Trib. Messina, sentenza 05/02/2024, n. 211
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Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 2.2.2024 sostituita ex art. 127 ter
c.p.c dal deposito di note scritte ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 3712/2015 R.G. e vertente
TRA
MB EL, c.f. [...], ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv.
Alessandro Barbaro;
CONTRO
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DEL MERITO - Ufficio Scolastico Regionale per la
Sicilia e Ufficio VIII - Ambito territoriale per la provincia di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Messina;
E
INPS, c.f. 80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente rappresentato e difeso dall'avv. Oliviero Atzeni.
Oggetto: illegittima apposizione termine e risarcimento danni
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.7.2015 parte ricorrente premesso di essere docente con specializzazione nella didattica speciale per l'integrazione di alunni diversamente abili, esponeva che prima di essere assunta a tempo indeterminato nel 2006, il rapporto di lavoro era stato regolato sin dal
1997 dalla stipula di contratti a tempo determinato. Lamentava che la reiterazione della stipula di siffatti contratti a tempo determinato in luogo di un contratto a tempo indeterminato, a far data dal
1997 e fino al 2006 rappresentava un illegittimo comportamento contrattuale da parte del Ministero resistente con conseguente diritto al risarcimento dei danni. Rilevava inoltre che l'illecito della P.A. aveva comportato il mancato riconoscimento del diritto della odierna istante agli scatti di anzianità retributivi, con la conseguente ingiustificata disparità di trattamento con i docenti a tempo 1
indeterminato. Chiedeva pertanto che venisse riconosciuto di aver prestato a far data dal 1997 fino al
2006 la propria attività lavorativa alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca in virtù di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato;
che venisse riconosciuto la nullità dell'apposizione del termine nei predetti contratti;
- che venisse riconosciuto il proprio diritto ad un equo risarcimento del danno;
- che venisse riconosciuto il proprio diritto alla progressione professionale retributiva (scatti di anzianità) ed a percepire, le differenze stipendiali maturate in ragione dell'anzianità di servizio;
- e che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore venisse condannata al pagamento di tutti gli stipendi relativi alle mensilità di non vigenza del contratto a tempo determinato, oltre tutti gli ulteriori accessori di legge, quali a solo titolo esemplificativo e non esaustivo ferie, festività soppresse, straordinari, nonché differenze retributive e contributive conseguenti, tutti maggiorati degli interessi e della rivalutazione come per legge;
- che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, venisse condannato a riconoscere tutti gli scatti di anzianità suddetti e le progressioni salariali, con la conseguente condanna dello stesso Ministero, in persona del
Ministro pro-tempore, al pagamento delle corrispettive differenze stipendiali e contributive, maggiorate della rivalutazione ed interessi come per legge;
- che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, venisse condannato al risarcimento del danno subito dalla parte ricorrente con il pagamento di una somma quantificata equitativamente in un importo non inferiore a 25 mensilità della retribuzione globale di fatto, con rivalutazione monetaria ed interessi legali come per legge dalla data della domanda al soddisfo.
Il MIUR, costituitosi con memoria del 19.04.2016, rilevava l'inesistenza dei presupposti per la conversione del contratto stante, in specie, il divieto ex art. 36, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 nonché
l'art. 9, comma 18, del D.Lgs. 70/2011 secondo cui non trovava, nel settore della scuola, l'art. 4 del
D.Lgs. 368/2001.
Rilevava, inoltre, la specialità della disciplina applicabile al caso concreto, costituita dal T.U. Scuola n.
297/1994 e s.m.i., evidenziando la sussistenza di peculiari ragioni oggettive fondanti la necessità e la ragionevolezza di ricorrere al contratto a tempo determinato.
Deduceva, infine, l'infondatezza delle avverse domande, anche con riguardo alla pretesa risarcitoria della ricorrente Gambale, eccependo altresì la prescrizione del diritto risarcitorio azionato dalla controparte.
Concludeva, quindi, per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi di lite.
All'udienza del 10.03.2021 veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'INPS.
L'INPS, costituitosi con memoria del 01.06.2021, chiedeva la condanna del Ministero al pagamento dei contributi eventualmente dovuti. 2
L'udienza del 2.2.2024 veniva sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ed in esito al deposito delle stesse la causa veniva decisa richiamandosi, ex art. 118 c.p.c., a precedenti conformi di questo Tribunale che si ritengono di condividere (sent. n. 694/2017).
Nel merito ai fini del corretto inquadramento della fattispecie in esame occorre necessariamente muovere dalla specifica disamina della disciplina del reclutamento del personale scolastico, che com'è noto costituisce un corpo normativo connotato da specialità finanche rispetto a quello afferente al reclutamento del personale delle altre pubbliche amministrazioni.
