Trib. Ferrara, sentenza 02/07/2024, n. 144

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Ferrara, sentenza 02/07/2024, n. 144
Giurisdizione : Trib. Ferrara
Numero : 144
Data del deposito : 2 luglio 2024

Testo completo

OGGETTO: incarico

di produttore IV
REPUBBLICA ITALIANA gruppo – patto di non concorrenza – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO concorrenza sleale
IL TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE LAVORO
in persona della dott.ssa Alessandra De Curtis, giudice del lavoro, all'udienza di discussione del 02/07/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa n. 77/2022 R.G. promossa
DA
LO HI (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'Avv. CAZZANTI SARA per procura come in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Bersaglieri del Po 44121 FERRARA;
RICORRENTE
CONTRO
MA IN (C.F. [...]) rappresentato e difeso dall'Avv. SITTA
MASSIMILIANO e dall'Avv. SITTA CRISTIANA ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in VIA LUDOVICO ARIOSTO 24/A 44121 FERRARA;
RESISTENTE

OGGETTO: incarico di produttore IV gruppo – patto di non concorrenza – concorrenza sleale
*****
CONCLUSIONI DELLE PARTI: si richiamano le conclusioni di cui agli atti introduttivi.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso depositato il 16/03/2022 CH CA, premesso di essere
Agente Generale di NE Italia S.p.A., agenzia di Ferrara UA, conveniva in giudizio DI AR, cui aveva conferito, con decorrenza dal 19.11.2019,
l'incarico di Produttore IV Gruppo, avente ad oggetto la “produzione di affari di assicurazione nei rami vita e danni” per conto dell'Agenzia, poi revocato con PEC del 23.2.2021.
Esponeva che la convenuta aveva iniziato a svolgere attività con qualifica di collaboratore di intermediario (cioè la stessa ricoperta in precedenza con
l'Agenzia), presso ABC di MA RI, RI BA e RA RI s.n.c.,
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Agenzia di assicurazione di Ferrara facente capo al gruppo Allianz, sviando la propria ex clientela NE presso la nuova compagnia assicuratrice, in violazione del patto di non concorrenza (PNC) e del divieto di utilizzo dei dati della clientela agenziale pattuiti contrattualmente.
Risultata vana la diffida stragiudiziale e dato atto che, dopo la cessazione del rapporto, non erano stati regolati i rapporti di dare-avere che avevano un saldo attivo a favore dell'Agenzia, chiedeva la condanna della collaboratrice al pagamento delle seguenti somme:
1) € 457,93 a titolo di refusione degli addebiti provvigionali ai sensi dell'art. 10 comma
6 della lettera di nomina;

2) € 20.000,00 a titolo di penale contrattualmente prevista per l'uso illegittimo dei dati della clientela agenziale;

3) € 4.500,00 a titolo di restituzione del corrispettivo percepito per il patto di non concorrenza (PNC) contrattualmente pattuito, aumentato del 50%, come previsto in contratto;

4) € 3.690,20, a titolo di risarcimento dell'ulteriore danno patrimoniale derivante dalle disdette e dalle richieste di riscatto pervenute dalla clientela gestita dalla DI.
Chiedeva inoltre la condanna di DI AR al risarcimento del danno non patrimoniale e l'inibitoria ex art. 2599 c.c.
2. DI AR si costituiva in giudizio, resistendo alla proposta azione e contestando gli assunti attorei.
Deduceva di avere svolto attività di produttrice nel diverso territorio di Rovigo, avendo la ABC Allianz S.n.c. due agenzie, una con sede a Ferrara ed una con sede nella città veneta e di non conoscere la maggior parte dei soggetti di cui alle disdette e richieste di riscatto di polizze prodotte dal ricorrente.
Deduceva inoltre che la transizione di pochi clienti che l'avevano seguita doveva considerarsi fisiologica a fronte del rapporto personale instauratosi in mancanza di una sollecitazione diretta da parte sua e di un utilizzo sistematico delle informazioni acquisite durante il rapporto con l'agenzia.
Sosteneva che dagli estratti conto menzionati dal ricorrente emergeva un saldo positivo a suo favore a titolo di provvigioni, per la complessiva somma di €
1.200,00 di cui chiedeva il pagamento in via riconvenzionale.
3. L'istruttoria è consistita nell'interrogatorio della convenuta, nell'esame dei testi indotti dalle parti e di un teste indotto dal giudice;
è stato acquisito al processo un documento audio prodotto dal ricorrente dopo il deposito del ricorso e previo
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esame di altro teste indotto dal giudice;
è stata altresì ordinata all'ABC S.n.c.
l'esibizione in giudizio dell'elenco dei titolari di polizza assicurativa stipulata presso
l'agenzia nel periodo 1.1.2021 – 26.1.2022 il cui nominativo rientrava tra quelli elencati dall'agente CH nel ricorso.
E' stata infine espletata TU contabile avente ad oggetto i rapporti di dare- avere tra le parti conseguenti alla cessazione della collaborazione.
4. Afferma in primo luogo il ricorrente di avere diritto agli storni di provvigione ai sensi dell'art. 10 comma 6 della lettera di incarico.
La clausola prevede che “Laddove sia versata una provvigione in forma precontata, nei casi di risoluzione anticipata dei contratti o di riduzione di premio o di durata di una polizza, anche intervenuti successivamente alla cessazione del rapporto di collaborazione, il Produttore dovrà corrispondere all'Agenzia Generale la provvigione d'acquisto per la parte
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