convenuto
[...]
La ricorrente deduceva in particolare che: Parte_2
- la coppia aveva contratto matrimonio concordatario il 10.2.2000 in Reggio
Calabria;
- dal matrimonio erano nate due figlie : il 5.8.2000 ed il 14.11.2001 Noemi;CP_1
- con sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria n. 7 del 2008 veniva delibata la sentenza canonica di annullamento del matrimonio;
- successivamente alla nascita della secondogenita il resistente si era allontanato dalla famiglia interrompendo la frequentazione con le figlie;
- la ricorrente insieme alle figlie rimaneva ad abitare presso l'immobile di proprietà del nonno paterno , il quale l'aveva lasciata a loro disposizione oltre a contribuire al mantenimento delle stesse per la somma di euro 400,00 al mese;
- dal 2018 la figlia si era trasferita a Milano seppur non fosse ancora CP_1
economicamente autosufficiente;
- permaneva l'esigenza di contribuire al mantenimento delle figlie seppur maggiorenni con onere a carico del padre;
- dovevano attribuirsi le spese del giudizio al resistente.
Si costituiva in giudizio con comparsa depositata il 21.10.2019 il Parte_2 quale confermando sostanzialmente la ricostruzione della vicenda matrimoniale, deduceva specificatamente che :
- il resistente aveva lasciato la casa familiare ormai da moltissimi anni;
- detta abitazione risultava di proprietà del (padre del Persona_2 resistente) e della signora (zia paterna del resistente) e sin dall'anno 2001 Persona_3 la e le figlie avevano usufruito gratuitamente di detto immobile;Pt_1
- nel mese di agosto 2018 la figlia si è trasferita in provincia di Milano non in CP_1 maniera “precaria” come indicato da controparte, bensì in maniera definitiva.
La parte resistente concludeva pertanto chiedendo:
- il rigetto della domanda di mantenimento a favore della figlia ;CP_1
- di statuire l'importo dell'assegno di mantenimento a carico del padre con riferimento alla figlia della coppia Persona_4
- disporre il rilascio dell'immobile occupato dalla ricorrente e dalla figlia in Persona_4 favore dei proprietari e ;con vittoria di spese e Persona_2 Persona_3 competenze del giudizio.
Fissata la prima udienza di comparizione delle parti e concessi i termini di cui all'art.
183, co. 6 c.p.c. , il procedimento è proseguito con l'intervento ex art. 107 c.p.c. richiesto dal Tribunale, della figlia maggiore della coppia, in quanto incontestato risultava
l'assunto secondo il quale la stessa si fosse allontanata da Reggio Calabria, per come emerso a seguito dell'introduzione del ricorso di amministrazione di sostegno a favore di a fronte delle vulnerabilità di questa ,riscontrate dalla madre. Tuttavia il CP_1
Giudice tutelare rigettava il Ricorso ex art. 404 e segg. c.c., recante il n. 3108/18
R.G.V.G., proposto da a favore della figlia, in assenza dei Parte_1 presupposti di legge.
L'assunto del trasferimento nella città di Milano di è stato poi comunque CP_1 confermato dalla stessa ricorrente anche negli atti del presente giudizio ove è rappresentato che la abbia dovuto prendere atto del desiderio della figlia Pt_1 maggiore di vivere in maniera del tutto autonoma e di limitare al minimo i contatti CP_1 con i familiari.
In ogni caso, regolarmente citata nel presente giudizio, non ha intesto CP_1 intervenire formulando esplicite richieste di mantenimento a proprio favore o alcuna altra domanda.
La causa è proseguita quindi con l'ascolto di limitatamente alla circostanza Persona_4 di convivenza della stessa con la madre, al solo evidente fine di sostenere la legittimazione a proporre la domanda in suo favore da parte della madre. Di conseguenza, avendo avuto esito positivo(sussistenza della convivenza con la madre) la dichiarazione resa sotto il vincolo della testimonianza resa da non vi è stata Per_1 ragione di ricorrere anche nel suo caso all'art. 107 c.p.c., in quanto attuale doveva ritenersi la legittimazione concorrente della madre a proporre la domanda di contributo al mantenimento a favore della figlia.
La contestazione era infatti sorta nel corso del giudizio, tanto che la parte resistente, diversamente dalla fase iniziale della causa ha inteso opporsi alla domanda di contributo al mantenimento di a carico del padre sulla base della sua Persona_4 intervenuta indipendenza economica e non convivenza con la madre.
Ed inoltre, nelle more del presente giudizio , la è stata destinataria di Pt_1 un'azione di rilascio proposta dai proprietari dell'abitazione che occupava sin dall'inizio del matrimonio, e sua sorella , conclusasi con sentenza di Persona_2 Per_3 questo Tribunale n° 246/23, in esecuzione forzata della quale, previo atto di precetto e preavviso di rilascio, il bene è stato rilasciato nella disponibilità dei medesimi proprietari il 14 novembre 2023. La domanda di rilascio dell'immobile formulata dal
è stata di conseguenza rinunciata in comparsa conclusionale. Per_2
Precisate le conclusioni all'udienza del 3.10.2023 la causa veniva riservata al collegio per la decisione, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
Preliminarmente occorre sottolineare che nessun provvedimento di rilascio immobile avrebbe potuto essere adottato da questo Tribunale, non attenendo la materia strettamente alle questioni proponibili al “Giudice della famiglia”. Ed invero, la fattispecie non rientra tra quelle inquadrabili secondo l'istituto dell'assegnazione della casa coniugale in virtù dell'inapplicabilità in via analogica dell'istituto alle coppie non unite in matrimonio, avendo potuto quindi unicamente rimandare, nel caso di specie,
alle regole proprietarie per la regolamentazione del diritto di abitazione preteso dalle parti. Pur non volendo accedere a tale tesi in ogni caso, ed a fortiori, alcuna altra pronuncia può comunque essere emessa da questo Giudicante essendo già intervenuta sentenza(n. 246\2023) che attribuisce diritti reali di spettanza ai legittimi proprietari dell'immobile - sito in Reggio Calabria, frazione Pellaro, Via Lia n. 29, piano 2 f.t.- ed essendo già eseguito il relativo provvedimento di rilascio dell'abitazione. Ne deriva la dichiarazione di non luogo a provvedere sulla domanda di rilascio dell'immobile de quo originariamente formulata dalla parte resistente e successivamente rinunciata dalla stessa secondo quanto specificato in comparsa conclusionale.