Orbene, la ricostruzione del quadro normativo non può che muovere dal T.U. in materia di istruzione
(di cui al d.lgs. n. 297/1994) il quale per l'accesso in ruolo del personale docente prevedeva il cd. sistema del doppio canale,
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 2.2.2024 sostituita ex art. 127 ter
c.p.c dal deposito di note scritte ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 3712/2015 R.G. e vertente
TRA
MB EL, c.f. [...], ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv.
Alessandro Barbaro;
CONTRO
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DEL MERITO - Ufficio Scolastico Regionale per la
Sicilia e Ufficio VIII - Ambito territoriale per la provincia di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Messina;
E
INPS, c.f. 80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente rappresentato e difeso dall'avv. Oliviero Atzeni.
Oggetto: illegittima apposizione termine e risarcimento danni
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.7.2015 parte ricorrente premesso di essere docente con specializzazione nella didattica speciale per l'integrazione di alunni diversamente abili, esponeva che prima di essere assunta a tempo indeterminato nel 2006, il rapporto di lavoro era stato regolato sin dal
1997 dalla stipula di contratti a tempo determinato. Lamentava che la reiterazione della stipula di siffatti contratti a tempo determinato in luogo di un contratto a tempo indeterminato, a far data dal
1997 e fino al 2006 rappresentava un illegittimo comportamento contrattuale da parte del Ministero resistente con conseguente diritto al risarcimento dei danni. Rilevava inoltre che l'illecito della P.A. aveva comportato il mancato riconoscimento del diritto della odierna istante agli scatti di anzianità retributivi, con la conseguente ingiustificata disparità di trattamento con i docenti a tempo 1
indeterminato. Chiedeva pertanto che venisse riconosciuto di aver prestato a far data dal 1997 fino al
2006 la propria attività lavorativa alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca in virtù di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato;
che venisse riconosciuto la nullità dell'apposizione del termine nei predetti contratti;
- che venisse riconosciuto il proprio diritto ad un equo risarcimento del danno;
- che venisse riconosciuto il proprio diritto alla progressione professionale retributiva (scatti di anzianità) ed a percepire, le differenze stipendiali maturate in ragione dell'anzianità di servizio;
- e che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore venisse condannata al pagamento di tutti gli stipendi relativi alle mensilità di non vigenza del contratto a tempo determinato, oltre tutti gli ulteriori accessori di legge, quali a solo titolo esemplificativo e non esaustivo ferie, festività soppresse, straordinari, nonché differenze retributive e contributive conseguenti, tutti maggiorati degli interessi e della rivalutazione come per legge;
- che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, venisse condannato a riconoscere tutti gli scatti di anzianità suddetti e le progressioni salariali, con la conseguente condanna dello stesso Ministero, in persona del
Ministro pro-tempore, al pagamento delle corrispettive differenze stipendiali e contributive, maggiorate della rivalutazione ed interessi come per legge;
- che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, venisse condannato al risarcimento del danno subito dalla parte ricorrente con il pagamento di una somma quantificata equitativamente in un importo non inferiore a 25 mensilità della retribuzione globale di fatto, con rivalutazione monetaria ed interessi legali come per legge dalla data della domanda al soddisfo.
Il MIUR, costituitosi con memoria del 19.04.2016, rilevava l'inesistenza dei presupposti per la conversione del contratto stante, in specie, il divieto ex art. 36, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 nonché
l'art. 9, comma 18, del D.Lgs. 70/2011 secondo cui non trovava, nel settore della scuola, l'art. 4 del
D.Lgs. 368/2001.
Rilevava, inoltre, la specialità della disciplina applicabile al caso concreto, costituita dal T.U. Scuola n.
297/1994 e s.m.i., evidenziando la sussistenza di peculiari ragioni oggettive fondanti la necessità e la ragionevolezza di ricorrere al contratto a tempo determinato.
Deduceva, infine, l'infondatezza delle avverse domande, anche con riguardo alla pretesa risarcitoria della ricorrente Gambale, eccependo altresì la prescrizione del diritto risarcitorio azionato dalla controparte.
Concludeva, quindi, per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi di lite.
All'udienza del 10.03.2021 veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'INPS.
L'INPS, costituitosi con memoria del 01.06.2021, chiedeva la condanna del Ministero al pagamento dei contributi eventualmente dovuti. 2
L'udienza del 2.2.2024 veniva sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ed in esito al deposito delle stesse la causa veniva decisa richiamandosi, ex art. 118 c.p.c., a precedenti conformi di questo Tribunale che si ritengono di condividere (sent. n. 694/2017).
Nel merito ai fini del corretto inquadramento della fattispecie in esame occorre necessariamente muovere dalla specifica disamina della disciplina del reclutamento del personale scolastico, che com'è noto costituisce un corpo normativo connotato da specialità finanche rispetto a quello afferente al reclutamento del personale delle altre pubbliche amministrazioni.
Orbene, la ricostruzione del quadro normativo non può che muovere dal T.U. in materia di istruzione
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