Trib. Trani, sentenza 04/01/2025, n. 6
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, all'udienza disposta per il giorno 16/12/2024 ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt. 127 ter, 429 e 442 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale della Sezione Lavoro sotto il numero d'ordine 6420 dell'anno 2023
TRA
OM NT, nato ad [...] [...], rappresentato e difeso dall'avv. Luigi
Verzillo, giusta procura rilasciata su foglio separato al ricorso introduttivo;
-Ricorrente –
CONTRO
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Fabiola Leone, giusta procura generale alle liti;
- Resistenti –
La causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c., disposta per l'udienza del 16/12/2024.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04.09.2023, LO IO ha agito in giudizio al fine di accertare l'insussistenza dell'obbligo di corrispondere l'importo di € 9.326,62 di cui l'INPS ha prospettato l'indebita percezione a titolo di reddito di cittadinanza per il periodo compreso dal novembre 2021 al settembre 2022, con conseguente condanna dell'Istituto alla restituzione di ogni importo trattenuto. Il tutto con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
A tal fine, il ricorrente deduceva: che con provvedimento del 28.03.2023, pervenuto in data successiva, l'Inps comunicava, che nel periodo dal novembre 2021 al settembre 2022 gli era stata corrisposta una prestazione Reddito di Cittadinanza non dovuta per un importo di € 9.326,62;
che detto provvedimento era illegittimo considerata la genericità dello stesso, essendosi l'istituto
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limitato a contestare l'indebito senza specificare gli estremi del pagamento né le ragioni che non legittimerebbero le somme a lui irrogate;
che come di recente precisato dalla Suprema Corte di
Cassazione con sentenza n. 4668/2021 l'indebito assistenziale era ripetibile “solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell' “accipiens”, con conseguente irrepetibilità nel caso de quo essendo stato ricevuto il provvedimento di indebito solo in data successiva ossia il 28.03.2023;
che le somme erano state percepite in assoluta buona fede non configurandosi, quindi, alcuna forma di dolo.
In conseguenza di ciò il ricorrente ha chiesto che il Tribunale accerti e dichiari la illegittimità ed irripetibilità del recupero dell'indebito pari ad € 9.326,62 per il periodo novembre 2021/settembre
2022 a titolo di restituzione del reddito di cittadinanza erogato dall'Istituto previdenziale.
Si costituiva in giudizio l'Inps, il quale dopo aver confermato che il ricorrente era stato beneficiario del reddito di cittadinanza, deduceva: che l'indebito di € 9.326,62 conseguiva alla revoca della prestazione chiesta con domanda RDC 2021-4902740, in quanto con comunicazione pervenuta telematicamente, il Comune di Bisceglie aveva segnalato allo stesso Istituto Previdenziale la mancata coincidenza tra nucleo DSU e famiglia anagrafica;
che dalla comunicazione telematica del
Comune di Bisceglie si ricavava che dalla dichiarazione presentata dal ricorrente, ossia la DSU-
ISEE allegato alla domanda amministrativa, il nucleo familiare era composto da tre persone;
che dall'archivio anagrafico della popolazione residente (“Verifica anagrafica” - applicazione
CONSANPR) emergeva, invece, una differente composizione del nucleo familiare ovvero 2 persone anziché 3 come indicato dal ricorrente, mancando la coniuge sig.ra SI;
che in virtù di quanto disposto dall'art. giusto art. 7 del dl 4-2019 comma 4 l'amministrazione competente all'erogazione del beneficio che accerti una difformità o la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni poste a fondamento dell'istanza, è legittimata a procedere alla revoca del beneficio ex tunc nonché alla richiesta di restituzione di indebito.
Alla luce di ciò ha concluso chiedendo il rigetto della domanda con vittoria di spese e competenze legali.
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La domanda è fondata e deve essere accolta per le seguenti ragioni.
Il D.L. n. 4/2019, convertito nella L. n. 26 del 28.03.2019 ha istituito il c.d. Reddito di Cittadinanza, definito, all'articolo 1, come “misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro”.
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L'art. 2 della citata legge prevede i
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