Trib. Cassino, sentenza 11/11/2024, n. 933

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Cassino, sentenza 11/11/2024, n. 933
Giurisdizione : Trib. Cassino
Numero : 933
Data del deposito : 11 novembre 2024

Testo completo



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO SEZIONE LAVORO

Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice dott. Luigi Salvia, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art.127ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel R.G. al n° 985/2021, vertente
TRA
, elettivamente Parte_1 domiciliata presso la propria sede in Roma, Viale Giulio Cesare n. 23 e rappresentata e difesa dall'avv.to Antonio Armentano in virtù di procura in atti
RICORRENTE-OPPONENTE
E
, elettivamente domiciliata in in via Controparte_1 Parte_1
Gobetti, presso lo studio dell'Avv. Pietro Pirolo che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avv. Massimo Pizzarda in virtù di procura in atti
RESISTENTE-OPPOSTA

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.5.2021 l' Parte_2 di ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
[...] Parte_1
106/21 (n. 650/2021, R.G.) provvisoriamente esecutivo, emesso dal
1
Tribunale Ordinario di Cassino - Sezione Lavoro in favore di CP_1 in data 6.04.2021, in cui le è stato ingiunto il pagamento della
[...] somma di € 4.383,70, oltre interessi legali e spese di procedura.
La ricorrente in via monitoria, premettendo di prestare attività lavorativa subordinata in favore dell'opponente presso il blocco operatorio dell'Ospedale di Cassino, qualifica di infermiere, e di aver svolto 453,5 ore di lavoro straordinario da gennaio a dicembre 2020, ricevendo il pagamento di sole di sole 177,10 ore, aveva infatti agito chiedendo emettersi ingiunzione di pagamento, ottenendo accoglimento della domanda proposta con riferimento a n. 276,40 ore ancora da liquidare.
L' ha dunque proposto l'odierna opposizione Parte_3 Parte_1 rilevando che il credito azionato dalla lavoratrice con le forme e nei modi del procedimento monitorio è privo dei requisiti della certezza e della esigibilità, dal momento che dalla documentazione versata in atti emergono discrasie tali da rendere la pretesa creditoria tutt'altro che certa, e in particolare sostenendo che:
- non vi è corrispondenza tra lo straordinario risultante dalle (presunte) autorizzazioni aziendali e quello indicato nei tabellini di rilevazione delle presenze;

- in alcuni dei tabellini vi è un azzeramento delle ore di straordinario che quindi, quand'anche risultassero effettive, comunque non sarebbero da retribuire alla lavoratrice perché non autorizzate;

- alcune delle autorizzazioni risultano sottoscritte solo dalla “caposala”
e non sono controfirmate dal Direttore Sanitario, ragion per cui le stesse sono prive di qualsivoglia valenza;

- le buste paga dimostrano che le ore di straordinario riconosciute e pagate dalla convenuta, ammontanti a 189,07, sono superiori a quelle che controparte ha indicato in ricorso (177,10) e scomputato dal credito residuo;

2
- la lavoratrice è stata inquadrata nel livello D2 solo dal mese di novembre 2020, mentre nel periodo dal gennaio 2020 al mese di ottobre 2020 era inquadrata nel livello D1.
Inoltre, ha esposto che la signora si è limitata ad affermare di CP_1 aver espletato ore di lavoro straordinario senza però fornire alcun elemento a fondamento di tale circostanza, in quanto la documentazione allegata al fascicolo monitorio, viste le discrasie emergenti tra quanto previsto nelle presunte autorizzazioni aziendali e quanto risultante nei tabellini di rilevazione delle presenze, risulta inutilizzabile e del tutto priva di alcuna valenza probatoria. Ha anche precisato che tutte le ore di straordinario effettuate dalla lavoratrice nel 2020 sono state retribuite dall'azienda, seppure talvolta un paio di mesi dopo l'espletamento delle stesse e, anzi, ha evidenziato che dall'esame del tabulato relativo alle presenze in sala operatoria si evince che la sig.ra , con riguardo ad alcuni dei giorni CP_1 rispetto ai quali vorrebbe vedersi riconosciuto lo straordinario, in realtà non era presente in sala operatoria.
Ancora, ha sostenuto l'infondatezza della pretesa alla remunerazione del c.d. “tempo tuta”, dal momento che la lavoratrice è sempre stata libera di effettuare le predette attività durante il turno e, quindi, la decisione di recarsi a lavoro prima dell'inizio del turno e di andare via dopo la fine del turno, ove mai tali circostanze si fossero realmente verificate, sarebbe dovuta ad una sua libera scelta.
Infine, ha rilevato l'infondatezza dell'avversa pretesa al riconoscimento del corrispettivo per l'attività di lavoro straordinario asseritamente espletata a titolo di ingiustificato arricchimento e contestato integralmente i conteggi di controparte in quanto generici.
Ha dunque concluso chiedendo al giudice di: “revocare e/o annullare
l'opposto decreto ingiuntivo n. 106/21 (n. R.G. 650/2021) emesso il


6.04.2021 e notificato in pari data per le causali tutte esposte e, per l'effetto, dichiarare che la nulla deve alla sig.ra Controparte_2 Controparte_1 per i titoli indicati nel ricorso introduttivo del procedimento monitorio;
-

3 condannare controparte al pagamento dei compensi professionali e delle spese di giudizio.”.
La parte opposta si è costituita in giudizio, evidenziando che la sua attività di infermiera turnista rappresenta una particolarità che consente, secondo la giurisprudenza prevalente, di ritenerla esonerata da una
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