Trib. Firenze, sentenza 12/07/2024, n. 2291

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Firenze, sentenza 12/07/2024, n. 2291
Giurisdizione : Trib. Firenze
Numero : 2291
Data del deposito : 12 luglio 2024

Testo completo

N. R.G. 6650/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale di Firenze, in persona del giudice onorario dott.ssa Stefania Salmoria, nel procedimento iscritto al n. r.g. 6650/2023 promosso da
LA NT de HO PI, nato il [...] a [...], Stato di San Paolo, Brasile
DA TA de HO PI, nata il [...] ad [...], Stato di San Paolo, Brasile rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Boschetti ricorrente contro
MINISTERO DELL'INTERNO (C.F. 97149560589), in persona del Ministro pro tempore,
Convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: acquisizione cittadinanza iure sanguinis ha pronunziato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la seguente
SENTENZA
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 sexies c.p.c., depositato il 30.5.2023 e ritualmente notificato, i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di Firenze di riconoscere il proprio status di cittadini italiani iure sanguinis per discendenza in linea materna, con contestuale declaratoria dell'obbligo del Ministero dell'Interno, e per esso, dell'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
A sostegno della domanda i ricorrenti hanno esposto: di essere discendenti diretti RT FA IO, figlio di RT LO e OT ER, nato a [...] (oggi “Fabbriche di Vergemoli”), in provincia di Lucca, il 24.11.1901 (doc. 1);

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che RT FA IO, in Brasile, sposò nel 1929 OL IG (doc. 2);
che dalla suddetta unione nacque in Brasile nel 1930 MA RT (doc. 5), la quale sposò nel 1950 IL NA NT, passando a chiamarsi MA RT NT (doc. 6);
dal matrimonio tra MA RT NT e IL NA NT nacque in Brasile nel 1952 EL NA NT (doc. 8), la quale sposò nel 1975 OL NI NE, da cui divorziò nel 1982 (doc. 9), e in seconde nozze, il 19.3.1983, OD JO de HO PI, passando a chiamarsi EL NT de HO PI (doc. 10);
che dal matrimonio tra EL NA NT e OD JO de HO PI nacque in Brasile il 17.10.1983 LA NT de HO PI (doc. 11);

EL NT de HO PI, inoltre, adottò la figlia del coniuge, DA TA de HO PI, nata in [...] nel 2001 da LA RE CO ON e da OD JO de HO PI (docc. 12 e 13) che RT FA IO non rinunciò alla cittadinanza italiana né si naturalizzò cittadino brasiliano (doc. 4);

Il Ministero convenuto, nonostante la regolarità delle notifiche (vedi documentazione attestante la notifica tramite servizio postale all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze), non si è costituito in giudizio, rimanendo contumace.
La causa è passata in decisione all'esito di conclusioni conformi a quelle della citazione, precisate, solo dall'attore alla trattazione cartolare del 18.3.2024.
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NEL MERITO
L'INTERESSE AD AGIRE
Nel merito della causa è opportuno preliminarmente dedurre in punto di interesse ad agire e proporre domanda di accertamento dello status di cittadino italiano direttamente in sede giurisdizionale.
Sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”,
imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale.
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa e il processo di cognizione presuppone, ontologicamente, una lite, una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale è quindi corretto affermare che la parte che vuole sia riconosciuta la sua cittadinanza italiana debba prima esperire la procedura amministrativa a ciò preordinata dalla
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normativa statale e che solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., possa adire in giudizio il Ministero dell'Interno per vedere affermato e rendere comunque certo il suo diritto.
Si citano al proposito, condividendole laddove affermano il principio della necessaria presenza di una controversia sul diritto vantato per riconoscere l'interesse ad agire in via giudiziale, le pronunzie del Tribunale di Roma, 18710/2016 : “E' frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” e del Tribunale di Firenze 14.1.2021 R.G. n 6120\2021: “Anche se qualificata di accertamento, la domanda comporta l'adozione di un atto amministrativo (a seguito di procedimento e di istruttoria sempre in sede amministrativa) di riconoscimento della cittadinanza di persone che comunque hanno un'altra cittadinanza e non sono nate in Italia, e fanno valere esclusivamente criteri di discendenza diretta da ascendenti italiani iure sanguinis. Sebbene la specifica ipotesi non sembri direttamente disciplinata dalla legge, deve ritenersi applicabile quantomeno per analogia il principio della “istanza dell'interessato, presentata al sindaco del comune di residenza o alla competente autorità consolare” (cfr. art. 7 L. 91/1992 – Nuove norme sulla cittadinanza), espressione di principio processual-civilistico generale. […] Diversamente […] opinando si realizzerebbe la sostituzione in via diretta dell'autorità giudiziaria a quella amministrativa
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