Trib. Lodi, sentenza 03/01/2025, n. 2

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Lodi, sentenza 03/01/2025, n. 2
Giurisdizione : Trib. Lodi
Numero : 2
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 543/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa Ada Cappello Presidente dott.ssa Grazia C. Roca Giudice rel. dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 543/2023 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1 24.10.1984, rappresentata e difesa dall'avv.ta Benedetta Pavesi del Foro di Lodi;

- Ricorrente -

nei confronti di:
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2 23.06.1971, rappresentato e difeso dall'avv.ta Valentina Aceti del Foro di Milano;

- Resistente -

con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lodi a cui è stata data regolare comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.

Conclusioni di parte ricorrente
“A) Dichiarare la separazione personale dei coniugi, con pronuncia di addebito della relativa responsabilità a carico del marito Signor Controparte_1
B) Dichiarar nomicamente indipendenti e che, pertanto, nulla è fra loro dovuto a qualsiasi titolo;
C) Disporre il c.d. affidamento esclusivo rafforzato della minore in capo alla madre, con collocazione abitativa presso la medesima;
D) Disporre che il padre possa vedere secondo la regolamentazione dettata dai Servizi Sociali Persona_1 territorialmente competenti, con le modalità ti maggiormente idonei compresa la facoltà di sospendere gli incontri se ritenuti pregiudizievoli per la minore;
E) Disporre a carico del Signor il pagamento, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia minore CP_1

, della somma 400,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, da Persona_1 lla madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Milano, con diritto alla riscossione del c.d. assegno unico nella misura del 100% in favore della GN ;
Parte_1

pagina 1 di 10 F) I genitori saranno tenuti a dare il proprio consenso per il rilascio o il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio di ciascuno di essi nonché della figlia minore. In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi di causa”.

Conclusioni di parte resistente
“Voglia l'Ill.mo Giudice così decidere:
- rigettare la domanda di addebito avanzata dalla ricorrente;

- dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi;

- dichiarare che i coniugi sono economicamente indipendenti, e che, pertanto, nulla è fra loro dovuto a qualsiasi titolo;

- confermare l'affidamento all'Ente territorialmente competente, come già disposto dal Tribunale dei Minorenni di Milano;

- confermare l'incarico al Servizio Sociale per la prosecuzione dei percorsi di supporto in atto, nonché ai fini del collocamento della minore e della regolamentazione degli incontri padre/figlia con possibilità di ampliamento se ritenuto rispondente al benessere della minore;

- disporre a carico del signor il contributo al mantenimento della minore nella minor misura di € 150,00 al mese CP_1 in considerazione dei redditi ercepiti dal resistente, oltre contributo alle spese straordinarie come da Linee Guida della Corte d'Appello di Milano da intendersi qui richiamate nella misura del 50%. Con vittoria di spese e onorari”.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Oggetto.
1.1. Con ricorso depositato in data 07.02.2023 ha convenuto in giudizio Parte_1 chiedendo al Tribunale di Lodi di dichiarare la separazione personale dei coniugi Controparte_1 rito;
di disporre l'affido super-esclusivo della minore a sé con Persona_1 collocamento abitativo presso la propria abitazione;
di incaricare i Servizi s entare le visite paterne;
di onerare il sig. del pagamento di € 400,00 mensili a titolo di mantenimento CP_1 indiretto della figlia, oltre al 5 spese straordinarie;
di poter percepire l'assegno unico nella misura del 100%, quale genitore collocatario della minore.
A fondamento delle domande la ricorrente ha dedotto quanto segue:
- di aver contratto matrimonio civile con in NA d'DA (LO) in Controparte_1 data 26.03.2011;

- che in data 11.05.2011 dalla relazione è nata l'unica figlia ;
Persona_1
- che il matrimonio è entrato in crisi a causa delle gravi condotte del marito, imputato in un procedimento penale pendente dinanzi al Tribunale di Lodi per il delitto di atti persecutori ex art. 612 bis co. 2 c.p. (RG n. 351/2021 – RG GIP 410/2022);

- che, a seguito della denuncia per maltrattamenti, nel 2014 è stata applicata al sig. la CP_1 misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, successivamente aggra la custodia cautelare in carcere, cui ha fatto seguito l'obbligo di dimora presso il Comune di Mediglia;

- che con sentenza n. 569/2020, emessa dal Tribunale di Lodi in data 20.07.2020, il sig. CP_1 è stato condannato alla pena di due mesi di reclusione, riconosciuta la continuazione c giudicati con sentenza n. 2106/2016 della Corte d'Appello di Milano, per il reato di cui all'art. 570 c.p. per omesso versamento del contributo mensile al mantenimento della moglie e della figlia;

- che la minore è in cura presso l'Unità Operativa di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza di Lodi per un disturbo emotivo e del linguaggio in parte dovuto alle condotte paterne;

pagina 2 di 10
- che con decreto provvisorio del 07.01.2020 il Tribunale per i Minorenni di Milano, nel procedimento n. 2696/2016, ad oggi in fase di definizione, ha affidato la minore all'Ente, con collocazione della stessa presso la madre;

- che, nel corso del monitoraggio dei Servizi Sociali, il sig. ha frequentemente disertato CP_1 gli incontri programmati con la figlia;

- di vivere a Tribiano con la figlia e la propria madre in un alloggio del servizio abitativo pubblico e di svolgere attività di assistenza alla persona per un totale di 30 ore settimanali, percependo uno stipendio mensile di circa € 800,00.
1.2. All'udienza del 12.04.2023 è comparsa la sig.ra la quale ha reso le seguenti dichiarazioni: Parte_1
Lavoro come assistente di una persona anziana a tempo o. Lavoro a Milano in via indipendenza n.

5. Lavoro 5 ore al giorno dalle 9 alle 13 oppure dalle 15 alle 20. L'agenzia per la quale lavoro si chiama La mia badante, agenzia di Brescia. Quando io devo lavorare vengo aiutata dalla baby-sitter per la gestione di . Mia madre vive Per_1 anche lei a Tribiano ma fa la badante giorno e notte. Mia figlia frequenta un corso di equita centro coccarda di Montanaso Lombardo. Il lunedì frequenta un corso di pittura e la domenica frequenta gli scout ogni 15 giorni. Non ho notizie con mio marito. So che lui ha incontri protetti con nostra figlia. Ho queste notizie tramite l'educatrice. Mia figlia frequenta un centro diurno a San Giuliano Milanese tre giorni la settimana dalle 14 alle 18.30. Quando frequenta il centro viene prelevata a scuola dall'educatrice. Sono orgogliosa di mia figlia. A scuola è molto brava. É' seguita dall' e ha un supporto psicologico, soffre di mutismo selettivo. A scuola è seguita dall'insegante di sostegno. Pt_2 Percepisco l'assegno unico di 170 euro mensili. Mio marito non ha dato mai nulla per la bambina. Vivo in una casa in affitto e pago 140 euro al mese, è una casa comunale. Ho contratto un finanziamento per le cure odontoiatriche della bambina. Mio marito con contribuisce a nulla. Io non so se mio marito lavori, qualche volta non si presenta agli incontri protetti per il lavoro”.

Nessuno è comparso per nonostante la regolarità della notifica. Controparte_1
1.3. Con ordinanza del 24.04.2023, la Presidente ha assunto i seguiti provvedimenti necessari ed urgenti:
“- Autorizza i coniugi a vivere separatamente nel reciproco rispetto: i coniugi sposati a NA d'DA in data 26 marzo 2011 hanno una figlia , nata l'[...];
la convivenza, come riferito dalla ricorrente, è Persona_1 cessata da tempo: già nell'anno 2014 il marito è stato raggiunto da misura interdittiva del Gip, in quanto imputato del reato di cui all'art. 612 bis c.p., cui ha fatto seguito anche una condanna per il reato di cui all'art. 570, comma 2 c.c., reati commessi in danno della ricorrente.

- Casa Coniugale.
Nulla deve essere disposto in assenza di domanda: sul punto è sufficiente chiarire che la ricorrente ha precisato, documentando, di godere in locazione un alloggio di proprietà del Comune con contratto da lei stessa stipulato.
- Affidamento della figlia minorenne.
La ricorrente ha chiesto l'affido super esclusivo della figlia: allo stato, essendo ancora in corso il procedimento innanzi al Tribunale per i minorenni e dovendosi in ogni caso acquisire informazioni aggiornate dai Servizi Sociali che stanno seguendo il nucleo familiare, si ritiene necessario mantenere l'affido della minore all'Ente con collocazione presso l'abitazione materna secondo le stesse disposizioni date dal T.M con decreto in data 7 gennaio 2020 (doc.4 ricorrente).
Il padre potrà vedere la figlia secondo le modalità ed i tempi disciplinati dai Servizi Sociali, già incarcati dal CP_2
- Assegno di mantenimento in favore della figlia.
Parte ricorrente non ha prodotto documentazione reddituale né propria né del marito;
quanto a sé stessa la ricorrente ha dichiarato di lavorare part-time come assistente ad una persona anziana con retribuzione mensile di circa € 820,00. CP_ La ricorrente ha stipulato un contratto di locazione con pagando un canone di locazione di € 60 mensili, secondo quanto risulta dal contratto prodotto. (sub doc8).

Sulla base degli elementi emersi in corso di causa, seppure non documentati, considerata l'età della figlia e la collocazione presso la madre che è integralmente onerata delle spese di mantenimento, (il padre non tiene mai con sé la figlia) l'assegno di mantenimento della minore è provvisoriamente liquidato in € 400,00 mensili.
pagina 3 di 10 Le spese straordinarie di cui al protocollo della Corte d'Appello di Milano sono poste a carico delle parti in ragione del 50%
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