Trib. Roma, sentenza 08/01/2025, n. 311

TRIB Roma
Sentenza
8 gennaio 2025
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TRIB Roma
Sentenza
8 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 08/01/2025, n. 311
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 311
Data del deposito : 8 gennaio 2025

Testo completo


n. 75356 anno 2022
REPUBBLICA ITALIANA -IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SESTA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice dott.Massimo Corrias, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 1.10.2024, scaduti i termini ex art.190 c.p.c., ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 75356/2022 tra
ATER DEL COMUNE DI ROMA (CF: 00410700587), rappresentata e difesa dalle avv.sse MANUELA CORDOVA e STEFANIA
TROIANI, elettivamente domiciliata in ROMA, in VIA F.P.DE
CALBOLI 20/E. attrice contro
EL LU (CF: [...]) rappresentata e difesa dall'avv.VINCENZO ANTONIO LA CORTE, elettivamente domiciliata in ROMA, in VIA SANNIO 61, convenuta e
AR NA (CF: [...]) rappresentata e difesa dalle avv.sse MANUELA FRUSTACI e SIMONA
PECCI, elettivamente domiciliata in ROMA, in VIA CARLO MIRABELLO
36, convenuta e
SOC.COOP.SOCIALE RA IN LIQUIDAZIONE : (CF: 06170911009) rappresentata e difesa dall'avv.ssa MARINA CORDOPATRI, elettivamente domiciliata in ROMA, in VIA ANTONIO NIBBY 18, convenuta contro
SOC. COOP.SOCIALE ALBA IN LIQUIDAZIONE (CF: 0847131004), convenuta contumace avente ad oggetto: risoluzione locazione commerciale, restituzione immobile e pagamento canoni locatizi e indennità di occupazione.
Fatto e diritto.
Con atto di citazione notificato il 13.12.2022 l'ATER del Comune di Roma ha convenuto davanti a questo Tribunale IL CI,
Paolari ND, la Soc.Coop.Sociale RA in liquidazione e la
Soc.Coop.Sociale ALBA in liquidazione esponendo: che, essendo succeduta in tutti i rapporti attivi e passivi dello IACP della
Provincia di Roma, era divenuta proprietaria dell'immobile commerciale sito in Roma, Largo Magna Grecia 12, matricola 4-
900228;
che detto immobile era stato concesso in locazione a tale SE NT, con contratto sottoscritto il 31/05/1990;
che successivamente detto contratto era stato rettificato a favore di IL CI a seguito di cessione d'azienda;
che il 14/11/1996 la medesima IL aveva comunicato all'allora
IACP di aver ceduto la propria azienda a RI ND;
che lo IACP, tuttavia, si era opposto a detta cessione ritenuta illegittima;
che l'utilizzo dell'immobile da parte della
RI risultava comprovato da una visura presso l'Agenzia delle Entrate che attestava come la stessa vi avesse posto la sede legale della propria impresa individuale dal 9/04/1996 sino al 31/07/2000;
che il 17/04/2000 era stata comunicata alla
IL formale disdetta contrattuale per la scadenza del
31/12/2001;
che a tale comunicazione di disdetta non era tuttavia seguita alcuna risposta da parte della IL che, alla scadenza del 31/12/2021, non aveva provveduto a restituire l'immobile;
che il 25/05/2001, la Soc. Coop. RA aveva comunicato allo I.A.C.P. di avere occupato l'immobile in questione il 5/02/2001;
che successivamente, il 7/07/2009, era pervenuta allo IACP una richiesta di acquisto da parte della
Soc. Coop. ALBA che sosteneva di detenere l'immobile dal giugno
2007;
che poiché gli occupanti non avevano versato quanto dovuto per la detenzione del locale, essa A.T.E.R., quale ente succeduto allo IACP, aveva inviato alla Soc. Coop. ALBA, quale ultima occupante nota le diffide di pagamento prot. n. 14033 del
6/03/2013, prot. n. 70041 del 22/07/2014, prot. n. 34939 del
2/04/2015 e prot. n. 34939 del 2/04/2015;
che un'ulteriore diffida era stata inviata alla IL il 27/10/2016 (prot. n.
66136), stante la mancata liberazione dell'immobile, che, ancora una volta, era restata priva di riscontro;
che l'8 giugno 2022, essa ATER aveva notificato alla IL, alla RI e alle due citate cooperative un atto di citazione analogo alla
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citazione poi notificata il 13.12.2022 che, tuttavia, non era stato iscritto a ruolo;
che era interesse di essa A.T.E.R. rientrare nella disponibilità del predetto locale e recuperare le somme dovute a titolo di canoni locatizi e di indennità di occupazione;
che alla data del 28/11/2022, in relazione all'immobile in questione, gravava una morosità di €.122.795,63 per canoni di locazione/indennità di mancata restituzione/indennità di occupazione, imputabili in misura diversa a tutti i convenuti;
che di tale debito risultava certamente responsabile, in qualità di unico soggetto contrattuale, la IL, cui risultavano imputabili la mancata riconsegna del locale al termine della locazione e tutta la morosità accumulata per canoni locatizi e – a far data dal
31/12/2001 - per indennità di mancata riconsegna del bene, ai sensi dell'art. 1590 c.c., avendo esposto un immobile costruito con fondi pubblici a numerose e reiterate occupazioni da parte di terzi;
che responsabili risultavano anche la RI, cui era stata illegittimamente ceduta l'azienda da parte della
IL, nonché i soggetti che nel tempo si erano succeduti - quali occupanti di fatto, per loro spetta ammissione– nella detenzione dell'immobile oggetto di contenzioso.
Sulla base di tali prospettazioni l'ATER del Comune di Roma ha rappresentato le seguenti richieste:
“ Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: in via principale:
- accertato e dichiarato che CI EL è validamente subentrata nel contratto di locazione relativo all'immobile sito in Roma, Largo Magna Grecia n. 12, di proprietà dell'A.T.E.R., per il quale nel tempo è stata comunicata formale disdetta, per l'effetto accertare l'avvenuta risoluzione contrattuale alla data del 31/12/2001 e/o alla diversa data ritenuta di giustizia anche in virtù del grave inadempimento nel quale la conduttrice
è incorsa;

