Trib. Ivrea, sentenza 28/11/2024, n. 718

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Ivrea, sentenza 28/11/2024, n. 718
Giurisdizione : Trib. Ivrea
Numero : 718
Data del deposito : 28 novembre 2024

Testo completo

TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione civile - lavoro
Verbale d'udienza mediante collegamento da remoto
R.G. 1182/2024
Oggi 28 novembre 2024 innanzi al giudice Magda D'Amelio, collegata in videoconferenza mediante l'applicativo Teams, compaiono: per 'avv. MARIO MAZZIOTTI Parte_1
per l'avv. MATTEO MORASCHINI in sostituzione dell'avv. Controparte_1
V per delega orale.
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei difensori, i quali dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale
d'udienza.
Su invito del Giudice, si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata e invita alla discussione.
L'avv. M richiama le conclusioni di cui al ricorso per i motivi ivi esposti.
Osserva come il fatto che si tratti di un contratto di franchising non osta all'applicabilità dell'art. 29 e sul punto richiama la recente sentenza della Corte di Cassazione n.
26881/2024. Sottolinea inoltre come il lavoratore continui a lavorare alle dipendenze di Contr altra società che ad oggi utilizza il marchio
L'avv. M insiste per il rigetto del ricorso richiamando le difese di cui alla memoria. Sottolinea come le pattuizioni contrattuali non sono tali da permettere Contr un'ingerenza di nei confronti della società né da realizzare una dipendenza economica di Logistica o un decentramento produttivo.
Su invito del giudice, i presenti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante
l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza e si ritira in camera di consiglio. All'esito, assenti le parti, pronuncia la seguente sentenza contestuale ex art. 429 c.p.c.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
in persona del Giudice dott.ssa Magda D'Amelio, ha pronunciato all'udienza del
28/11/2024 ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1182/2024 RGL, promossa da:
, c.f. rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti MARIO MAZZIOTTI, GIUSEPPE CIVALE e SIMONA PELUSO
PARTE RICORRENTE
contro
, c.f. , rappresentata e Controparte_2 P.IVA_1 difesa dall'avv. MARCO VILLANI
PARTE CONVENUTA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Il signor ha lavorato alle dipendenze di dall' 11 Parte_1 CP_3 agosto 2022 al 31 marzo 2023 svolgendo le mansioni di autista, addetto alla consegna dei pacchi. L'attività veniva eseguita nell'ambito in un contratto di appalto in essere tra
e A sua volta era legata a CP_3 Controparte_4 Controparte_4 [...] da un contratto di franchinsig e, dunque, la lavoratrice svolgeva le sue mansioni CP_1 Contr utilizzato beni e strumenti a marchio

2. Cessato il rapporto di lavoro, al ricorrente non veniva pagata la mensilità di marzo
2023, se non limitatamente all'importo di € 1.500, corrisposto direttamente da
[...]
CP_4
Pag. 2 di 8


3. Il lavoratore proponeva così ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti di e CP_3
– il primo quale debitore principale e la seconda quale responsabile Controparte_4 solidale ex art. 29 d. lgs. 276/2003 – chiedendone la condanna al pagamento dell'importo lordo di € 3.257,98 a titolo di saldo della busta paga di marzo 2023.

4. Il Tribunale di Ivrea accoglieva il ricorso monitorio proposto.

5. Il lavoratore proponeva, infine, il presente giudizio osservando come nel caso di
Contr specie, a prescindere dal nomen iuris attribuito da e alle Controparte_4 pattuizioni tra loro convenute, ci si trovava innanzi ad un'ipotesi di dissociazione tra titolarità del contratto di lavoro (formalmente di e utilizzazione della CP_3
Contr prestazione ( atteso che, in forza delle previsioni contrattuali: 1) Controparte_4
Contr era obbligata ad effettuare per conto di il servizio di trasporto espresso e logistica nella zona assegnatale in via esclusiva;
2) l'esecuzione del trasporto, sia per quanto riguarda le modalità operative che per quanto riguarda le tempistiche, era disciplinato da
Contr
3) era previsto un compenso unitario prestabilito, correlato alle consegne;
4)
l'oggetto del contratto era rappresentato da una serie indeterminata di servizi di trasporto collegati al raggiungimento di un risultato complessivo, volta a realizzare un piano di carattere continuativo, sistematico e protratto nel tempo, per raggiungere i target annuali, peso e spedizione, con previsione di penali nel caso di mancato Contr Contr raggiungimento da pagare a 5) stabiliva le caratteristiche dovevano avere i mezzi utilizzati da pena il pagamento di penali;
6) era prevista Controparte_4 Contr un'esclusiva in favore di con conseguente ipotesi di monocommittenza.

5.1 Secondo la tesi del ricorrente, dunque, doveva trovare applicazione l'art. 29 d.lgs. Contr 276/2003 con la conseguenza che risultava solidalmente responsabile per le somme ancora dovute al lavoratore posto che né né Controparte_4 CP_3 avevano pagato l'ingiunzione di pagamento emessa dal
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi