Trib. Tempio Pausania, sentenza 02/01/2025, n. 1
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione Lavoro
N. R.G. 139/2023
Il GOP M. Francesca Scala all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc per l'udienza in data 13/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia tra
FL AS (C.F. [...]), assistito e difeso dall'Avv. ADDIS SILVIA GAVINA ricorrente
e
INPS ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (C.F.
80078750587), assistito e difeso dall'Avv. NIEDDU MARIA
ADELAIDE resistente
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note ex art. 127 ter cpc
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/3/2023 AR FL ha evocato nanti il
Tribunale di Tempio Pausania, giudice del Lavoro, l'Inps proponendo ricorso avverso Avviso di addebito n 402 2022 00034988 83 00 emesso dall'INPS in data 24 dicembre 2022 e notificato il 17.02.2023, relativa a contributi previdenziali INPS “gestione commercianti” dal 01/2016 al
12/2021 con il quale le veniva ingiunto il pagamento di euro 36.157,15 per contributi dovuti e non versati, oltre alle sanzioni per morosità ed evasione.
Ha esposto che il predetto avviso, derivava dai verbali di accertamento ispettivo dell'Ispettorato del lavoro di Sassari, con accertamento avente n.
2023003697 del 08.05.2021, attinente all'esito di una ispezione iniziata il
04.05.2021 ad opera dei funzionari dell'Ispettorato del Lavoro di Sassari.
Ha affermato che a seguito di accertamento l'Ispettorato del Lavoro aveva dato atto di aver esaminato la documentazione fiscale della ditta relativa agli anni 2016-2019 nonché la banca dati AGEA e aveva concluso ritenendo non sussistenti i requisiti oggettivi della ditta AR FL per
l'iscrizione all'INPS come coltivatore diretto, disponendo l'annullamento dell'iscrizione stessa con decorrenza dal 01.01.2016, in quanto l'attività svolta dalla ditta sarebbe stata – a giudizio deli Ispettori- di tipo commerciale (pubblico esercizio).
Ha altresì dedotto che in data 10.05.2021 aveva ricevuto la notifica del verbale di accertamento n. 2021003698 a firma dei medesimi funzionari dell'Ispettorato del Lavoro di Sassari, con il quale veniva annullato il rapporto di lavoro dipendente del sig. UN in qualità di salariato fisso e disposta l'iscrizione dello stesso come coadiuvante nell'impresa commerciale della di lui moglie AR FL;
nel medesimo verbale era stata altresì disposta l'iscrizione della ditta AR FL nella sezione commercianti con effetto retroattivo dal gennaio dell'anno 2016;
avverso il suddetto accertamento era stato proposto ricorso amministrativo, respinto con deliberazione della commissione centrale INPS del 21.12.2021.
Ha dedotto che essendo l'accertamento ispettivo già concluso, dietro indicazione dei funzionari INPS, in data 19.04.2022, aveva presentato richiesta di compensazione dei contributi versati come coltivatore diretto con quelli dovuti per effetto dell'iscrizione alla sezione commercianti, non
pag. 2/11
ricevendo alcun riscontro documentale.
Ha da ultimo affermato che una volta cancellata dalla sezione INPS dedicata ai coltivatori diretti, dopo un anno dallo svolgimento di attività di turismo rurale, aveva cessato ogni tipo di attività condotta sul fondo, sia essa agricola o “commerciale e nel contempo aveva appreso che la compensazione non era possibile e che pertanto l'unica via sarebbe stata quella di richiedere il rimborso delle somme versate come coltivatore diretto;
il rimborso era stato quindi richiesto senza riscontro.
Ha chiesto:
1. in via preliminare, nell'ipotesi in cui non sia stata sospesa inaudita altera parte, sospendere l'esecutorietà dell'impugnato avviso di addebito n. n. 402 2022 00034988 83 00 del 24 dicembre 2022 onde evitare un ingiusto pregiudizio alla ricorrente, sussistendone i gravi motivi di cui sopra;
2. Nel merito, anche previo accertamento dell'illegittimità dell'accertamento ispettivo, accertare e dichiarare non dovute le somme così come richieste con l'avviso di addebito n. 402 2022 00034988 83 00 del 24 dicembre 2022 e notificato in data 17.02.2023, per tutti i motivi esposti nel presente ricorso e per l'effetto annullarlo, revocarlo, dichiararlo nullo e/o inefficace;
5. accertare e dichiarare le somme dovute
a titolo di contributi previdenziali dovuti alla sezione commercianti e, anche previo ricalcolo delle somme effettivamete dovute per effetto dell'intervenuta prescrizione, disporre la compensazione, anche parziale, con quanto versato dalla ricorrente alla sezione speciale agricoltura;
5. condannare la controparte alla restituzione delle somme eventualmente percette nelle more del giudizio, maggiorate di interessi legali;
6. condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre spese forfettarie, Cassa ed Iva, se dovuta, come per legge”.
pag. 3/11
Si è costituita in giudizio l'Inps ed ha eccepito l'infondatezza della contestazioni formulate dalla ricorrente;
Ha affermato che in accoglimento dell'istanza di compensazione ex adverso formulata, all'esito dello storno della contribuzione versata presso la Gestione CD, pari ad € 27.651,23, aveva abbattuto le sanzioni per evasione originariamente quantificate in € 13. 865,61, ricalcolandole sul residuo credito per contributi in misura pari ad € 5.440,36, alle quali andavano aggiunte le sanzioni per omissione ammontanti alla data odierna ad € 5.547,05.
