Trib. Torino, sentenza 05/11/2024, n. 2841

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Torino, sentenza 05/11/2024, n. 2841
Giurisdizione : Trib. Torino
Numero : 2841
Data del deposito : 5 novembre 2024

Testo completo

RGL n. 849/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE LAVORO in persona del Giudice dott. L A, all'esito della discussione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE art. 429 primo comma c.p.c. nella causa RGL n. 849/2024 promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. A I sito in Boscotrecase (NA) alla via Promiscua n. 20, che la rappresenta e difende per procura in atti
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
(C.F. )- Controparte_1 P.IVA_1
, in persona del suo legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, rappresentato e difeso, in questa sede, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dalla Dott.ssa T R, Dirigente del CP_3 di , dalla Dott.ssa , Funzionario del CP_2 Controparte_4 [...]
e dalla Dott.ssa E C, dipendente dello Controparte_1 stesso , legalmente domiciliati presso l'Ambito Territoriale di CP_1
Torino, Via Coazze n. 18
-PARTE CONVENUTA-
OGGETTO: Carta elettronica docenti
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente: richiama le conclusioni di cui al ricorso.
1


RGL n. 849/2024
Per parte convenuta: richiama le conclusioni di cui alla memoria di costituzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente afferma di aver lavorato come docente in forza di contratti a termine senza aver beneficiato della somma di € 500 annui, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. “Carta elettronica del docente”), prevista dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015 per i docenti di ruolo.

2. La ricorrente afferma esservi stata violazione del principio eurounitario di non discriminazione dei lavoratori a termine rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato, ed agisce per ottenere la condanna del alla messa a disposizione dell'importo di € CP_1
2.000,00 (pari ad € 500 per ciascun a.s. in questione) oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo.

3. Il convenuto si è costituito chiedendo il rigetto della CP_1 domanda, contestando la configurabilità di una violazione del principio di parità di trattamento: la carta docente infatti avrebbe l'esclusiva funzione di assicurare la formazione professionale e non costituirebbe retribuzione accessoria né reddito imponibile, e pertanto non potrebbe essere ricondotta alle condizioni di impiego;
inoltre le ragioni oggettive della diversità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo risiederebbero nel fatto che il miglioramento della qualità del servizio pubblico di istruzione perseguito dall'investimento formativo dovrebbe ripercuotersi sull'intera vita lavorativa, e sarebbe quindi
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