Trib. Como, sentenza 11/11/2024, n. 249
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente relatore dott.ssa Nicoletta Sommazzi Giudice dott.ssa Lorenzo Azzi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 939/2023 V.G. promossa da:
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. EUFEMIA MARUSKA FRIGERIO, con elezione di domicilio presso e nello studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ) nato a [...] il [...], con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. MAURA BENZONI, con elezione di domicilio presso e nello studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Como (Visto agli atti)
- INTERVENUTO-
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Data della decisione: 31.10.2024
Per Parte_1
- La figlia sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente Per_1 presso il padre sintantoché i Servizi Sociali incaricati, all'esito del percorso terapeutico che sta seguendo , e degli incontri di monitoraggio con i membri della famiglia, non prenda la Per_1
definitiva determinazione sul punto
- La madre vedrà e la terrà con sé conformemente al calendario di visita e le indicazioni dei Per_1
Servizi Sociali incaricati
- Entrambi i genitori si impegnano a restare raggiungibili telefonicamente l'uno con l'altro quando
è con loro Per_1
- Mantenere il contributo al mantenimento di da parte della signora nella misura Per_1 Parte_1 concordata di € 250,00 e le spese extra assegno al 50%
- L'assegno unico sarà percepito dal genitore collocatario prevalente
Per Controparte_1
✓ La figlia minore sarà affidata congiuntamente ai genitori, con collocamento presso il Persona_2
domicilio del padre;
✓ La Sig.ra potrà esercitare il diritto di visita di nel rispetto delle Parte_1 Per_1
esigenze scolastiche, ricreative e sportive della stessa, e più precisamente secondo le seguenti modalità: il martedì ed il giovedì dalle ore 17.30 sino alle 21.00;
a settimane alterne, dal sabato mattina sino alle ore 21.00 della domenica, compreso il pernottamento. Durante le vacanze estive, la madre potrà tenere con sé la minore 15 giorni, anche non consecutivi, da comunicarsi entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno. Per quanto attiene le vacanze di Natale, trascorrerà, ad anni Per_1 alterni, dal 23 al 31 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 06 gennaio con l'altro genitore.
Tutte le altre festività saranno alternate. Naturalmente tali modalità dovranno essere effettuate alla sola presenza della madre e non anche del compagno della stessa.
✓ La Sig.ra si impegna ad essere raggiungibile quando sarà con lei, così come Parte_1 Per_1
farà il Sig. CP_1
✓ Versamento da parte della madre di un assegno di mantenimento per la minore non inferiore ad €
400,00 mensili da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, per 12 mensilità, con aggiornamento
ISTAT annuale, oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie per la minore così come previsto dal protocollo del Tribunale di Como. Fatta salva, in ogni caso, l'esibizione di idonea documentazione anche ai fini delle detrazioni fiscali che saranno effettuate al 100% dal Sig. CP_1 . Il rimborso del 50% delle spese straordinarie dovrà essere effettuato entro il giorno 10 del
[...]
mese successivo alla rendicontazione effettuata dal genitore che avrà anticipato l'esborso.
✓ Rilascio dell'autorizzazione per i documenti necessari per l'espatrio per la minore
✓ Riconoscimento a favore del Sig. dell'assegno unico per la minore nella sua Controparte_1
totalità, con impegno della Sig.ra a sottoscrivere i moduli a ciò necessari. Parte_1
✓ Spese di causa rifuse
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso in fatto che:
1. e intrattenevano una relazione more Parte_1 Controparte_1
uxorio, da cui nasceva in data 12.5.2011 la figlia . Per_1
2. Con ricorso depositato il 23.3.2023 chiedeva disporsi Parte_1
l'affidamento condiviso della figlia minore, con collocamento presso di sé e regolamentazione del diritto di visita paterno, nonché determinarsi in € 450 il contributo mensile da porsi a carico del resistente a titolo di mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie.
3. Con istanza del 4.7.2023 si costituiva in giudizio il quale domandava, Controparte_1
inaudita altera parte, il collocamento momentaneo e immediato della minore presso di Per_1
sé, allegando denuncia-querela depositata presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Como in data 4.7.2023 nei confronti dell'attuale compagno convivente della madre della minore, (nato a [...] il [...], residente in [...]
n.7, domiciliato in Cantù, via Vicenza n. 38), per il delitto di cui all'art. 572 c.p. o per le altre fattispecie che avessero dovuto essere ravvisate, per fatti asseritamente commessi in danno della convivente e dei due figli di quest'ultima ( , nato da una precedente relazione della Per_4
, e , figlia