Trib. Nuoro, sentenza 13/02/2025, n. 23

TRIB Nuoro
Sentenza
13 febbraio 2025
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TRIB Nuoro
Sentenza
13 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Nuoro, sentenza 13/02/2025, n. 23
Giurisdizione : Trib. Nuoro
Numero : 23
Data del deposito : 13 febbraio 2025

Testo completo



N° R.A.C.L. 382/2024

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO Sezione Civile – Lavoro – Previdenza e assistenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nuoro, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Paolo Dau, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. (l'udienza, fissata per il 13.2.2025, è stata sostituita in forza di provvedimento del 27.1.2025) ha pronunciato e pubblicato, in data 13.2.2025, la seguente
SENTENZA

nella causa iscritta a ruolo il 28.5.2024 e distinta al n. 382/2024 R.A.C.L., promossa da:
TI IA, elettivamente domiciliata a Roma, presso lo studio del difensore, avv. Francesco Tramontano, che la difende e rappresenta per procura speciale in atti;
ricorrente contro
INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato a Nuoro, nell'Ufficio Legale della sede provinciale dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Nivola per procura generale prodotta in atti;
convenuto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato il 28 maggio 2024, IA TI ha evocato in giudizio, avanti al Tribunale di Nuoro, quale Giudice del Lavoro, l'INPS, concludendo perché il Giudice volesse:
<<…
- dichiarare … il diritto dell'instante alla concessione dell'indennità di accompagnamento ex art.1 L. 18/80 nella misura di legge e con decorrenza dal 01-07-2021 come indicato nel decreto di omologa dell'accertamento tecnico preventivo;

- per l'effetto, condannare l'INPS a corrispondere a parte ricorrente i ratei maturati e maturandi della predetta prestazione con la medesima decorrenza, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione come per legge;
…>>
1


1.1. L'INPS, costituitosi in giudizio ritualmente con memoria difensiva depositata il 4.10.2024, ha inizialmente invocato il rigetto della domanda, sostenendo, in sintesi, che benché “la prestazione di cui trattasi è stata liquidata prima dell'instaurazione del presente giudizio (avvenuta con deposito in cancelleria del 28.5.2024) con provvedimento del 15.3.2024”, a ciò non ha potuto far seguito l'accreditamento dei ratei correnti e degli arretrati “a causa della
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