Trib. Milano, sentenza 18/01/2024, n. 662

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Milano, sentenza 18/01/2024, n. 662
Giurisdizione : Trib. Milano
Numero : 662
Data del deposito : 18 gennaio 2024

Testo completo

N. 14978/2023 R.G.
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell' Org_1
Il Tribunale di Milano in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. G V Presidente dott.ssa E M G relatore dott. O C G ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14978/2023 RG e promossa con ricorso notificato il 10711/2023, , nato a Lipjan (Kosovo) il 01/11/2002, elettivamente Parte_1 domiciliato in rlo Cattaneo n. 42/H, presso lo studio dell'Avv. M D S, che lo rappresenta e difende per delega in atti
-ricorrente- contro
, in persona del Ministro pro temporeQUESTURA DI Controparte_1
-resistente –
Oggetto: Ricorso ex art. 19 ter D. Lg. 150/2011 avverso provvedimento del Questore di Lecco con il quale è stata rigettata l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Conclusioni per il ricorrente: che l'Ill.mo Tribunale di Milano voglia disporre l'emissione inaudita altera parte della misura cautelare provvisoria della sospensione del provvedimento amministrativo impugnato e, per l'effetto, autorizzare il ricorrente al soggiorno sul territorio dello Stato nelle more del presente procedimento;
accertata e dichiarata la sussistenza, in capo al ricorrente, dei requisiti di inespellibilità di cui all'art. 19, commi 1.1. e 1.2. D. Lgs. 286/98, per l'effetto annullare il decreto del Questore della – Cat. A.12/Immig.Cont.Nr 7/2023 del Controparte_2 16.02.2023, notificato il 24.03.2023 con il quale il predetto Questore rigettava l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno inoltrata da , nato a Lipjan in Parte_1
Kosovo il 01.11.2002 e dichiarare la sussistenza dell'obbligo della convenuta CP_3 di rilasciare un permesso di soggiorno recante la dicitura protezione speciale previsto Cont dall'art. 32 comma 3, D.lgs 25/2008 in relazione all'art. 19, comma 1.1. nonché del titolo di viaggio suo favore.
Accertata la sussistenza dello status di asilante ai sensi dell'art. 10 c. 3 Cost., per l'effetto annullare il decreto del Questore della Provincia – Cat. CP_2 A.12/Immig.Cont.Nr 7/2023 del 16.02.2023, notificato il 24.03.2023 con il quale il predetto Questore rigettava l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno inoltrata da
, nato a Lipjan in Kosovo il 01.11.2002 e dichiarare la sussistenza Parte_1 ella convenuta di rilasciare un permesso di soggiorno per asilo CP_3 nonché del titolo in favore del ricorrente.
Con vittoria di spese e compensi professionali.
Conclusioni per il resistente:
Accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda di annullamento/revoca avversaria, sulla base di quanto esposto in narrativa.
Respingere il ricorso avversario, siccome infondato in fatto e diritto.
In fatto
In data 13/04/2022 il ricorrente presentava richiesta di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 co.

1.2 T.U.I.
Con decreto del 16/02/2023, notificato il 24/03/2023, il Questore di Lecco ha rigettato l'istanza ex art. 5 comma 5 D. Lgs. 286/1998 rilevando:
► che il permesso di soggiorno è rinnovabile previo parere della Org_2 ;