1. Mantenimento dei figli maggiorenni.
Quanto alla domanda di mantenimento delle figlie maggiorenni della coppia, la domanda formulata in ricorso può essere solo parzialmente accolta per i motivi di seguito espressi.
Preliminarmente il Tribunale sottolinea che l'obbligo di educare e mantenere la prole sorge per il solo fatto della procreazione ,ex artt.147 e 148 c.c., sicchè nel caso di specie, a nulla rileva l'avvenuto annullamento dell'unione sponsale a fronte della incontestata filiazione e dell'attribuzione di paternità di e n capo a CP_1 Per_1 [...]
Parte_2
Tanto premesso, si osserva ancora, in iure, che il dovere di mantenimento dei figli è sancito dall'art.30, comma 1, Cost., a norma del quale “è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio”, nonchè dalle norme del codice civile: l'art. 147 c.c. richiama il principio della carta costituzionale circa il dovere di mantenimento dei figli a carico dei genitori, puntualizzando, altresì, che ciò avvenga nel rispetto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni dei figli.
Nel 2013, il legislatore ha dedicato peculiare attenzione allo specifico tema del mantenimento del figlio maggiorenne, introducendo l'art. 337 septies c.c., che, al comma 1, recita «il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico». La non indipendenza economica deve essere valutata , come già rilevato,
secondo elementi del caso concreto e su insegnamento della Corte di Cassazione : “ con rigore proporzionalmente crescente, in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura” ( Cass. 22 giugno 2016, n. 12952;Cass.
7 luglio 2004, n. 12477), a tale scopo , anche di recente, gli hanno posto Parte_3
l'accento sul nuovo modo di intendere il rapporto tra genitori e figli, il cui filo conduttore è il richiamo del figlio al dovere di autoresponsabilità che si contrappone ad un assistenzialismo incondizionato dei genitori (Cass. Ord. n. 17183 del 14 agosto
2020, cit.).
Secondo la prospettiva dei Giudici di legittimità, dalla quale non vi è ragione di discostarsi, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del diritto al mantenimento del figlio maggiorenne -che debbono costituire oggetto di accertamento da parte del giudice del merito, sono integrati: (a) dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento;(b) dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro (v. ex aliis Cass. Sez. 1 n. 17183-20 e Cass. 7 ottobre 2022, n. 29264).
Dunque, l'obbligazione di contribuzione a favore dei figli maggiorenni cessa allorquando venga raggiunta l' indipendenza economica del figlio il quale, mediante un'attività lavorativa stabile, continuativa con un reddito corrispondente alla professionalità acquisita nel corso degli anni di studio, è in grado di provvedere direttamente alle proprie esigenze.
Nella fattispecie in esame, la figlia maggiorenne della coppia, risulta ancora Per_1 di giovanissima età ed ha conseguito diploma solo nell'anno 2020, cercando di inserirsi gradatamente nel mondo del lavoro, non riuscendo , comprensibilmente in ragione dell'età e dell'assenza di specifici titoli professionali, allo stato, a raggiungere una stabilità economica che le consenta di potersi qualificare come indipendente sul piano reddituale.
Posto l'accoglimento della domanda di contributo al mantenimento di a Persona_4 carico del padre, residua unicamente stabilirne il quantum , avuto riguardo delle entrate economiche documentate dalle parti ed in considerazione delle prevedibili esigenze di vita quotidiana corrispondenti all'età della stessa. E' emerso dalla francamente scarna documentazione depositata dalle parti, che la svolga Pt_1 attività lavorativa di insegnante e che percepisca pensione di Parte_2 invalidità di talchè a carico dello stesso non può che attribuirsi un contributo minimo di mantenimento della figlia pari ad euro 300,00 mensili , oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso al Tribunale di Reggio Calabria.
Diversamente, per ciò che concerne la posizione di il Collegio deve CP_1 dichiarare definitivamente la carenza di legittimazione ad agire della madre ricorrente ed in assenza di domanda formulata dalla parte interveniente ex art. 107
c.p.c. la richiesta formulata in ricorso deve essere rigettata.
La domanda, infatti, è priva di fondamento in quanto ella risulta trasferita già da diversi anni fuori città ed avendo interrotto, o comunque reso molto diluiti i contatti con i familiari, per stessa ammissione della può agevolmente presumersi Pt_1 che riesca autonomamente a provvedere ai propri interessi, non CP_1 secondariamente quelli economici, tanto da non avere avuto neppure l'intenzione di far valere la sua posizione giuridica sul punto nel presente procedimento, conducendo quindi il Collegio giudicante a ritenere che ella possa considerarsi economicamente indipendente e non bisognevole del contributo di mantenimento da parte dei genitori.
2. Spese di lite.
In ragione del parziale accoglimento del ricorso e delle ragioni della decisione fondate sull'evoluzione delle circostanze di fatto, sussistono i presupposti previsti dall'art. 92 c.p.c. per la compensazione integrale delle spese tra le parti.