- accertato e dichiarato che CI EL è validamente subentrata nel contratto di locazione relativo all'immobile sito in Roma, Largo Magna Grecia n. 12, di proprietà dell'ATER, per il quale nel tempo è stata comunicata formale disdetta e che la medesima non ha riconsegnato il locale all'A.T.E.R. né ha versato il dovuto per canoni di locazione e indennità di mancata
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riconsegna ex art. 1590 c.c., per l'effetto condannarla al pagamento della somma totale di Euro 122.795,63, dovuti quali canoni di locazione dal 3/02/1993 sino al 31/12/2001, e/o alla diversa data ritenuta di giustizia, e da questa data sino all'attualità per indennità di mancata restituzione del bene de quo, oltre alla somma di Euro 20.569,19 per interessi calcolati sino al 28/11/2022 ed oltre gli ulteriori interessi maturati e maturandi sino al soddisfo e/o alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, nonché alla riconsegna dell'immobile de quo all'ATER di Roma.
In via subordinata:
-accertato e dichiarato che la signora RI ND ha occupato l'immobile di cui è causa dal 9/04/1996 sino al
31/07/2000, per l'effetto condannarla in solido con la signora
CI IL al pagamento della somma pari a Euro 12.867,07 per indennità di occupazione relativa al predetto periodo e/o alle somme che saranno ritenute di giustizia, oltre alla somma di Euro 5.609,08 per interessi calcolati al 30/11/2022, oltre a quelli successivi maturati e maturandi.
In via ulteriormente subordinata:
- accertato e dichiarato che la Soc. Coop. DE in liquidazione, in persona del Commissario Liquidatore, ha occupato il locale di cui è causa a far data dal 25/05/2001 sino al 30/05/2009, per l'effetto condannarla in solido con la signora CI IL al pagamento della somma pari a Euro
35.018,25 per indennità di occupazione relativa al predetto periodo e/o alle somme che saranno ritenute di giustizia, oltre alla somma di Euro 8.411,16 per interessi calcolati al
30/11/2022, oltre a quelli successivi maturati e maturandi.
In via ulteriormente subordinata:
- accertato e dichiarato che la Soc. Coop. Alba in liquidazione, in persona del l.r.p.t., ha occupato il locale di cui è causa a far data
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