Trib. Roma, sentenza 05/12/2024, n. 18595

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 05/12/2024, n. 18595
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 18595
Data del deposito : 5 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice rel. dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6824 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
- ( , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Ylenia Zeqireya, giusta procura speciale in atti;

-ricorrente-
E
- ( ), nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 C.F._2 residente in [...];

-resistente contumace-
NONCHE'
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica;

-interventore ex lege-
OGGETTO: regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: come all'udienza del 19.11.2024.
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente depositato e notificato, la signora Parte_1 adiva questo Tribunale esponendo che: aveva intrattenuto una relazione more
[...] uxorio dal 2003 al 2015 con il sig. dalla quale era nata la figlia Controparte_1 [...]
(Roma, 01.08.2006);
di essersi occupata da sola della cura e dell'accudimento Per_1 della figlia, non ricevendo alcun sostegno morale e materiale da parte del compagno;
una volta interrotta la relazione, il sig. si trasferiva presso l'abitazione dei propri CP_1 genitori.
Tanto premesso, parte ricorrente chiedeva fosse disposto l'affido condiviso della figlia Per_
a entrambi i genitori, con collocamento presso di sé, nonché un contributo paterno per il suo mantenimento di € 400 mensili, oltre spese straordinarie al 50%.
All'udienza del 19.11.2024 il Giudice delegato, verificata preliminarmente la ritualità della notifica al resistente rimasto contumace, rilevato che nelle more del procedimento Per_ la figlia era divenuta maggiorenne, non sussistendo statuizioni in merito all'affidamento e al collocamento della stessa, ritenuta la
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