Trib. Salerno, sentenza 04/12/2024, n. 679

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Salerno, sentenza 04/12/2024, n. 679
Giurisdizione : Trib. Salerno
Numero : 679
Data del deposito : 4 dicembre 2024

Testo completo

R.V.G. 2560/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2560/2024 R.V.G., assunta in decisione all'udienza del 03.12.2024, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
, nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Orlando Caponigro
E
, nata a [...] l'[...], C.F.: , rappresentata Controparte_1 C.F._2
e difesa dall'avv. Antonia Provenza
RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: come da atti e verbali di causa
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
1


R.V.G. 2560/2024
FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso depositato in data 11.11.2024 e premettevano Parte_1 Controparte_1
di avere contratto matrimonio concordatario in data 08.10.2000 nel comune di Salerno, trascritto nel registro di stato civile del suddetto comune al n. 384, P.II, Serie A, anno 2000 e che dalla loro unione erano nati (25.07.2002), (17.11.2004) e (10.04.2011). Le parti precisavano Per_1 Per_2 Per_3
che il Tribunale di Salerno dichiarava la separazione personale dei suddetti coniugi con sentenza non definitiva n.3698/2019 pubbl. il 20/11/2019 (sentenza definitiva n. 3846/2024 pubbl. il 18/07/2024) ed al contempo chiedevano la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime conclusioni concordate in sede di separazione e, precisamente: “1)I coniugi vivranno separatamente;
2)I figlioli e (quest'ultimo ancora minorenne) resteranno a Per_2 Per_1 Per_3
vivere presso la casa coniugale con la madre in quanto collocataria del figlio minorenne ex art. 337 sexies c.c. con ivi la mobilia che lo arreda ad eccezione dell'anfora presente presso la casa coniugale che verrà restituita al sig. in quanto avuta in regalo dal suo papà;
immobile Parte_1
sito in IN PU (SA) alla via Etna n. 29;
le relative spese di gestione come per legge sono a carico dell'assegnataria;
3)I figli e ormai maggiorenni stabiliranno Per_2 Per_1
liberamente l'incontro con i loro genitori;
in ordine al diritto di visita al minore , che ex artt. Per_3
337 ter quater c.c. sarà affidato ad entrambi i genitori (affidamento condiviso) con collocazione fissazione della residenza per il minore presso la casa familiare suddetta;
il padre avrà la possibilità di vedere il minore tutti i giorni dalle 17,00 alle 20,00 ma specie nei giorni di martedì dalle ore 9.00
(se non vi è scuola) e/o dall'uscita di scuola durante il periodo scolastico con pernotto presso il padre che accompagnerà il minore a scuola il giorno dopo e/o alla casa coniugale in caso non vi sia periodo scolastico, il giorno di giovedì dalle ore 9.00 (se non vi è scuola) e/o dall'uscita di scuola durante il periodo scolastico sino alle 21 con riaccompagno alla casa coniugale;
ovvero in altri giorni e ora da concordarsi preventivamente tra i genitori previa diretta comunicazione su cellulare con almeno
2 giorni di preavviso e con onere di ratifica nelle 24 ore successive alla ricezione della detta comunicazione previo cellulare, il tutto compatibilmente con le esigenze lavorative dei genitori e di studio, ludiche e sportive del minore;
il figlio minorenne trascorrerà i week-end, in modo alternato con il
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