Trib. Monza, sentenza 11/02/2025, n. 265

TRIB Monza
Sentenza
11 febbraio 2025
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TRIB Monza
Sentenza
11 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Monza, sentenza 11/02/2025, n. 265
Giurisdizione : Trib. Monza
Numero : 265
Data del deposito : 11 febbraio 2025

Testo completo

R.G. N. 721/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 721/2024 R.G. vertente tra:
C.F. , nata a [...] il [...], residente in [...]C.F._1
Varedo (MB), Via Mestre n. 16, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Gabriella Tamborini ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Cologno Monzese, Viale Lombardia n. 34, giusta procura in calce al ricorso;

e
(C.F.: ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2

5.09.1979 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Simone
Gambirasio ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Milano, V.le Monte Nero
n. 17, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;

e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni, depositate dalle parti in via congiunta e sottoscritte dalle parti personalmente in data 28.01.2025:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, su accordo delle parti, così giudicare: pronunciare la separazione dei coniugi e ordinando Parte_1 Controparte_1
l'annotazione della emananda sentenza a cura dell'Ufficiale di Stato Civile di Varedo, alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;

2) la figlia minore è affidata ad entrambi i genitori con collocazione e residenza presso la madre;

3) il padre potrà frequentare la figlia, salvo diverso accordo tra le parti:
_ Week end alternati: a fine settimana alternati da sabato a lunedì, portando la bambina a scuola o presso l'abitazione materna se in periodo di sospensione delle lezioni;
Per_ _ Frequentazione infrasettimanale: martedì e mercoledì, prelevando da scuola ed ivi riportandola (ovvero dalla abitazione materna ed ivi riportandola) nelle settimane in cui il padre


non terrà la figlia per il week-end; nelle settimane in cui la figlia starà con il padre per il week-end Per_
starà il martedì come d'abitudine presso i nonni paterni che si occupano di prelevarla da scuola e portarla alle lezioni di ginnastica artistica e di tenerla per cena, riportandola presso la madre dopo cena;

_ Vacanze comandate: durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, la bambina trascorrerà la Vigilia con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro, per le restanti festività la madre avrà con se la bambina per la metà dei giorni di vacanza in modo consecutivo, sino al 31 dicembre nell'anno in cui trascorrerà con lei il giorno di Natale (dal 25.12 al 31.12) e dal 31 dicembre fino al 7 gennaio – accompagnandola a scuola se il giorno non cade nel week end – nell'anno che trascorrerà con lei la
Vigilia di Natale.
In tale maniera verranno alternati tra i genitori sia il 24/25 dicembre, sia il 31 dicembre/1° gennaio;
vacanze di Pasqua ad anni alterni;
le restanti festività e/o Ponti verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque il criterio di alternanza della presenza della figlia presso l'uno e l'altro dei genitori.
_ La minore trascorrerà inoltre la Festa della Mamma e del Papà con i rispettivi genitori così come per i compleanni dei genitori, mentre il giorno di compleanno della bambina verrà possibilmente trascorso dalla famiglia assieme, ovvero, in mancanza di accordo, alternando di anno in anno la presenza della minore con i genitori tra mattina/pomeriggio e tardo pomeriggio/pernotto.
_ Vacanze estive: per il mese di agosto entrambi i genitori potranno avere con sé la minore per almeno 15 giorni consecutivi che la minore potrà trascorrere anche con i rispettivi nonni materni/paterni, i cui periodi saranno tra le parti concordati entro il mese di marzo di ciascun anno.
Dovranno essere condivise tra i genitori le informazioni riguardanti i partecipanti alla vacanza, le località di soggiorno, le strutture alberghiere, i recapiti delle stesse, l'itinerario di viaggio, le compagnie di trasporto e i relativi orari di viaggio. Per il restante periodo di vacanza scolastica, a partire dal giorno successivo alla fine della scuola, si manterrà una alternanza di presenza della bambina presso uno e l'altro genitore, secondo il calendario di frequentazione infrasettimanale/week end di cui sopra, salvo miglior accordo tra i genitori.
Entro il 15 maggio dovrà essere organizzata la frequentazione della minore presso i centri estivi a disposizione e le eventuali vacanze che la minore trascorrerà con i nonni materi/paterni. Per i mesi di giugno e di luglio, la minore potrà, ove lo desidera, trascorrere le vacanze con i nonni materni/paterni.
_ Una settimana consecutiva durante l'anno scolastico con il padre, e per una settimana consecutiva con la madre, i quali comunicheranno il relativo periodo all'altro genitore con almeno un mese di preavviso (settimana bianca, vacanze, ecc). Le parti non potranno trascorrere le vacanze (comandate o meno), nel periodo di loro spettanza, con i nuovi compagni/e, salvo consenso dell'altro genitore per il periodo di un anno dalla pubblicazione della sentenza di separazione.
_ Ciascuno genitore potrà portare la minore all'estero nei rispettivi periodi di vacanze, con vicendevole autorizzazione al rilascio e/o rinnovo del passaporto per la minore.
4) il signor corrisponderà alla
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