Trib. Catanzaro, sentenza 11/10/2024, n. 815
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 138/2023
TRA
AL IO, rappresentato e difeso dall'avv. Claudia Macrì
ricorrente
CONTRO
INPS - Istituto nazionale della previdenza sociale - in persona del legale rappresentante
p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno 09.10.2024.
Con ricorso depositato il 21.01.2023, il ricorrente indicato in epigrafe deduceva di aver lavorato come operaio tecnico presso la M.G.R. S.r.l., con contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 21.10.2010 fino al 06.02.2015, data in cui rassegnava le dimissioni per giusta causa dovuta al mancato pagamento delle retribuzioni;
di non aver percepito le differenze retributive da settembre 2013 a febbraio 2015, né la somma residua dovuta a titolo di TFR;
di aver presentato in data 10.05.2019, a seguito del fallimento della società, istanza di insinuazione al passivo;
che con decreto dell'08.09.2020 il Tribunale di Catanzaro dichiarava “il non farsi luogo all'accertamento del passivo del fallimento” per previsione di insufficiente realizzo e/o assenza di attivo ex art. 102 l.f.;
di aver inutilmente inoltrato istanza all'INPS al
1
fine di ottenere l'intervento del Fondo di Garanzia, vedendosi respingere la richiesta relativa ai crediti di lavoro relativi alle ultime tre mensilità e TFR;
di aver presentato ricorso amministrativo al Comitato Provinciale INPS di Catanzaro, conclusosi negativamente sulla base della seguente motivazione: “tenuto conto di quanto esposto nella relazione istruttoria redatta dagli uffici competenti della sede, considerato che non è stato prodotto il decreto di chiusura del fallimento,
DELIBERA la reiezione del ricorso considerato che non è stato prodotto il decreto di chiusura del fallimento”.
Ritenendo illegittimo il provvedimento dell'INPS, parte ricorrente chiedeva accertarsi la legittimità della domanda di accesso al Fondo di Garanzia, con condanna dell'Istituto al pagamento della somma di € 4.553,10, a titolo di crediti di lavoro relativi alle ultime tre mensilità del rapporto ed € 4.662,65 a titolo di TFR.
Si è costituito in giudizio l'INPS eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita documentalmente, è decisa con la presente sentenza.
* * *
Va preliminarmente dichiara l'ammissibilità dell'odierno ricorso.
E', infatti, infondata l'eccezione di decadenza, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 30/04/1970,
n. 639, nel testo modificato dal D.L 19/09/1992, n. 384, art. 4, convertito nella legge
14/11/1992, n. 438.
La norma, nel testo vigente, stabilisce che:
“Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile.
Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 138/2023
TRA
AL IO, rappresentato e difeso dall'avv. Claudia Macrì
ricorrente
CONTRO
INPS - Istituto nazionale della previdenza sociale - in persona del legale rappresentante
p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno 09.10.2024.
Con ricorso depositato il 21.01.2023, il ricorrente indicato in epigrafe deduceva di aver lavorato come operaio tecnico presso la M.G.R. S.r.l., con contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 21.10.2010 fino al 06.02.2015, data in cui rassegnava le dimissioni per giusta causa dovuta al mancato pagamento delle retribuzioni;
di non aver percepito le differenze retributive da settembre 2013 a febbraio 2015, né la somma residua dovuta a titolo di TFR;
di aver presentato in data 10.05.2019, a seguito del fallimento della società, istanza di insinuazione al passivo;
che con decreto dell'08.09.2020 il Tribunale di Catanzaro dichiarava “il non farsi luogo all'accertamento del passivo del fallimento” per previsione di insufficiente realizzo e/o assenza di attivo ex art. 102 l.f.;
di aver inutilmente inoltrato istanza all'INPS al
1
fine di ottenere l'intervento del Fondo di Garanzia, vedendosi respingere la richiesta relativa ai crediti di lavoro relativi alle ultime tre mensilità e TFR;
di aver presentato ricorso amministrativo al Comitato Provinciale INPS di Catanzaro, conclusosi negativamente sulla base della seguente motivazione: “tenuto conto di quanto esposto nella relazione istruttoria redatta dagli uffici competenti della sede, considerato che non è stato prodotto il decreto di chiusura del fallimento,
DELIBERA la reiezione del ricorso considerato che non è stato prodotto il decreto di chiusura del fallimento”.
Ritenendo illegittimo il provvedimento dell'INPS, parte ricorrente chiedeva accertarsi la legittimità della domanda di accesso al Fondo di Garanzia, con condanna dell'Istituto al pagamento della somma di € 4.553,10, a titolo di crediti di lavoro relativi alle ultime tre mensilità del rapporto ed € 4.662,65 a titolo di TFR.
Si è costituito in giudizio l'INPS eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita documentalmente, è decisa con la presente sentenza.
* * *
Va preliminarmente dichiara l'ammissibilità dell'odierno ricorso.
E', infatti, infondata l'eccezione di decadenza, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 30/04/1970,
n. 639, nel testo modificato dal D.L 19/09/1992, n. 384, art. 4, convertito nella legge
14/11/1992, n. 438.
La norma, nel testo vigente, stabilisce che:
“Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile.
Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data
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