[...]
► che nella specie la con decisione del 06/09/2022 ha Organizzazione_2 espresso parere contrar sso di soggiorno speciale, ai sensi dell'art. 32 co. 3 del D.Lgs. 25/2008, ritenendo che “il solo svolgimento di attività lavorativa da poco più di un anno non costituisce indice di radicamento del richiedente in Italia e lo svolgimento di un percorso di integrazione, considerata la presenza di legami familiari nel Paese di provenienza e la scarsa conoscenza della lingua italiana”.
Il Questore, pertanto, ha rigettato l'istanza.
Con ricorso depositato tempestivamente il 06/04/2023 la difesa del ricorrente ha chiesto di disporre l'annullamento del provvedimento del Questore e di accertare il diritto del ricorrente ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, con trasmissione degli atti al Questore per l'ulteriore corso.
Con istanza cautelare depositata separatamente al ricorso la difesa ha chiesto la sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato.
Il si è costituito in data 27/11/2023 chiedendo il rigetto del Controparte_1 ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto.
All'udienza del 19/12/2023, il ricorrente ha fornito informazioni sulle proprie attuali condizioni abitative, lavorative, familiari e sociali in Italia. Il Giudice designato ha riservato la decisione al Collegio.
Il procedimento è stato definito nella camera di consiglio del 08/01/2024.
In diritto
Ritiene il Collegio di dover accogliere il ricorso.
Nella propria comparsa il ha invocato la declaratoria di Controparte_1 inammissibilità del ricorso rilevando che “non rientra tra i poteri del Giudice Ordinario quello di intervenire – quale giudice di legittimità – sul provvedimento amministrativo, quello di rilasciare l'autorizzazione al soggiorno, o quello di condannare l'Amministrazione Pubblica ad un facere atipico quale il rilascio dello stesso, potendo unicamente accertare la sussistenza dell'invocato diritto e la sua eventuale lesione per opera dell'operato Amministrazione, ferma ogni ulteriore e successiva valutazione di competenza dell'Autorità Amministrativa”.
Si deve replicare, sul punto, che l'art. 19 ter D.Lgs 150/2011 stabilisce che le controversie in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'articolo 32 comma 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25, indicate nell'art. 3 comma 1 lett. d) D.L. 13/2017, sono attribuite al Tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione del luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato e sono regolate dal rito sommario di cognizione.
Nello stesso provvedimento del Questore, di cui qui si discute, si dà atto dell'applicabilità di tale disciplina.
Si tratta di controversie che, come tutta la materia dell'immigrazione da Paesi extra- UE, sono disciplinate da disposizioni di carattere primario, ad esempio dalle direttive europee sul diritto al ricongiungimento familiare di un cittadino di Paese terzo (Direttiva 2003/86/CE del Consiglio del 22 settembre 2002 sul diritto al ricongiungimento familiare di cittadini di Paesi terzi) e sul soggiorno di lungo periodo di un cittadino di Paese terzo (Direttiva 2003/109/CE del Consiglio del 25 novembre 2013 sullo status dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo), dalle relative norme di attuazione e dai principi delle Carte dei diritti fondamentali (articoli 29-31 della Costituzione italiana, articolo 7 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea e articolo 8 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali) che tutelano il diritto alla vita privata e familiare.
La richiesta è dunque infondata.
Per quanto concerne la domanda volta al riconoscimento di una forma di protezione complementare di natura nazionale (umanitaria o speciale), va anzitutto premesso che il terzo e il quarto periodo del comma 1.1 dell'art. 19 T.U.I. sono stati abrogati dall'art. 7 del d.l. 10.03.2023 n. 20, convertito nella Legge n. 50 del 5 maggio 2023 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 05.05.2023 ed entrata in vigore il giorno successivo. Tuttavia, al secondo comma, la stessa disposizione ha fatto espressamente salva la disciplina previgente - che qui, infatti, si applica - “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto” (vale a dire, l'11.03.2023).
Si procede quindi, di seguito, a una breve ricognizione della disciplina applicabile al caso in esame.
Il 22 ottobre 2020 è entrato in vigore il d.l. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n. 173, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare “a catalogo aperto”, ha modificato il testo dell'art. 5 co. 6 del Testo Unico Immigrazione, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali, contenuto nel testo originario e poi eliminato dal d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1° dicembre 2018, n. 132.
La protezione speciale si presenta prima facie caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente
all'entrata in vigore del d.l. n. 113/2018, convertito con modificazioni nella legge n. 132/2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità.
La norma, all'art. 1 co. 1 lett. e), ha modificato in particolare l'art. 19 co.
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