Ha esposto che all'esito dell'annullamento dell'avviso di addebito impugnato, afferente la contribuzione dovuta dal 2016 al 2020 nonché le prime due rate di competenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione Lavoro
N. R.G. 139/2023
Il GOP M. Francesca Scala all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc per l'udienza in data 13/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia tra
FL AS (C.F. [...]), assistito e difeso dall'Avv. ADDIS SILVIA GAVINA ricorrente
e
INPS ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (C.F.
80078750587), assistito e difeso dall'Avv. NIEDDU MARIA
ADELAIDE resistente
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note ex art. 127 ter cpc
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/3/2023 AR FL ha evocato nanti il
Tribunale di Tempio Pausania, giudice del Lavoro, l'Inps proponendo ricorso avverso Avviso di addebito n 402 2022 00034988 83 00 emesso dall'INPS in data 24 dicembre 2022 e notificato il 17.02.2023, relativa a contributi previdenziali INPS “gestione commercianti” dal 01/2016 al
12/2021 con il quale le veniva ingiunto il pagamento di euro 36.157,15 per contributi dovuti e non versati, oltre alle sanzioni per morosità ed evasione.
Ha esposto che il predetto avviso, derivava dai verbali di accertamento ispettivo dell'Ispettorato del lavoro di Sassari, con accertamento avente n.
2023003697 del 08.05.2021, attinente all'esito di una ispezione iniziata il
04.05.2021 ad opera dei funzionari dell'Ispettorato del Lavoro di Sassari.
Ha affermato che a seguito di accertamento l'Ispettorato del Lavoro aveva dato atto di aver esaminato la documentazione fiscale della ditta relativa agli anni 2016-2019 nonché la banca dati AGEA e aveva concluso ritenendo non sussistenti i requisiti oggettivi della ditta AR FL per
l'iscrizione all'INPS come coltivatore diretto, disponendo l'annullamento dell'iscrizione stessa con decorrenza dal 01.01.2016, in quanto l'attività svolta dalla ditta sarebbe stata – a giudizio deli Ispettori- di tipo commerciale (pubblico esercizio).
Ha altresì dedotto che in data 10.05.2021 aveva ricevuto la notifica del verbale di accertamento n. 2021003698 a firma dei medesimi funzionari dell'Ispettorato del Lavoro di Sassari, con il quale veniva annullato il rapporto di lavoro dipendente del sig. UN in qualità di salariato fisso e disposta l'iscrizione dello stesso come coadiuvante nell'impresa commerciale della di lui moglie AR FL;
nel medesimo verbale era stata altresì disposta l'iscrizione della ditta AR FL nella sezione commercianti con effetto retroattivo dal gennaio dell'anno 2016;
avverso il suddetto accertamento era stato proposto ricorso amministrativo, respinto con deliberazione della commissione centrale INPS del 21.12.2021.
Ha dedotto che essendo l'accertamento ispettivo già concluso, dietro indicazione dei funzionari INPS, in data 19.04.2022, aveva presentato richiesta di compensazione dei contributi versati come coltivatore diretto con quelli dovuti per effetto dell'iscrizione alla sezione commercianti, non
pag. 2/11
ricevendo alcun riscontro documentale.
Ha da ultimo affermato che una volta cancellata dalla sezione INPS dedicata ai coltivatori diretti, dopo un anno dallo svolgimento di attività di turismo rurale, aveva cessato ogni tipo di attività condotta sul fondo, sia essa agricola o “commerciale e nel contempo aveva appreso che la compensazione non era possibile e che pertanto l'unica via sarebbe stata quella di richiedere il rimborso delle somme versate come coltivatore diretto;
il rimborso era stato quindi richiesto senza riscontro.
Ha chiesto:
1. in via preliminare, nell'ipotesi in cui non sia stata sospesa inaudita altera parte, sospendere l'esecutorietà dell'impugnato avviso di addebito n. n. 402 2022 00034988 83 00 del 24 dicembre 2022 onde evitare un ingiusto pregiudizio alla ricorrente, sussistendone i gravi motivi di cui sopra;
2. Nel merito, anche previo accertamento dell'illegittimità dell'accertamento ispettivo, accertare e dichiarare non dovute le somme così come richieste con l'avviso di addebito n. 402 2022 00034988 83 00 del 24 dicembre 2022 e notificato in data 17.02.2023, per tutti i motivi esposti nel presente ricorso e per l'effetto annullarlo, revocarlo, dichiararlo nullo e/o inefficace;
5. accertare e dichiarare le somme dovute
a titolo di contributi previdenziali dovuti alla sezione commercianti e, anche previo ricalcolo delle somme effettivamete dovute per effetto dell'intervenuta prescrizione, disporre la compensazione, anche parziale, con quanto versato dalla ricorrente alla sezione speciale agricoltura;
5. condannare la controparte alla restituzione delle somme eventualmente percette nelle more del giudizio, maggiorate di interessi legali;
6. condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre spese forfettarie, Cassa ed Iva, se dovuta, come per legge”.
pag. 3/11
Si è costituita in giudizio l'Inps ed ha eccepito l'infondatezza della contestazioni formulate dalla ricorrente;
Ha affermato che in accoglimento dell'istanza di compensazione ex adverso formulata, all'esito dello storno della contribuzione versata presso la Gestione CD, pari ad € 27.651,23, aveva abbattuto le sanzioni per evasione originariamente quantificate in € 13. 865,61, ricalcolandole sul residuo credito per contributi in misura pari ad € 5.440,36, alle quali andavano aggiunte le sanzioni per omissione ammontanti alla data odierna ad € 5.547,05.
Ha esposto che all'esito dell'annullamento dell'avviso di addebito impugnato, afferente la contribuzione dovuta dal 2016 al 2020 nonché le prime due rate di competenza
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